Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Modulistica

Modulistica per il medico competente

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Raccolta di fac-simile editabili per la gestione documentale del medico competente: lettera di nomina e revoca, richiesta visita, cambio mansione, rientro da malattia, verbale di sopralluogo, riunione periodica, ricorso al giudizio di idoneità, protocollo sanitario, Allegato 3B e incarico professionale. I modelli hanno scopo informativo e vanno adattati al singolo contesto aziendale.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Fac-simile disponibili

Come usare i fac-simile

I modelli sono indicativi: vanno personalizzati con i dati aziendali, le mansioni reali e i rischi del DVR. Per dubbi su un singolo adempimento confrontati con il tuo consulente del lavoro, RSPP o medico competente. Puoi richiedere un preventivoindicando settore, dipendenti e provincia.

Cosa deve contenere obbligatoriamente ogni documento

  • Lettera di nomina medico competente (art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08): dati del datore di lavoro e del medico, codice fiscale/P.IVA, sedi di lavoro interessate, mansioni soggette a sorveglianza, riferimento al DVR, data di decorrenza e firma di entrambe le parti.
  • Protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08): elenco mansioni, rischi individuati nel DVR, tipologia di accertamenti (visita medica, esami biologici, strumentali), periodicità e firma del medico competente.
  • Cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 — formato Allegato 3A): anagrafica lavoratore, anamnesi lavorativa ed extra-lavorativa, esito degli accertamenti, giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni/limitazioni, firma del medico e del lavoratore. Il formato è fissato dall'Allegato 3A al D.Lgs. 81/08.
  • Verbale di sopralluogo (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08): data e luogo del sopralluogo, postazioni e reparti visitati, rischi rilevati, indicazioni migliorative, firme del medico e del datore di lavoro o delegato.
  • Comunicazione Allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/08): dati aggregati anonimi sulle condizioni di salute dei lavoratori, trasmessa annualmente all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Come conservare la documentazione di sorveglianza sanitaria

  • Cartella sanitaria e di rischio: custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, copia va consegnata al lavoratore (art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08).
  • Lettera di nomina, protocollo sanitario e verbali: conservati in azienda nella documentazione di sicurezza, a disposizione degli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro) in caso di ispezione.
  • Allegato 3B: dopo la trasmissione all'INAIL, conservare copia della ricevuta di invio.
  • Riservatezza: tutta la documentazione sanitaria è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Allegato 3A e Allegato 3B: formati obbligatori del D.Lgs. 81/08

  • Allegato 3A — Cartella sanitaria e di rischio: formato obbligatorio per la registrazione di tutte le visite mediche ex art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. Il medico competente non può adottare un modello difforme. Deve contenere: anagrafica del lavoratore, anamnesi lavorativa ed extralavorativa, mansione e rischi risultanti dal DVR, esiti degli accertamenti sanitari e strumentali, giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni, firme di medico e lavoratore.
  • Allegato 3B — Comunicazione annuale all'INAIL: modello per i dati sanitari anonimi e aggregati trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno ex art. 40 D.Lgs. 81/08. Contiene statistiche sul numero di lavoratori soggetti a sorveglianza, tipologie di accertamenti effettuati e distribuzione dei giudizi di idoneità. Non include dati nominativi sui singoli lavoratori.
  • Il fac-simile di comunicazione Allegato 3B presente in questa sezione è strutturato per accompagnare la trasmissione telematica del modello all'INAIL tramite il portale Inail Online.

Validità e aggiornamento dei modelli

  • Lettera di nomina: valida fino a revoca formale o cessazione del rapporto; va aggiornata in caso di variazioni di sedi, mansioni o rischi aziendali.
  • Protocollo sanitario: va aggiornato ogni volta che cambiano i rischi nel DVR, in caso di variazioni significative delle mansioni o a seguito di novità normative. Il medico è responsabile dell'aggiornamento ex art. 25 c. 1 lett. b).
  • Cartella sanitaria: integrata a ogni visita; conservata per almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (40 anni per rischi cancerogeni e biologici, ex art. 25 c. 1 lett. c)).
  • Verbale riunione periodica: redatto annualmente nelle aziende con più di 15 dipendenti ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
  • I fac-simile presenti in questa sezione sono aggiornati alla normativa vigente al 6 luglio 2026.

Guide operative

Esplora tutti i contenuti correlati

Generatori online

Normativa e approfondimenti

Esplora tutti i contenuti correlati

Servizi

Domande frequenti

I fac-simile hanno valore legale?
I modelli hanno scopo informativo e orientativo. Acquistano valore legale solo dopo essere stati personalizzati con i dati aziendali reali, firmati dalle parti competenti e verificati da un consulente del lavoro, RSPP o medico competente.
I moduli sono già conformi al D.Lgs. 81/08?
I fac-simile sono redatti in coerenza con gli obblighi del D.Lgs. 81/08 (artt. 18, 25, 40, 41) e con i formati previsti dagli Allegati 3A e 3B. Devono tuttavia essere adattati al contesto aziendale specifico, ai rischi del DVR e alle mansioni reali prima di essere utilizzati come documenti ufficiali.
Chi firma la lettera di nomina del medico competente?
Il datore di lavoro firma la lettera di nomina in qualità di nominante. Il medico competente appone la firma di accettazione nella sezione "Per accettazione". Entrambe le firme sono necessarie per perfezionare l'incarico ex art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.
Devo conservare le cartelle sanitarie?
Le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite dal medico competente ex art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. Devono essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro per rischi generici, e per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione per agenti cancerogeni o mutageni ex art. 243 D.Lgs. 81/08.
Dove si conservano le cartelle sanitarie?
La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente presso il proprio studio o in archivio sicuro, nel rispetto del segreto professionale e del GDPR. In caso di cambio medico, le cartelle vengono trasferite in plico chiuso al medico subentrante. Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna copia al lavoratore.
Quali sono i modelli obbligatori per la sorveglianza sanitaria?
Non esiste un elenco tassativo di modelli obbligatori, ma la normativa impone la redazione di documenti specifici: lettera di nomina del medico (art. 18), protocollo sanitario (art. 25), cartella sanitaria (art. 25), verbale di sopralluogo (art. 25) e comunicazione Allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/08).
Come devo conservare i documenti di sorveglianza sanitaria?
La cartella sanitaria è custodita dal medico competente. Gli altri documenti (nomina, protocollo, verbali) vanno conservati in azienda nella documentazione di sicurezza e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.
Per quanto tempo va conservata la cartella sanitaria del lavoratore?
La cartella sanitaria va conservata per almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa. Per i lavoratori esposti a rischi cancerogeni o biologici il termine si allunga a 40 anni, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08.
Quando va aggiornato il protocollo sanitario?
Il protocollo sanitario va aggiornato ogni volta che cambiano i rischi nel DVR, in caso di variazioni significative delle mansioni, a seguito di novità normative o su iniziativa del medico competente. Il medico è il responsabile dell'aggiornamento ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Cos'è l'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08 e a cosa serve?
L'Allegato 3A fissa il formato obbligatorio della cartella sanitaria e di rischio ex art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. Il medico competente è tenuto a utilizzare esclusivamente questo modello, che raccoglie anagrafica, anamnesi lavorativa ed extralavorativa, mansione e rischi, esiti degli accertamenti, giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni, e le firme di medico e lavoratore. La cartella deve essere conservata per almeno 10 anni (40 anni per esposizioni a cancerogeni ex art. 243 D.Lgs. 81/08).
Cos'è l'Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e chi lo trasmette?
L'Allegato 3B è il modello per la comunicazione annuale all'INAIL dei dati sanitari anonimi e aggregati, prevista dall'art. 40 D.Lgs. 81/08. La trasmissione è a cura del medico competente entro il 31 marzo per l'anno precedente, tramite il portale INAIL. I dati includono il numero di lavoratori soggetti a sorveglianza, le tipologie di accertamenti effettuati e la distribuzione dei giudizi di idoneità, senza indicazione nominativa dei lavoratori.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
  2. D.Lgs. 81/08, artt. 18, 25, 38, 39 — Nomina, obblighi e requisiti del medico competente
  3. Art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 — Obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente
  4. Art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 — Protocollo sanitario (programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria)
  5. Art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 — Cartella sanitaria e di rischio (formato Allegato 3A); conservazione ≥10 anni
  6. Art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08 — Verbale di sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro
  7. Allegato 3A D.Lgs. 81/08 — Modello di cartella sanitaria e di rischio
  8. Allegato 3B D.Lgs. 81/08 — Comunicazione annuale dati aggregati all'INAIL (art. 40)
  9. Art. 38 D.Lgs. 81/08 — Titoli e requisiti del medico competente
  10. Art. 39 D.Lgs. 81/08 — Svolgimento dell'attività di medico competente
  11. Art. 40 D.Lgs. 81/08 — Comunicazione Allegato 3B all'INAIL entro il 31 marzo
  12. Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria: tipologie di visita medica
  13. Art. 243 D.Lgs. 81/08 — Conservazione cartelle sanitarie per esposizione ad agenti cancerogeni (40 anni)
  14. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 — Codice Privacy, e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali