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Subentro del Medico Competente: Procedura e Consegna delle Cartelle

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Il subentro è il cambio del medico competente in azienda. Richiede la revoca o cessazione dell'incarico in corso, una nuova nomina formale e la corretta consegna delle cartelle sanitarie e di rischio al nuovo professionista. La continuità della sorveglianza sanitaria va garantita senza interruzioni significative.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è il subentro

È il passaggio di consegne tra il medico competente uscente e quello entrante. Coinvolge documentazione sanitaria, protocollo, scadenze in corso e rapporti con i lavoratori.

Quando conviene cambiare medico competente

Quando emergono criticità sui tempi di visita, sulla copertura territoriale, sul protocollo sanitario non aggiornato, o per riorganizzazione aziendale. Il cambio è legittimo: la legge non impone vincoli particolari oltre alla corretta gestione del passaggio.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/08, art. 25, c. 1, lett. e) — obbligo del medico competente di consegnare la documentazione sanitaria alla cessazione dell'incarico
  • D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. a) — obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente e garantire la continuità della sorveglianza
  • D.Lgs. 81/08, art. 53 — tenuta e custodia dei documenti sanitari
  • Reg. UE 2016/679 (GDPR) e Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) — trattamento dei dati sanitari dei lavoratori

Procedura di subentro

  1. Comunicazione di cessazione al medico uscente.
  2. Nomina del nuovo medico competente.
  3. Consegna delle cartelle sanitarie e di rischio in originale, in busta chiusa, nel rispetto della privacy.
  4. Aggiornamento del protocollo sanitario e del DVR se necessario.
  5. Riprogrammazione delle visite e dei sopralluoghi.

Come 123 Medico Competente gestisce il subentro

Coordiniamo direttamente il passaggio con il medico uscente, riemettiamo la lettera di incarico, ricostruiamo lo scadenzario e organizziamo le visite arretrate, riducendo i tempi di inattività della sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra medico competente e medico di base?
Il medico competente, definito dall'art. 2 co. 1 lett. h D.Lgs. 81/08, è uno specialista in medicina del lavoro nominato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi professionali. Non cura malattie generali e non può essere il medico di base dei lavoratori. Il medico di base (medicina generale) si occupa invece della salute complessiva del paziente, senza competenze specifiche sugli obblighi della sicurezza sul lavoro.
Devo avvisare i lavoratori del cambio?
Sì, è buona prassi e in molti casi obbligatorio coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e informare i lavoratori del nuovo riferimento sanitario, in coerenza con l'art. 36 D.Lgs. 81/2008 sul diritto all'informazione.
Chi conserva le cartelle sanitarie durante il passaggio?
Le cartelle sanitarie e di rischio vanno consegnate al nuovo medico competente in originale e in busta chiusa, ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati sanitari.
Posso cambiare medico competente in qualsiasi momento?
Sì, purché vengano rispettati gli obblighi di consegna documentale e si garantisca la continuità della sorveglianza sanitaria. La revoca dell'incarico deve essere comunicata formalmente e con ragionevole preavviso per non interrompere le scadenze di visita in corso.
Il nuovo medico deve rifare tutte le visite?
No: si parte dalle cartelle sanitarie esistenti e si gestiscono le scadenze naturali previste dal protocollo. Il nuovo medico competente può aggiornare il protocollo sanitario in coerenza con il DVR, ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.
Ci sono sanzioni se non gestisco correttamente il passaggio di consegne?
Il medico competente uscente che non consegna le cartelle sanitarie viola l'art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008, sanzionabile ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che non garantisce continuità della sorveglianza rischia le sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 per omessa sorveglianza sanitaria.
Serve aggiornare il DVR dopo il subentro?
Non necessariamente, se il protocollo sanitario rimane invariato. Tuttavia, se il nuovo medico rileva la necessità di aggiornare la valutazione del rischio sanitario o modifica il protocollo, il DVR andrebbe rielaborato ai sensi dell'art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 2, co. 1, lett. h — Definizione di medico competente
  2. D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. a) — Obbligo di nomina del medico competente
  3. D.Lgs. 81/08, art. 25, c. 1, lett. e) — Obblighi del medico competente: consegna della documentazione sanitaria alla cessazione dell'incarico
  4. D.Lgs. 81/08, art. 53 — Tenuta dei documenti sanitari e di rischio
  5. D.Lgs. 81/08, art. 58 — Sanzioni a carico del medico competente per mancata consegna della documentazione
  6. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 9 — Categorie particolari di dati (dati sanitari)
  7. Linee di indirizzo SIMLII — Passaggio di consegne tra medici competenti

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