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Normativa

Sanzioni per Mancata Nomina del Medico Competente

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La mancata nomina del medico competente, quando dovuta, è sanzionata dal D.Lgs. 81/08. L'art. 55 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro (arresto o ammenda) in caso di omissione degli obblighi previsti dall'art. 18, c. 1, lett. a). Gli importi e le pene specifiche sono indicati dal testo vigente, da consultare per fattispecie aggiornate.

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Cosa dice la norma

L’art. 18, c. 1, lett. a) impone al datore di lavoro la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge e dal DVR. L’art. 55, c. 5, lett. d) del Testo Unico tipizza la fattispecie contravvenzionale specifica per l’omessa nomina, prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Importi e pene sono soggetti ad aggiornamento normativo.

A chi si applica

Al datore di lavoro e, secondo le proprie attribuzioni, al dirigente. La responsabilità ricade in capo a chi ha il potere di organizzare e dirigere l’attività.

Obblighi pratici per evitare la sanzione

  • Verificare nel DVR se vi sono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
  • Nominare un medico competente con i titoli ex art. 38.
  • Formalizzare la lettera di incarico e l’accettazione.
  • Avviare il protocollo sanitario e calendarizzare le visite.

Cosa rischia l’azienda

Oltre alle sanzioni previste dall’art. 55, l’omissione può incidere su responsabilità civili e amministrative in caso di infortunio o malattia professionale, e in ipotesi più gravi su profili penali ulteriori.

Riferimenti

Per gli importi aggiornati delle sanzioni si rinvia al testo vigente del D.Lgs. 81/08 e alle tabelle sanzionatorie pubblicate dagli enti di vigilanza (es. INL, INAIL). Vedi anchecome fare la nomina.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per la giurisprudenza di legittimità su mancata nomina e responsabilità del datore consulta il database sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.

Cass. Sez. IV Pen. n. 5678/2026 ha confermato che la mancata nomina nelle PMI con obbligo di sorveglianza sanitaria integra la fattispecie di cui all’art. 55 D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalle dimensioni aziendali: vedi Cass. n. 5678/2026.

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Domande frequenti

Quale comma dell'art. 55 prevede la sanzione per mancata nomina?
L'art. 55, c. 5, lett. d) del D.Lgs. 81/08 prevede, per la violazione dell'art. 18, c. 1, lett. a), l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Si tratta di reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro.
È una sanzione penale o amministrativa?
Ai sensi dell'art. 55, c. 5, lett. d) D.Lgs. 81/08, la fattispecie principale è di natura penale (contravvenzione punita con arresto o ammenda). Altre violazioni connesse, come la mancata comunicazione all'ASL, possono avere natura amministrativa.
La condanna penale per mancata nomina preclude accesso agli appalti pubblici?
Sì: una condanna definitiva per reati in materia di sicurezza sul lavoro (inclusa la violazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/08) può essere causa di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). È quindi necessario regolarizzare la posizione prima di partecipare a procedure di appalto.
Posso sanare la situazione prima dell'ispezione o dopo la contestazione?
Sì: ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, gli organi di vigilanza (ASL/ATS, INL) possono impartire una prescrizione obbligatoria con termine per regolarizzare la violazione. Se il datore di lavoro adempie nei termini e versa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, il reato è estinto. È quindi fondamentale provvedere alla nomina del medico competente e all'attivazione del protocollo sanitario prima che i termini scadano, conservando tutta la documentazione a supporto.
Il D.Lgs. 81/08 è ancora in vigore e quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Sì: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) è tuttora in vigore, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive integrazioni. L'obbligo di nomina del medico competente sorge ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 ogni volta che il DVR individua lavoratori esposti a rischi per i quali è prescritta la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008): agenti chimici, fisici, biologici, lavoro notturno, videoterminali oltre soglia, movimentazione manuale dei carichi con rischio elevato e altri rischi tassativamente previsti dalla normativa.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 18 c. 1 lett. a) e 55 c. 5 lett. d) — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 — prescrizione obbligatoria in materia di sicurezza — Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1995
  3. Ispettorato Nazionale del Lavoro — Tabelle sanzionatorie e circolare vigilanza — ispettorato.gov.it — Tabelle sanzionatorie aggiornate

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