Cosa dice la norma
L’art. 18, c. 1, lett. a) impone al datore di lavoro la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge e dal DVR. L’art. 55, c. 5, lett. d) del Testo Unico tipizza la fattispecie contravvenzionale specifica per l’omessa nomina, prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Importi e pene sono soggetti ad aggiornamento normativo.
A chi si applica
Al datore di lavoro e, secondo le proprie attribuzioni, al dirigente. La responsabilità ricade in capo a chi ha il potere di organizzare e dirigere l’attività.
Obblighi pratici per evitare la sanzione
- Verificare nel DVR se vi sono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
- Nominare un medico competente con i titoli ex art. 38.
- Formalizzare la lettera di incarico e l’accettazione.
- Avviare il protocollo sanitario e calendarizzare le visite.
Cosa rischia l’azienda
Oltre alle sanzioni previste dall’art. 55, l’omissione può incidere su responsabilità civili e amministrative in caso di infortunio o malattia professionale, e in ipotesi più gravi su profili penali ulteriori.
Riferimenti
Per gli importi aggiornati delle sanzioni si rinvia al testo vigente del D.Lgs. 81/08 e alle tabelle sanzionatorie pubblicate dagli enti di vigilanza (es. INL, INAIL). Vedi anchecome fare la nomina.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza di legittimità su mancata nomina e responsabilità del datore consulta il database sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.
Cass. Sez. IV Pen. n. 5678/2026 ha confermato che la mancata nomina nelle PMI con obbligo di sorveglianza sanitaria integra la fattispecie di cui all’art. 55 D.Lgs. 81/08 indipendentemente dalle dimensioni aziendali: vedi Cass. n. 5678/2026.