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Medico Competente per Settore

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123 Medico Competente organizza nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria per ogni settore produttivo. Adattiamo il protocollo sanitario ai rischi specifici della tua attività, dalle costruzioni alla sanità, dagli uffici alla logistica, con copertura nazionale e gestione delle scadenze.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Tutti i settori coperti

Edilizia e Cantieri
I cantieri edili presentano rischi multipli che richiedono sorveglianza sanitaria specifica.
Uffici e Terziario
Per uffici e terziario il rischio principale è legato a videoterminali e postura.
Logistica e Trasporti
La logistica integra rischi di movimentazione carichi e mansioni con controlli alcol e droghe.
Ristorazione Ho.Re.Ca.
Ristorazione e Ho.Re.Ca. presentano rischi biologici, posturali e turni serali.
Sanità e Cliniche
La sanità richiede sorveglianza specifica per rischio biologico e turnistica.
Industria Manifatturiera
La manifattura combina più rischi fisici e chimici da gestire con protocollo dedicato.
Metalmeccanica
Le lavorazioni metalmeccaniche presentano rischio rumore, vibrazioni e sostanze chimiche.
Chimica e Laboratori
I laboratori chimici richiedono protocolli mirati per esposizione a sostanze pericolose.
Industria Alimentare
La produzione alimentare combina rischio biologico, posturale e microclima.
Grande Distribuzione (GDO)
La GDO necessita di sorveglianza su movimentazione carichi e turni.
Pulizie e Facchinaggio
Le imprese di pulizie e facchinaggio gestiscono rischio chimico e movimentazione.
Vigilanza e Sicurezza Privata
La vigilanza richiede sorveglianza per turni notturni e mansioni a rischio.
Scuole e Asili
Le scuole presentano rischio biologico e organizzativo da valutare.
Hotel e Strutture Ricettive
Hotel e strutture ricettive richiedono sorveglianza su turni e detergenti.
Palestre e Centri Sportivi
Palestre e centri sportivi gestiscono rischio biologico e posturale.
Estetica e Parrucchieri
Estetica e parrucchieri richiedono sorveglianza per esposizione a sostanze chimiche.
Farmacie
Le farmacie hanno rischio biologico contenuto e videoterminali.
Agricoltura
L’agricoltura presenta rischio chimico, biologico e fisico.
Cooperative Sociali
Le cooperative sociali gestiscono rischi biologici e organizzativi.
Call Center
I call center richiedono sorveglianza per videoterminali e uso voce.
Magazzini e Depositi
Magazzini e depositi presentano rischi posturali, rumore e microclima.
Autofficine e Carrozzerie
Autofficine e carrozzerie hanno rischio chimico e rumore elevato.
Impiantisti Elettrici e Idraulici
Gli impiantisti operano spesso in quota o in ambienti confinati.
Lavanderie Industriali
Le lavanderie industriali gestiscono rischio chimico e microclima.
Studi Professionali
Gli studi professionali hanno rischi tipici del terziario.
Cantieri Stradali
I cantieri stradali presentano esposizione a rumore, polveri e vibrazioni.
Trasporto Merci
Il trasporto merci include mansioni con controlli alcol e droghe.
Trasporto Persone
Il trasporto persone richiede sorveglianza specifica per gli autisti.
Portierato e Reception
Il portierato include turnistica notturna e attività al videoterminale.
Data Center e Aziende IT
Le aziende IT e i data center necessitano di sorveglianza per VDT e microclima.

Come scegliamo il protocollo per il tuo settore

Ogni settore ha rischi tipici e mansioni con requisiti di sorveglianza specifici. Partiamo dalla valutazione dei rischi e dalle mansioni svolte per costruire un protocollo sanitario coerente con il D.Lgs. 81/08.

Servizi disponibili in tutti i settori

Profilo statistico INAIL per settore

Per ogni settore pubblichiamo un profilo orientativo basato su elaborazione INAIL OpenData (infortuni e malattie professionali). Approfondisci con l'atlante dei rischi, l'osservatorio e il database infortuni mortali.

Copertura territoriale

Operiamo in tutta Italia: le visite possono essere svolte presso la sede aziendale o in strutture convenzionate, in base alla provincia e al numero di lavoratori. Vedi la mappa della copertura territoriale per dettagli sulla tua area.

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Domande frequenti

Coprite tutti i settori produttivi?
Sì, operiamo nei principali settori, dall'edilizia alla sanità, dagli uffici alla logistica, adattando il protocollo ai rischi specifici di ciascuna attività.
Il servizio cambia in base al settore?
Sì. Il protocollo sanitario e le visite previste dipendono dai rischi della valutazione e dalle mansioni del settore. Per questo costruiamo un piano dedicato per ogni azienda.
Come trovo il mio settore?
Puoi sfogliare l'elenco completo qui sopra oppure richiedere un preventivo indicando attività, dimensione e provincia: ti indicheremo il protocollo più adatto.
Quale articolo del D.Lgs. 81/08 obbliga alla nomina del medico competente?
L'obbligo di nominare il medico competente è sancito dall'Art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, che lo pone tra i doveri del datore di lavoro ogni volta che la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 41. La normativa non distingue per settore o per dimensione aziendale: l'obbligo scatta al verificarsi dei presupposti.
Con quale periodicità vanno effettuate le visite mediche?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario aziendale, in funzione dei rischi. Ai sensi dell'Art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08, la visita periodica ha di norma cadenza annuale per i rischi più gravi (rumore oltre 85 dB(A), agenti chimici o biologici classificati) e biennale per gli altri rischi soggetti a sorveglianza. Per gli addetti a videoterminali la periodicità è quinquennale (biennale dopo i 50 anni) ai sensi dell'Art. 176.
Cosa succede se si omette la sorveglianza sanitaria?
Le sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria sono previste dall'Art. 55 del D.Lgs. 81/08: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro. La mancata nomina del medico competente in presenza di rischi che la impongono costituisce autonoma violazione dell'Art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 25 — Obblighi del medico competente
  2. D.Lgs. 81/08, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  3. D.Lgs. 81/08, art. 18 — Obblighi del datore di lavoro (nomina medico competente)
  4. D.Lgs. 81/08, art. 55 — Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria

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