Cos'è il sopralluogo
È una visita del medico competente, congiunta con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), agli ambienti di lavoro per osservare mansioni, postazioni, attrezzature e organizzazione.
Quando serve
Almeno una volta l'anno; in alcuni casi il medico competente può adottare una cadenza diversa motivandola sulla base dei rischi. È utile anche in occasione di modifiche significative degli ambienti o delle mansioni.
Normativa di riferimento
Art. 25, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 81/08.
Come lo organizza 123 Medico Competente
Concordiamo data e percorso con RSPP e referenti aziendali, redigiamo il verbale di sopralluogo e utilizziamo le informazioni raccolte per aggiornare il protocollo sanitario.
Materiali e documenti coinvolti
Documento di valutazione dei rischi, planimetrie, schede di mansione e verbale di sopralluogo controfirmato.
Periodicità del sopralluogo
Almeno una volta l'anno (art. 25, comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/08); cadenza diversa va motivata dal medico competente nel verbale. Sopralluoghi aggiuntivi sono opportuni in caso di modifiche significative degli ambienti, introduzione di nuovi rischi (es. agenti chimici, biologici, rumore) o cambio di mansioni, in funzione dell'aggiornamento del protocollo ex art. 41.
Sopralluogo e settori a rischio elevato
In settori con esposizioni plurime il sopralluogo del medico competente è particolarmente rilevante: nell'edilizia permette di verificare l'effettivo utilizzo dei DPI e le postazioni di lavoro in quota; nella metalmeccanica consente di rilevare esposizioni a rumore, vibrazioni e agenti chimici che devono trovare riscontro nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) e l) D.Lgs. 81/08.