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Servizio di sopralluogo negli ambienti di lavoro (P.M.I. SERVIZI su tutto il territorio)

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Il medico competente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno; può adottare una periodicità diversa motivandola nel verbale, in base alla valutazione dei rischi. Il sopralluogo consente di conoscere le mansioni reali e di costruire un protocollo sanitario coerente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è il sopralluogo

È una visita del medico competente, congiunta con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), agli ambienti di lavoro per osservare mansioni, postazioni, attrezzature e organizzazione.

Quando serve

Almeno una volta l'anno; in alcuni casi il medico competente può adottare una cadenza diversa motivandola sulla base dei rischi. È utile anche in occasione di modifiche significative degli ambienti o delle mansioni.

Normativa di riferimento

Art. 25, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 81/08.

Come lo organizza 123 Medico Competente

Concordiamo data e percorso con RSPP e referenti aziendali, redigiamo il verbale di sopralluogo e utilizziamo le informazioni raccolte per aggiornare il protocollo sanitario.

Materiali e documenti coinvolti

Documento di valutazione dei rischi, planimetrie, schede di mansione e verbale di sopralluogo controfirmato.

Periodicità del sopralluogo

Almeno una volta l'anno (art. 25, comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/08); cadenza diversa va motivata dal medico competente nel verbale. Sopralluoghi aggiuntivi sono opportuni in caso di modifiche significative degli ambienti, introduzione di nuovi rischi (es. agenti chimici, biologici, rumore) o cambio di mansioni, in funzione dell'aggiornamento del protocollo ex art. 41.

Sopralluogo e settori a rischio elevato

In settori con esposizioni plurime il sopralluogo del medico competente è particolarmente rilevante: nell'edilizia permette di verificare l'effettivo utilizzo dei DPI e le postazioni di lavoro in quota; nella metalmeccanica consente di rilevare esposizioni a rumore, vibrazioni e agenti chimici che devono trovare riscontro nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) e l) D.Lgs. 81/08.

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Domande frequenti

Si può fare meno di una volta l'anno?
Sì, una periodicità diversa è ammessa solo se motivata nel verbale dal medico competente sulla base dei rischi.
Chi partecipa al sopralluogo?
Il medico competente e il RSPP (o ASPP), eventualmente con il datore di lavoro o referenti aziendali.
Il verbale è obbligatorio?
Sì, il sopralluogo è documentato da un verbale che entra a far parte della documentazione di sicurezza aziendale.
A cosa serve in concreto?
A conoscere mansioni, attrezzature e organizzazione reali per costruire un protocollo sanitario coerente con i rischi effettivi, ai sensi degli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08, evitando esami non motivati o omissioni rispetto a rischi rilevati.
Chi sostiene i costi del sopralluogo?
I costi sono a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessuna spesa può essere addebitata al lavoratore.
Quali sanzioni si applicano in caso di omissione del sopralluogo?
L'omessa effettuazione del sopralluogo periodico previsto dall'art. 25, comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/08 può comportare sanzioni a carico del medico competente ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto a consentire l'accesso agli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08; ostacolarlo costituisce autonomo inadempimento.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 25, comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/08 – Sopralluogo del medico competente
  2. Art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08 – Programma di sorveglianza sanitaria e rischi
  3. Art. 40 D.Lgs. 81/08 – Comunicazione annuale INAIL (Allegato 3B)
  4. Art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro
  5. Art. 58 D.Lgs. 81/08 – Sanzioni a carico del medico competente per omissione del sopralluogo periodico (art. 25, c. 1, lett. l)
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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