Cos'è la cartella sanitaria e di rischio
È il documento sanitario, in formato cartaceo o elettronico, in cui il medico competente raccoglie le informazioni cliniche e i giudizi di idoneità del lavoratore, correlati ai rischi lavorativi.
Quando serve
Per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. È strumento essenziale per la continuità clinica nel tempo e in caso di subentro di un nuovo medico competente.
Normativa di riferimento
Art. 25, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 (istituzione e custodia), art. 243 D.Lgs. 81/08 (conservazione per cancerogeni/mutageni) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati sanitari.
Come la gestisce 123 Medico Competente
Le cartelle vengono custodite con misure tecniche e organizzative adeguate. In caso di subentro o cessazione del rapporto seguiamo le procedure previste dalla normativa per la corretta trasmissione e conservazione.
Chi può accedere
Il medico competente e il lavoratore (che ha diritto a ricevere copia). Il datore di lavoro non accede ai dati clinici, ma riceve solo il giudizio di idoneità.
Periodicità di aggiornamento
La cartella viene aggiornata a ogni visita medica del lavoro (preventiva, periodica, cambio mansione, rientro, fine rapporto) ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Per gli esposti a cancerogeni e mutageni o amianto la cartella sanitaria e di rischio è conservata per i tempi prolungati previsti dalla normativa specifica (anche dopo la cessazione del rapporto).
GDPR e trattamento dei dati sanitari nella cartella
I dati contenuti nella cartella sanitaria e di rischio costituiscono dati di categoria speciale ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il medico competente opera quale titolare del trattamento sanitario e adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantirne la protezione. Il datore di lavoro riceve esclusivamente il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08; nessun dato clinico gli viene comunicato. In caso di subentro del medico competente, le cartelle vengono trasferite secondo le procedure dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08 nel rispetto del GDPR, con tracciabilità documentata del trasferimento e garanzie di continuità clinica.