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Cartelle Sanitarie e di Rischio

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La cartella sanitaria e di rischio è istituita e aggiornata dal medico competente per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. Contiene dati clinici, anamnesi lavorativa e accertamenti effettuati. La conservazione e l'accesso sono regolati dal D.Lgs. 81/08 e dal GDPR, con accesso riservato al medico competente e al lavoratore interessato.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è la cartella sanitaria e di rischio

È il documento sanitario, in formato cartaceo o elettronico, in cui il medico competente raccoglie le informazioni cliniche e i giudizi di idoneità del lavoratore, correlati ai rischi lavorativi.

Quando serve

Per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. È strumento essenziale per la continuità clinica nel tempo e in caso di subentro di un nuovo medico competente.

Normativa di riferimento

Art. 25, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 (istituzione e custodia), art. 243 D.Lgs. 81/08 (conservazione per cancerogeni/mutageni) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati sanitari.

Come la gestisce 123 Medico Competente

Le cartelle vengono custodite con misure tecniche e organizzative adeguate. In caso di subentro o cessazione del rapporto seguiamo le procedure previste dalla normativa per la corretta trasmissione e conservazione.

Chi può accedere

Il medico competente e il lavoratore (che ha diritto a ricevere copia). Il datore di lavoro non accede ai dati clinici, ma riceve solo il giudizio di idoneità.

Periodicità di aggiornamento

La cartella viene aggiornata a ogni visita medica del lavoro (preventiva, periodica, cambio mansione, rientro, fine rapporto) ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Per gli esposti a cancerogeni e mutageni o amianto la cartella sanitaria e di rischio è conservata per i tempi prolungati previsti dalla normativa specifica (anche dopo la cessazione del rapporto).

GDPR e trattamento dei dati sanitari nella cartella

I dati contenuti nella cartella sanitaria e di rischio costituiscono dati di categoria speciale ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il medico competente opera quale titolare del trattamento sanitario e adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantirne la protezione. Il datore di lavoro riceve esclusivamente il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08; nessun dato clinico gli viene comunicato. In caso di subentro del medico competente, le cartelle vengono trasferite secondo le procedure dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08 nel rispetto del GDPR, con tracciabilità documentata del trasferimento e garanzie di continuità clinica.

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Domande frequenti

Per quanto tempo si conserva la cartella?
La durata di conservazione dipende dalla normativa applicabile alla specifica tipologia di rischio e dalle indicazioni del GDPR; per alcuni agenti la legge prevede tempi prolungati.
Posso accedere alla mia cartella?
Sì, il lavoratore può richiederne copia in qualsiasi momento al medico competente.
Cosa succede in caso di cambio medico competente?
Le cartelle vengono trasferite al nuovo medico competente nel rispetto della normativa e con le opportune garanzie di riservatezza.
Cosa contiene la cartella sanitaria e di rischio?
Anamnesi familiare, fisiologica, patologica e lavorativa; dati sulle esposizioni e sui rischi della mansione; esami strumentali e di laboratorio; giudizi di idoneità con eventuali limitazioni o prescrizioni, formulati ex art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08.
Per quanto tempo deve essere conservata la cartella sanitaria?
La durata minima è di almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08), elevata ad almeno 40 anni per esposizioni ad agenti cancerogeni, mutageni e ad amianto (art. 243 D.Lgs. 81/08). Per specifici agenti la normativa può prevedere termini ancora più lunghi. Al termine il medico competente consegna la cartella al datore di lavoro e ne trasmette copia al lavoratore.
La cartella sanitaria è collegata all'Allegato 3B?
Sì. I dati aggregati e anonimi delle cartelle sanitarie e dei giudizi di idoneità confluiscono nell'Allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/08), che il medico competente trasmette annualmente all'INAIL tramite il portale istituzionale. Le cartelle rimangono riservate; solo i dati aggregati entrano nella comunicazione periodica.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08 – Istituzione e aggiornamento cartella sanitaria
  2. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  3. Art. 243 D.Lgs. 81/08 – Registro esposizioni e cartelle sanitarie (cancerogeni/mutageni)
  4. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Protezione dei dati personali
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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