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Protocollo Sanitario

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Il protocollo sanitario è il documento, predisposto dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi, che definisce per ciascuna mansione le visite e gli esami della sorveglianza sanitaria e la loro periodicità. È lo strumento di riferimento per organizzare in modo coerente gli accertamenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

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Cos'è il protocollo sanitario

È un documento clinico-organizzativo che traduce la valutazione dei rischi in accertamenti sanitari concreti: tipologia di visita, esami strumentali e di laboratorio, periodicità, condizioni di esecuzione.

Quando serve

Per ogni azienda con lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, all'avvio del servizio e a ogni modifica significativa dei rischi o delle mansioni.

Normativa di riferimento

Art. 25, c. 1, lett. b) e art. 41, c. 1 del D.Lgs. 81/08, oltre ai Titoli specifici sui singoli rischi (Titolo VIII per rumore e vibrazioni, Titolo IX per agenti chimici e cancerogeni, Titolo VII per videoterminali).

Come lo redige 123 Medico Competente

Il medico competente analizza il DVR, partecipa al sopralluogo, definisce le visite e gli esami per mansione e formalizza il protocollo, che viene aggiornato in caso di variazioni.

Materiali e documenti coinvolti

Documento di Valutazione dei Rischi, schede di mansione, verbale di sopralluogo, normativa di settore e linee guida scientifiche di riferimento.

Periodicità di aggiornamento

Il protocollo va rivisto a ogni modifica significativa dei rischi, delle mansioni o della normativa e, in assenza di variazioni, almeno con cadenza annuale dopo il sopralluogo. Definisce tipologia e frequenza di visite ed esami ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, per rischi come rumore, videoterminali, agenti chimici.

Conservazione e accesso al protocollo sanitario

Il protocollo sanitario è custodito dal medico competente e messo a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08. In caso di cessazione del rapporto con il medico competente, la documentazione sanitaria, incluse le cartelle sanitarie e di rischio, deve essere trasferita al medico subentrante o al datore di lavoro per la continuità della sorveglianza. Il trattamento dei dati sanitari avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 25, c. 1, lett. f) D.Lgs. 81/08.

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Domande frequenti

Il protocollo sanitario è obbligatorio?
È obbligatorio nelle aziende soggette a sorveglianza sanitaria. La sua predisposizione e aggiornamento sono compito del medico competente.
Ogni quanto si aggiorna?
Va aggiornato a ogni modifica significativa dei rischi, delle mansioni o della normativa e, in assenza di variazioni, almeno con cadenza annuale dopo il sopralluogo ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08.
Definisce anche audiometria, spirometria ecc.?
Sì. Il protocollo indica quali esami strumentali sono previsti per ciascuna mansione e con quale periodicità.
Chi lo firma e lo trasmette?
È firmato dal medico competente, condiviso con il datore di lavoro e custodito agli atti aziendali insieme al DVR. È a disposizione dell'organo di vigilanza in caso di verifica, ai sensi degli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08.
Il protocollo sanitario può differire per mansione?
Sì. Il medico competente differenzia le misure per mansione in funzione dei rischi specifici: un addetto all'uso di videoterminali (art. 176 D.Lgs. 81/08) avrà un protocollo diverso da un esposto a rumore (art. 196) o ad agenti chimici pericolosi (art. 229). Ogni voce è motivata dalla valutazione dei rischi.
Quali settori hanno protocolli sanitari più articolati?
I settori con esposizioni plurime richiedono protocolli più complessi: edilizia e cantieri (rumore, polveri, vibrazioni), metalmeccanica (agenti chimici, MMC), logistica (MMC, videoterminali). Il medico competente adegua il protocollo al profilo di rischio specifico dell'azienda.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente (comma 1, lett. b)
  2. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  3. Art. 176 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria per videoterminali
  4. Art. 196 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria per rischio rumore
  5. Art. 229 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria per agenti chimici
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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