Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Visite Mediche del Lavoro

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Le visite mediche del lavoro, disciplinate dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, costituiscono lo strumento principale della sorveglianza sanitaria. Si articolano in visite preventive, periodiche, per cambio mansione, di rientro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi e a richiesta del lavoratore o di fine rapporto, secondo i casi previsti dalla normativa e dal protocollo del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Che cosa sono le visite mediche del lavoro

Sono accertamenti sanitari eseguiti dal medico competente per esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Servono a verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione assegnata in relazione ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Quando servono

  • Prima dell'avvio della mansione (preventiva)
  • Con periodicità definita dal protocollo (periodica)
  • In caso di cambio mansione che modifichi i rischi
  • Al rientro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
  • Su richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi
  • Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa

Normativa di riferimento

Le tipologie e le condizioni delle visite sono definite dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il protocollo, gli accertamenti e la periodicità sono stabiliti dal medico competente sulla base dei rischi.

Come le organizza 123 Medico Competente

Pianifichiamo le visite in studio o in azienda con clinica mobile, gestiamo convocazioni, scadenze, cartelle sanitarie e comunicazioni al datore di lavoro nei limiti previsti dal GDPR e dal segreto professionale.

Esami e accertamenti coinvolti

In base al protocollo possono essere previsti esami strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ECG), esami ematochimici, accertamenti per mansioni a rischio (alcol, sostanze stupefacenti) o consulenze specialistiche.

Periodicità delle visite

La cadenza standard per la visita periodica è annuale (art. 41, comma 2, lett. b D.Lgs. 81/08); periodicità diverse vanno motivate dal medico competente. Le altre tipologie (preventiva, cambio mansione, rientro, fine rapporto) sono occasionali e legate a eventi specifici della vita lavorativa.

Quali strumenti usa il medico competente

Sfigmomanometro, fonendoscopio, scheda anamnestica strutturata e, in base al protocollo: audiometro per il rumore, spirometro per polveri e agenti chimici, visiotest per videoterminali, elettrocardiografo per mansioni con rischio cardiovascolare e kit per prelievi ematici.

Dati di contesto

Secondo l'INAIL (Rapporto annuale 2023), in Italia vengono eseguiti annualmente oltre 4 milioni di visite mediche del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria, confermando la centralità di questo strumento nel sistema di prevenzione nazionale.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Le visite mediche del lavoro sono sempre obbligatorie?
No. Sono obbligatorie quando la valutazione dei rischi e le mansioni effettive ricadono nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/08. La verifica si fa sul caso specifico.
Chi sceglie il tipo di visita ed esami?
Il medico competente, in base al protocollo sanitario costruito sui rischi della mansione.
Il lavoratore può rifiutare la visita?
Il rifiuto può comportare la sospensione del giudizio di idoneità e conseguenze sull'assegnazione alla mansione, secondo quanto previsto dalla normativa.
Le visite si possono fare in azienda?
Sì, quando praticabile organizziamo le visite in sede aziendale con clinica mobile attrezzata.
Chi sostiene i costi delle visite mediche del lavoro?
I costi della sorveglianza sanitaria — visite, esami strumentali e di laboratorio — sono integralmente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessun onere può essere addebitato al lavoratore.
Il lavoratore può richiedere una visita medica al di fuori delle scadenze programmate?
Sì. L'art. 41, comma 2, lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica su richiesta del lavoratore quando è correlata ai rischi lavorativi. Il medico competente valuta la pertinenza della richiesta. Il datore di lavoro non può opporsi e i relativi oneri rimangono a suo carico ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria: tipologie e condizioni delle visite
  2. Art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro
  3. Art. 55 D.Lgs. 81/08 – Sanzioni a carico del datore di lavoro per omessa sorveglianza
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro
  6. INAIL – Rapporto annuale 2023

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali