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Allegato 3B (Comunicazione INAIL)

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L'Allegato 3B è la comunicazione, in forma aggregata e anonima, dei dati sanitari e di rischio raccolti dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Va trasmessa all'INAIL per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 81/08.

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Cos'è l'Allegato 3B

È un set di dati aggregati su lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, tipologia di rischi, accertamenti effettuati e giudizi di idoneità. Non contiene dati identificativi del singolo lavoratore.

Quando serve

Per ogni azienda in cui il medico competente ha svolto sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento. La trasmissione è annuale.

Normativa di riferimento

Art. 40 del D.Lgs. 81/08 e Allegato 3B; modalità telematiche definite dall'INAIL.

Come lo gestisce 123 Medico Competente

Il medico competente raccoglie i dati durante l'anno, li aggrega secondo lo schema dell'Allegato 3B e provvede alla trasmissione telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Dati e documenti coinvolti

Numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza, tipologie di rischio, esiti aggregati dei giudizi di idoneità, esami effettuati per categoria di rischio.

Periodicità della comunicazione

La trasmissione è annuale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08. Aggrega i dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria ex art. 41 per i lavoratori esposti ai principali rischi (es. rumore, agenti chimici, cancerogeni, MMC, videoterminali).

Trasmissione telematica: modalità operative

La trasmissione dell'Allegato 3B avviene attraverso il portale INAIL dedicato, utilizzando le credenziali del medico competente. I dati vengono inseriti secondo lo schema previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato 3B al decreto, distinguendo per tipologia di rischio (es. rumore, agenti chimici, cancerogeni, videoterminali) e per categoria di giudizio di idoneità. I dati inviati sono aggregati e anonimi ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08: nessuna informazione identificativa del singolo lavoratore viene trasmessa all'INAIL. La documentazione di avvenuta trasmissione va conservata agli atti aziendali unitamente alle cartelle sanitarie e di rischio.

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Domande frequenti

Entro quando va inviato?
Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, in forma telematica all'INAIL.
Contiene dati personali del lavoratore?
No. I dati sono aggregati e anonimi; non riportano informazioni identificative del singolo lavoratore.
Chi è responsabile della trasmissione?
Il medico competente, sulla base dei dati raccolti durante l'attività di sorveglianza sanitaria.
Cosa succede in caso di omessa o tardiva trasmissione?
L'art. 58 D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni amministrative a carico del medico competente per l'omessa o incompleta trasmissione dei dati ex art. 40 (Allegato 3B). La trasmissione è dunque obbligatoria, anche se i dati riguardano un numero ridotto di lavoratori.
L'Allegato 3B si trasmette per ogni unità produttiva?
La comunicazione ex art. 40 D.Lgs. 81/08 è riferita all'unità produttiva in cui il medico competente ha svolto sorveglianza sanitaria. In caso di aziende con più sedi, può essere necessaria una comunicazione distinta per ciascuna unità produttiva, secondo le indicazioni operative dell'INAIL.
Quale portale usa il medico competente per trasmettere l'Allegato 3B?
La trasmissione avviene tramite il portale telematico INAIL dedicato, con accesso tramite le credenziali del medico competente. 123 Medico Competente gestisce per le aziende clienti la raccolta, l'aggregazione e la trasmissione entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08, garantendo il rispetto della scadenza e la corretta archiviazione della ricevuta.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 40 D.Lgs. 81/08 – Comunicazione dati sanitari e di rischio (Allegato 3B)
  2. Art. 58 D.Lgs. 81/08 – Sanzioni per il medico competente (omessa trasmissione dati ex art. 40)
  3. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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