Cos'è l'Allegato 3B
È un set di dati aggregati su lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, tipologia di rischi, accertamenti effettuati e giudizi di idoneità. Non contiene dati identificativi del singolo lavoratore.
Quando serve
Per ogni azienda in cui il medico competente ha svolto sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento. La trasmissione è annuale.
Normativa di riferimento
Art. 40 del D.Lgs. 81/08 e Allegato 3B; modalità telematiche definite dall'INAIL.
Come lo gestisce 123 Medico Competente
Il medico competente raccoglie i dati durante l'anno, li aggrega secondo lo schema dell'Allegato 3B e provvede alla trasmissione telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Dati e documenti coinvolti
Numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza, tipologie di rischio, esiti aggregati dei giudizi di idoneità, esami effettuati per categoria di rischio.
Periodicità della comunicazione
La trasmissione è annuale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08. Aggrega i dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria ex art. 41 per i lavoratori esposti ai principali rischi (es. rumore, agenti chimici, cancerogeni, MMC, videoterminali).
Trasmissione telematica: modalità operative
La trasmissione dell'Allegato 3B avviene attraverso il portale INAIL dedicato, utilizzando le credenziali del medico competente. I dati vengono inseriti secondo lo schema previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato 3B al decreto, distinguendo per tipologia di rischio (es. rumore, agenti chimici, cancerogeni, videoterminali) e per categoria di giudizio di idoneità. I dati inviati sono aggregati e anonimi ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08: nessuna informazione identificativa del singolo lavoratore viene trasmessa all'INAIL. La documentazione di avvenuta trasmissione va conservata agli atti aziendali unitamente alle cartelle sanitarie e di rischio.