Cosa dice la norma
Il Testo Unico recepisce e coordina le precedenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare il D.Lgs. 626/94 e il D.P.R. 547/55). È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (S.O. n. 108) ed è stato successivamente modificato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 («decreto correttivo»), che ha introdotto precisazioni su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e sistema sanzionatorio.
Struttura: i Titoli I–XII
- Titolo I (artt. 1–61) — Principi generali: soggetti, valutazione rischi (DVR), RSPP, medico competente, RLS, formazione e informazione.
- Titolo II (artt. 62–68) — Luoghi di lavoro.
- Titolo III (artt. 69–87) — Uso di attrezzature di lavoro e DPI.
- Titolo IV (artt. 88–160) — Cantieri temporanei o mobili.
- Titolo V (artt. 161–166) — Segnaletica di salute e sicurezza.
- Titolo VI (artt. 167–171) — Movimentazione manuale dei carichi.
- Titolo VII (artt. 172–179) — Videoterminali (VDT).
- Titolo VIII (artt. 180–220) — Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.).
- Titolo IX (artt. 221–265) — Sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni, amianto.
- Titolo X (artt. 266–286) — Agenti biologici.
- Titolo XI (artt. 287–297) — Atmosfere esplosive.
- Titolo XII (artt. 298–303) — Disposizioni in materia penale.
A chi si applica
Si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio, salvo le specificità previste per alcune categorie (es. Forze armate, Polizia). Riguarda lavoratori subordinati, equiparati, autonomi nei casi previsti, tirocinanti e volontari secondo i limiti di legge.
Obblighi pratici per le aziende
- Redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17 e 28.
- Nominare RSPP (art. 17), medico competente (art. 18, c. 1, lett. a) quando dovuto, e addetti emergenze (art. 18, c. 1, lett. b).
- Formare e informare i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37.
- Attivare la sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio ai sensi dell’art. 41.
- Gestire DPI, manutenzioni e segnaletica ai sensi dei Titoli III e V.
Cosa fa il medico competente
Collabora alla valutazione dei rischi (art. 25, c. 1, lett. a), definisce e attua il protocollo sanitario (art. 25, c. 1, lett. b), esegue le visite mediche (art. 41), esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6), effettua il sopralluogo almeno annuale (art. 25, c. 1, lett. l) e comunica i dati aggregati ex Allegato 3B (art. 40). Vedi gli obblighi dell’art. 25.
Modifiche principali: D.Lgs. 106/2009
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 («decreto correttivo») ha apportato le modifiche più significative al Testo Unico originario: ha precisato le modalità di elaborazione del DVR (art. 29), ridefinito le soglie sanzionatorie, chiarito i requisiti del medico competente (art. 38) e rafforzato le disposizioni sulla delega di funzioni (art. 16). Gli importi delle ammende sono aggiornabili periodicamente ai sensi dell’art. 306 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni / conseguenze
Il Testo Unico prevede sanzioni penali e amministrative per le violazioni. L’art. 55 D.Lgs. 81/2008 sanziona il datore di lavoro per le omissioni più gravi (es. mancata valutazione dei rischi, omessa nomina del RSPP) con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda. Le violazioni in materia di sorveglianza sanitaria sono sanzionate dagli artt. 55 e 58 in base al soggetto responsabile e alla fattispecie. Gli importi delle ammende sono soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 306 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
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