Cosa dice la norma
L’art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo II, Capo III) individua le visite mediche obbligatorie, ne disciplina contenuti ed esiti, definisce all’art. 41, c. 6 il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con limitazioni/prescrizioni, non idoneo temporaneo o permanente) e prevede all’art. 41, c. 9 il ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.
A chi si applica
Ai lavoratori esposti a rischi per i quali la legge o il DVR richiedono sorveglianza sanitaria. Non è un adempimento generalizzato: dipende dai rischi.
Tipologie di visita
- Preventiva (anche in fase preassuntiva).
- Periodica, secondo il protocollo sanitario.
- Su richiesta del lavoratore se collegata a rischio.
- Al cambio mansione.
- Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti.
- Precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute.
Cosa fa il medico competente
Esegue la visita, valuta esami strumentali ed eventuale anamnesi, esprime per iscritto il giudizio di idoneità e lo comunica al lavoratore e al datore di lavoro. Vedigiudizio di idoneità.
Ricorso
Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente. Vediricorso giudizio.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa sorveglianza sanitaria è sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Per il quadro completo vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per casistica giurisprudenziale su giudizio di idoneità e ricorsi, consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.
Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022 ha chiarito che ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08 il giudizio di idoneità è immediatamente esecutivo e il ricorso all’organo di vigilanza non ne sospende gli effetti: vedi Cass. n. 22987/2022.