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Normativa

Articolo 41 — Sorveglianza Sanitaria e Giudizio di Idoneità

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L'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo II, Capo III) disciplina la sorveglianza sanitaria: la prevede nei casi imposti dalla legge e dalla valutazione dei rischi, elenca le tipologie di visita (preventiva, periodica, su richiesta, al cambio mansione, alla cessazione), regola il giudizio di idoneità (c. 6) e prevede il ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (c. 9).

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Cosa dice la norma

L’art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo II, Capo III) individua le visite mediche obbligatorie, ne disciplina contenuti ed esiti, definisce all’art. 41, c. 6 il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con limitazioni/prescrizioni, non idoneo temporaneo o permanente) e prevede all’art. 41, c. 9 il ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.

A chi si applica

Ai lavoratori esposti a rischi per i quali la legge o il DVR richiedono sorveglianza sanitaria. Non è un adempimento generalizzato: dipende dai rischi.

Tipologie di visita

  • Preventiva (anche in fase preassuntiva).
  • Periodica, secondo il protocollo sanitario.
  • Su richiesta del lavoratore se collegata a rischio.
  • Al cambio mansione.
  • Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti.
  • Precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute.

Cosa fa il medico competente

Esegue la visita, valuta esami strumentali ed eventuale anamnesi, esprime per iscritto il giudizio di idoneità e lo comunica al lavoratore e al datore di lavoro. Vedigiudizio di idoneità.

Ricorso

Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente. Vediricorso giudizio.

Sanzioni / conseguenze

L’omessa sorveglianza sanitaria è sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Per il quadro completo vedi sanzioni mancata sorveglianza.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per casistica giurisprudenziale su giudizio di idoneità e ricorsi, consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.

Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022 ha chiarito che ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08 il giudizio di idoneità è immediatamente esecutivo e il ricorso all’organo di vigilanza non ne sospende gli effetti: vedi Cass. n. 22987/2022.

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Domande frequenti

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Ai sensi dell'art. 41, c. 1 D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa specifica (es. Titoli VI, VII, VIII, IX, X D.Lgs. 81/08) o quando la valutazione dei rischi (DVR) evidenzia rischi per la salute.
Si può fare ricorso contro il giudizio di idoneità?
Sì: ai sensi dell'art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008, avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS), che si pronuncia definitivamente.
La visita preventiva in fase preassuntiva è possibile?
Ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008, la visita preventiva — anche in fase preassuntiva — è prevista e richiede la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro.
Cosa succede dopo 60 giorni di assenza per malattia?
Ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/2008, è prevista una visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza continuativa superiore a sessanta giorni per motivi di salute, per verificare l'idoneità alla mansione specifica.
Il lavoratore può richiedere la visita medica al di fuori della periodicità programmata?
Sì: ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può richiedere la visita medica al medico competente ogniqualvolta ritenga che le sue condizioni di salute possano essere correlate ai rischi lavorativi. La richiesta deve essere motivata e il medico valuta se accoglierla nell'ambito del protocollo sanitario.
La visita al cambio mansione è sempre obbligatoria?
Ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/2008, la visita in occasione del cambio della mansione è obbligatoria quando la nuova mansione comporta esposizione a rischi diversi che richiedono sorveglianza sanitaria. Non si applica se la nuova mansione ha lo stesso profilo di rischio di quella precedente.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 41 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo D.Lgs. 81/08 — Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009
  3. Circolare Ministero del Lavoro n. 34/1999 — sorveglianza sanitaria: criteri applicativi — Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Direzione Generale Rapporti di Lavoro, 1999
  4. Lettera circolare INAIL 26 aprile 2012 — obbligo di informazione ai lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria — INAIL — Direzione Centrale Prevenzione, 26 aprile 2012
  5. INAIL — Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro — Portale istituzionale INAIL
  6. Ministero della Salute — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori — Linee guida e circolari ministeriali

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