Cosa dice la norma
L’art. 41, c. 6 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individua le tipologie di giudizio. Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, c. 8). Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008.
A chi si applica
A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al termine di ogni visita prevista dal protocollo o effettuata su richiesta.
Tipologie di giudizio
- Idoneità piena alla mansione.
- Idoneità con prescrizioni o limitazioni.
- Non idoneità temporanea (con periodo e motivazione).
- Non idoneità permanente alla mansione.
Cosa fa l’azienda
Riceve il giudizio e adotta le misure organizzative coerenti (es. ripristino mansione, adibizione a mansione compatibile, ricollocazione). Vediidoneità parziale e ricorso ex art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08. Per la gestione operativa consulta la guida alla gestione del giudizio in azienda.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato rispetto del giudizio o delle prescrizioni espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 e a responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale. Vedi sanzioni mancato rispetto prescrizioni.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza su idoneità, demansionamento e adibizione consulta il database sentenze Cassazione e la scheda sentenze su medico competente.
Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022 ha chiarito che il giudizio di idoneità ex art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08 è immediatamente esecutivo e il ricorso all’organo di vigilanza non ne sospende gli effetti: vedi Cass. n. 22987/2022.