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Normativa

Giudizio di Idoneità alla Mansione

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Il giudizio di idoneità è l'esito formale della visita medica del medico competente sulla capacità del lavoratore a svolgere la mansione. L'art. 41, c. 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede quattro tipologie: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, non idoneo temporaneo, non idoneo permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro; il ricorso è ammesso entro 30 giorni ai sensi dell'art. 41, c. 9.

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Cosa dice la norma

L’art. 41, c. 6 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individua le tipologie di giudizio. Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, c. 8). Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008.

A chi si applica

A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al termine di ogni visita prevista dal protocollo o effettuata su richiesta.

Tipologie di giudizio

  • Idoneità piena alla mansione.
  • Idoneità con prescrizioni o limitazioni.
  • Non idoneità temporanea (con periodo e motivazione).
  • Non idoneità permanente alla mansione.

Cosa fa l’azienda

Riceve il giudizio e adotta le misure organizzative coerenti (es. ripristino mansione, adibizione a mansione compatibile, ricollocazione). Vediidoneità parziale e ricorso ex art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08. Per la gestione operativa consulta la guida alla gestione del giudizio in azienda.

Sanzioni / conseguenze

Il mancato rispetto del giudizio o delle prescrizioni espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 e a responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale. Vedi sanzioni mancato rispetto prescrizioni.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per la giurisprudenza su idoneità, demansionamento e adibizione consulta il database sentenze Cassazione e la scheda sentenze su medico competente.

Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022 ha chiarito che il giudizio di idoneità ex art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/08 è immediatamente esecutivo e il ricorso all’organo di vigilanza non ne sospende gli effetti: vedi Cass. n. 22987/2022.

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Domande frequenti

Il lavoratore può contestare il giudizio di idoneità?
Sì: ai sensi dell'art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono ricorrere avverso il giudizio entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando istanza all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS).
Il datore di lavoro può chiedere la revisione del giudizio?
Sì: anche il datore di lavoro può presentare ricorso entro 30 giorni ai sensi dell'art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008. L'organo di vigilanza si pronuncia definitivamente.
Cosa significa "idoneità con prescrizioni" ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Ai sensi dell'art. 41, c. 6 lett. b) D.Lgs. 81/2008, l'idoneità con prescrizioni consente al lavoratore di svolgere la mansione rispettando specifiche misure indicate dal medico competente (es. uso obbligatorio di DPI, limitazioni al sollevamento, turnazioni modificate). Il datore di lavoro è tenuto a rispettarle.
In caso di non idoneità permanente il rapporto di lavoro cessa?
Non automaticamente: la non idoneità permanente alla mansione specifica non determina di per sé il licenziamento. Il datore di lavoro deve valutare soluzioni alternative (art. 41, c. 6 lett. d) D.Lgs. 81/2008 e normativa lavoristica applicabile), pena l'illegittimità del recesso.
Cosa si intende per 'non idoneità temporanea' ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08?
Ai sensi dell'art. 41, c. 6 lett. c) D.Lgs. 81/2008, la non idoneità temporanea indica che il lavoratore non può svolgere la mansione specifica per un periodo determinato, al termine del quale il medico competente effettua una nuova valutazione. Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a mansioni compatibili nel periodo di limitazione, ove possibile, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili.
Il giudizio di idoneità deve essere comunicato in forma scritta?
Sì: ai sensi dell'art. 41, c. 8 D.Lgs. 81/2008, il medico competente esprime il giudizio per iscritto e lo consegna al lavoratore e al datore di lavoro. Il giudizio è immediatamente esecutivo; il ricorso all'organo di vigilanza ex art. 41, c. 9 non ne sospende gli effetti, come chiarito da Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 41, cc. 6, 8 e 9 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo D.Lgs. 81/08 — Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009
  3. Lettera circolare INAIL 26 aprile 2012 — obbligo di informazione al lavoratore sul giudizio di idoneità — INAIL — Direzione Centrale Prevenzione, 26 aprile 2012
  4. Ministero della Salute — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori — Linee guida ministeriali
  5. INAIL — Giudizio di idoneità: indicazioni operative per il medico competente — Portale istituzionale INAIL
  6. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Circolare n. 25/2012 su giudizio di idoneità e ricorso — lavoro.gov.it — Circolari interpretative su art. 41 D.Lgs. 81/08

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