Cosa dice la norma
Ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Il ricorso si propone all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma il Servizio PSAL — Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro — o SPSAL dell’ASL/ATS della sede di lavoro). L’organo si pronuncia con provvedimento definitivo: può confermare, modificare o revocare il giudizio del medico competente.
Il giudizio è immediatamente esecutivo: la presentazione del ricorso non ne sospende gli effetti (confermato da Cass. Sez. IV Pen. n. 22987/2022). Il datore di lavoro deve pertanto applicarlo in via cautelare nell’attesa della pronuncia dell’organo di vigilanza.
A chi si applica
Può ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro, in caso di non condivisione del giudizio.
Procedura
- Comunicazione scritta all’organo di vigilanza competente.
- Allegare il giudizio impugnato e motivazioni.
- Valutazione da parte dell’organo, anche con visita.
- Esito: conferma, modifica o revoca del giudizio.
Cosa fa l’azienda
Se il ricorrente è il lavoratore, l’azienda attende l’esito ma applica in via cautelare il giudizio iniziale. Se il datore di lavoro intende ricorrere, deve farlo entro lo stesso termine di 30 giorni.
Sanzioni / conseguenze
Non sono previste sanzioni per la presentazione del ricorso in sé. Il giudizio è però immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008: la mancata applicazione in via cautelare nelle more della decisione espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o ammenda) e a responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su ricorso e revisione del giudizio di idoneità consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.