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Normativa

Articolo 25 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del Medico Competente

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L'art. 25 del D.Lgs. 81/08 individua gli obblighi del medico competente: collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, definizione del protocollo sanitario, esecuzione delle visite, istituzione e custodia della cartella sanitaria e di rischio, informazione ai lavoratori, partecipazione alla riunione periodica e comunicazione dei dati aggregati.

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Conformità D.Lgs. 81/08

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

L’articolo individua le attività obbligatorie del medico competente: collaborazione al DVR e alle misure di tutela, programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria, istituzione e custodia per dieci anni della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. c), informazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle visite.

A chi si applica

Al medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 e 39 del Testo Unico, sia interno sia esterno, sia dipendente di struttura convenzionata.

Obblighi pratici

  • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (in raccordo con l’art. 39).
  • Definire e aggiornare il protocollo sanitario.
  • Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
  • Istituire e custodire la cartella sanitaria e di rischio.
  • Comunicare i dati aggregati ex Allegato 3B.
  • Informare i lavoratori sugli esami e sul significato dei risultati.

Giudizio di idoneità e Allegato 3B

Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008, il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6) al termine di ogni visita medica. Il giudizio può essere: idoneità, idoneità parziale con limitazioni o prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente. Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. i), il medico comunica per iscritto i risultati della sorveglianza al datore di lavoro e, all’atto della cessazione del rapporto, alla struttura pubblica competente. Ai sensi dell’art. 40 e dell’Allegato 3B, trasmette ogni anno all’INAIL i dati sanitari aggregati e anonimi dei lavoratori sorvegliati. Vedi la pagina Allegato 3B per dettagli.

Riunione periodica (art. 35)

Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. m) D.Lgs. 81/2008, il medico competente partecipa alla riunione periodica prevista dall’art. 35, obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori. In tale sede porta il proprio contributo professionale sull’andamento degli infortuni, sulle patologie professionali e sull’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta, contribuendo alla revisione del DVR. Vedi la pagina riunione periodica.

Cosa fa l’azienda

Mette il medico in condizione di operare: fornisce DVR, ciclo produttivo, accesso ai reparti, informazioni sui rischi e calendario per le visite. Vedi ancheart. 39.

Sanzioni / conseguenze

Ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008, il medico competente che omette gli obblighi previsti dall’art. 25 è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda. In coerenza con l’art. 55, comma 5, lett. d), il datore di lavoro risponde in caso di omessa attivazione della sorveglianza. Le sanzioni a carico del medico includono la mancata trasmissione dei dati ex art. 40 (Allegato 3B) e la mancata comunicazione del giudizio di idoneità al lavoratore ai sensi dell’art. 41, c. 6.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Sui poteri/doveri del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.

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Domande frequenti

Quanto deve conservare la cartella sanitaria il medico competente?
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, il medico competente custodisce la cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza. Per esposizioni ad agenti cancerogeni o biologici la conservazione è estesa a quarant'anni ai sensi degli artt. 243 e 280 D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente partecipa al DVR?
Sì: ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria.
Deve fare il sopralluogo?
Sì: ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008 (in coordinamento con l'art. 39, c. 5), il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, con cadenza più frequente se i rischi lo richiedono, motivando per iscritto la diversa periodicità.
Il medico competente deve informare i lavoratori sui risultati delle visite?
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/2008, il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni relative agli esami clinici e biologici effettuati e al significato dei risultati, nonché, su richiesta, copia della documentazione sanitaria.
Il medico competente può essere unico per più unità produttive?
Sì: ai sensi dell'art. 39, c. 3 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un coordinatore. In alternativa, per le aziende con più sedi, è ammessa la nomina di un unico medico competente purché questi assicuri la propria disponibilità per ciascuna unità produttiva, con frequenza adeguata ai rischi, documentando la presenza con il verbale di sopralluogo almeno annuale ex art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 25
  2. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo art. 25
  3. INAIL — Obblighi del medico competente — inail.it — Portale sicurezza sul lavoro
  4. Ministero della Salute — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori — Linee guida e provvedimenti ministeriali

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