Cosa dice la norma
L’articolo individua le attività obbligatorie del medico competente: collaborazione al DVR e alle misure di tutela, programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria, istituzione e custodia per dieci anni della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. c), informazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle visite.
A chi si applica
Al medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 e 39 del Testo Unico, sia interno sia esterno, sia dipendente di struttura convenzionata.
Obblighi pratici
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (in raccordo con l’art. 39).
- Definire e aggiornare il protocollo sanitario.
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
- Istituire e custodire la cartella sanitaria e di rischio.
- Comunicare i dati aggregati ex Allegato 3B.
- Informare i lavoratori sugli esami e sul significato dei risultati.
Giudizio di idoneità e Allegato 3B
Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008, il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6) al termine di ogni visita medica. Il giudizio può essere: idoneità, idoneità parziale con limitazioni o prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente. Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. i), il medico comunica per iscritto i risultati della sorveglianza al datore di lavoro e, all’atto della cessazione del rapporto, alla struttura pubblica competente. Ai sensi dell’art. 40 e dell’Allegato 3B, trasmette ogni anno all’INAIL i dati sanitari aggregati e anonimi dei lavoratori sorvegliati. Vedi la pagina Allegato 3B per dettagli.
Riunione periodica (art. 35)
Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. m) D.Lgs. 81/2008, il medico competente partecipa alla riunione periodica prevista dall’art. 35, obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori. In tale sede porta il proprio contributo professionale sull’andamento degli infortuni, sulle patologie professionali e sull’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta, contribuendo alla revisione del DVR. Vedi la pagina riunione periodica.
Cosa fa l’azienda
Mette il medico in condizione di operare: fornisce DVR, ciclo produttivo, accesso ai reparti, informazioni sui rischi e calendario per le visite. Vedi ancheart. 39.
Sanzioni / conseguenze
Ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008, il medico competente che omette gli obblighi previsti dall’art. 25 è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda. In coerenza con l’art. 55, comma 5, lett. d), il datore di lavoro risponde in caso di omessa attivazione della sorveglianza. Le sanzioni a carico del medico includono la mancata trasmissione dei dati ex art. 40 (Allegato 3B) e la mancata comunicazione del giudizio di idoneità al lavoratore ai sensi dell’art. 41, c. 6.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Sui poteri/doveri del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.