Cosa dice la norma
L’articolo individua le attività obbligatorie del medico competente: collaborazione al DVR e alle misure di tutela, programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria, istituzione e custodia per dieci anni della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. c), informazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle visite.
A chi si applica
Al medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 e 39 del Testo Unico, sia interno sia esterno, sia dipendente di struttura convenzionata.
Obblighi pratici
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (in raccordo con l’art. 39).
- Definire e aggiornare il protocollo sanitario.
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
- Istituire e custodire la cartella sanitaria e di rischio.
- Comunicare i dati aggregati ex Allegato 3B.
- Informare i lavoratori sugli esami e sul significato dei risultati.
Cosa fa l’azienda
Mette il medico in condizione di operare: fornisce DVR, ciclo produttivo, accesso ai reparti, informazioni sui rischi e calendario per le visite. Vedi ancheart. 39.
Sanzioni / conseguenze
La violazione degli obblighi del medico competente è sanzionata dagli artt. 58 e ss. del Testo Unico con sanzioni penali (arresto o ammenda) o amministrative, in base alla fattispecie e secondo il testo vigente.