Cosa dice la norma
L’art. 39 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina le modalità operative:
- Art. 39, c. 1 — modalità di svolgimento: dipendente o collaboratore di struttura sanitaria pubblica o privata, libero professionista, dipendente del datore di lavoro; in ogni caso il medico opera in piena autonomia e indipendenza professionale nel giudizio.
- Art. 39, c. 2 — il medico competente non può essere il medico di medicina generale dello stesso lavoratore (incompatibilità).
- Art. 39, c. 3 — il medico competente può avvalersi di collaboratori specialisti per accertamenti diagnostici specifici.
- Art. 39, c. 4 — sopralluogo agli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (in coordinamento con l’art. 25, c. 1, lett. l); cadenza diversa concordata con il datore di lavoro in base ai rischi, con motivazione scritta.
- Art. 39, c. 5 — il datore di lavoro assicura che il medico disponga delle informazioni necessarie (DVR, ciclo produttivo, elenco lavoratori esposti).
- Art. 39, c. 6 — possibilità di più medici competenti con uno che svolge funzione di coordinamento.
A chi si applica
A tutti i medici competenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 38, indipendentemente dalla natura del rapporto con il datore di lavoro.
Obblighi pratici
- Effettuare il sopralluogo almeno annuale agli ambienti di lavoro.
- Garantire l’indipendenza professionale nel giudizio sanitario.
- Programmare le attività con il datore di lavoro e il RSPP.
- Nelle realtà complesse, prevedere coordinatore e più medici.
Cosa fa l’azienda
Facilita l’accesso ai reparti, fornisce documentazione (DVR, ciclo produttivo) e rispetta l’indipendenza del medico. Vedi le paginesopralluogo eart. 25.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato sopralluogo o la violazione delle modalità di svolgimento previste dall’art. 39 D.Lgs. 81/2008 sono sanzionati ai sensi dell’art. 58, c. 1 del Testo Unico con arresto fino a un mese o ammenda a carico del medico competente. Lo svolgimento dell’incarico da parte di soggetto privo dei requisiti ex art. 38 (titoli e iscrizione all’elenco nazionale) può comportare la nullità degli atti e l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 55 e 58 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su indipendenza del medico e modalità di svolgimento dell’incarico, consulta il database sentenze Cassazione.