Cosa dice la norma
L’articolo individua tre modalità di svolgimento: dipendente o collaboratore di struttura esterna, libero professionista, dipendente del datore di lavoro. Garantisce l’indipendenza del medico nel giudizio e disciplina il sopralluogo almeno annuale, salvo cadenza diversa concordata in base alla valutazione dei rischi.
A chi si applica
A tutti i medici competenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 38, indipendentemente dalla natura del rapporto con il datore di lavoro.
Obblighi pratici
- Effettuare il sopralluogo almeno annuale agli ambienti di lavoro.
- Garantire l’indipendenza professionale nel giudizio sanitario.
- Programmare le attività con il datore di lavoro e il RSPP.
- Nelle realtà complesse, prevedere coordinatore e più medici.
Cosa fa l’azienda
Facilita l’accesso ai reparti, fornisce documentazione (DVR, ciclo produttivo) e rispetta l’indipendenza del medico. Vedi le paginesopralluogo eart. 25.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato sopralluogo o la violazione delle modalità previste sono sanzionati dal Testo Unico (artt. 58 e ss.) con sanzioni penali o amministrative a seconda della fattispecie.