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Normativa

Articolo 39 — Svolgimento dell'Attività di Medico Competente

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L'art. 39 del D.Lgs. 81/08 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività del medico competente: in qualità di dipendente o collaboratore di struttura pubblica/privata, libero professionista o dipendente del datore di lavoro. Prevede l'indipendenza nel giudizio, il sopralluogo almeno annuale agli ambienti di lavoro e la possibilità di nominare più medici con un coordinatore.

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Cosa dice la norma

L’art. 39 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina le modalità operative:

  • Art. 39, c. 1 — modalità di svolgimento: dipendente o collaboratore di struttura sanitaria pubblica o privata, libero professionista, dipendente del datore di lavoro; in ogni caso il medico opera in piena autonomia e indipendenza professionale nel giudizio.
  • Art. 39, c. 2 — il medico competente non può essere il medico di medicina generale dello stesso lavoratore (incompatibilità).
  • Art. 39, c. 3 — il medico competente può avvalersi di collaboratori specialisti per accertamenti diagnostici specifici.
  • Art. 39, c. 4 — sopralluogo agli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (in coordinamento con l’art. 25, c. 1, lett. l); cadenza diversa concordata con il datore di lavoro in base ai rischi, con motivazione scritta.
  • Art. 39, c. 5 — il datore di lavoro assicura che il medico disponga delle informazioni necessarie (DVR, ciclo produttivo, elenco lavoratori esposti).
  • Art. 39, c. 6 — possibilità di più medici competenti con uno che svolge funzione di coordinamento.

A chi si applica

A tutti i medici competenti nominati ai sensi degli artt. 18 e 38, indipendentemente dalla natura del rapporto con il datore di lavoro.

Obblighi pratici

  • Effettuare il sopralluogo almeno annuale agli ambienti di lavoro.
  • Garantire l’indipendenza professionale nel giudizio sanitario.
  • Programmare le attività con il datore di lavoro e il RSPP.
  • Nelle realtà complesse, prevedere coordinatore e più medici.

Cosa fa l’azienda

Facilita l’accesso ai reparti, fornisce documentazione (DVR, ciclo produttivo) e rispetta l’indipendenza del medico. Vedi le paginesopralluogo eart. 25.

Sanzioni / conseguenze

Il mancato sopralluogo o la violazione delle modalità di svolgimento previste dall’art. 39 D.Lgs. 81/2008 sono sanzionati ai sensi dell’art. 58, c. 1 del Testo Unico con arresto fino a un mese o ammenda a carico del medico competente. Lo svolgimento dell’incarico da parte di soggetto privo dei requisiti ex art. 38 (titoli e iscrizione all’elenco nazionale) può comportare la nullità degli atti e l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 55 e 58 D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su indipendenza del medico e modalità di svolgimento dell’incarico, consulta il database sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Ogni quanto il medico competente effettua il sopralluogo?
Almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/2008. Una cadenza diversa da quella annuale è ammessa solo se espressamente concordata con il datore di lavoro in base alla valutazione dei rischi e adeguatamente motivata per iscritto.
Si possono nominare più medici competenti per la stessa azienda?
Sì: ai sensi dell'art. 39 comma 6 D.Lgs. 81/2008, nelle aziende con più sedi o con esigenze organizzative complesse è possibile nominare più medici competenti, uno dei quali svolge la funzione di coordinamento per garantire l'uniformità di applicazione del protocollo sanitario.
Il medico competente è indipendente nel suo giudizio?
Sì: ai sensi dell'art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/2008, il medico competente svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza. Il giudizio di idoneità non può essere condizionato da pressioni del datore di lavoro.
Può il medico competente svolgere la sua attività in forma libero-professionale?
Sì: ai sensi dell'art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/2008, l'attività del medico competente può essere svolta in forma dipendente (rapporto di lavoro subordinato), libero-professionale o mediante convenzione con strutture sanitarie autorizzate o accreditate.
Cosa deve fare il datore di lavoro per garantire l'autonomia del medico competente?
Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve garantire che il medico competente svolga la propria attività in autonomia e indipendenza, fornendo accesso ai luoghi di lavoro, al DVR e alle informazioni necessarie, senza interferire nel giudizio sanitario.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 39 cc. 1–6 e art. 25 c. 1 lett. l) — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. INAIL — Medico competente: ruolo, attività e requisiti — Portale istituzionale INAIL
  3. Ministero della Salute — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori — Linee guida ministeriali per la sorveglianza sanitaria occupazionale

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