Cosa dice la norma
L’art. 25, c. 1, lett. l) e l’art. 39, c. 4 prevedono la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. La cadenza può essere diversa se motivata in base alla valutazione dei rischi.
A chi si applica
A tutti i medici competenti nominati in azienda. Il sopralluogo coinvolge il datore di lavoro e, ove possibile, RSPP e RLS.
Obblighi pratici
- Programmare il sopralluogo annuale.
- Redigere verbale e indicazioni operative.
- Aggiornare protocollo sanitario in base a quanto osservato.
- Conservare il verbale e allegarlo al DVR.
Cosa fa l’azienda
Concorda data, garantisce accesso ai reparti, mette a disposizione DVR, ciclo produttivo e personale di riferimento.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato sopralluogo è sanzionato dall’art. 58 del Testo Unico, con conseguenze penali o amministrative secondo la fattispecie.