Cosa dice la norma
L’art. 25, c. 1, lett. l) e l’art. 39, c. 4 prevedono la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. La cadenza può essere diversa se motivata in base alla valutazione dei rischi.
A chi si applica
A tutti i medici competenti nominati in azienda. Il sopralluogo coinvolge il datore di lavoro e, ove possibile, RSPP e RLS.
Obblighi pratici
- Programmare il sopralluogo annuale.
- Redigere verbale e indicazioni operative.
- Aggiornare protocollo sanitario in base a quanto osservato.
- Conservare il verbale e allegarlo al DVR.
Cosa fa l’azienda
Concorda data, garantisce accesso ai reparti, mette a disposizione DVR, ciclo produttivo e personale di riferimento.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato sopralluogo è sanzionato ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda a carico del medico competente. In caso di omissione reiterata, l’organo di vigilanza (ASL/ATS o INL) può contestare anche la violazione dell’art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008. La mancanza di evidenza documentale del sopralluogo in sede di ispezione può inoltre pregiudicare il giudizio sull’adeguatezza dell’intera sorveglianza sanitaria.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su sopralluogo e indipendenza del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione.