Cosa dice la norma
Gli artt. 47–50 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplinano elezione, attribuzioni e tutele del RLS. In particolare:
- Art. 47, c. 1 — il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello di azienda o di unità produttiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 47.
- Art. 47, c. 2 — nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST, art. 48).
- Art. 50, c. 1, lett. b) — il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.
- Art. 50, c. 1, lett. e) — riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e i provvedimenti adottati, incluso il protocollo sanitario elaborato dal medico competente ex art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.
- Art. 50, c. 1, lett. l) — partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008, sede principale di consultazione tra RLS, medico competente, RSPP e datore di lavoro.
A chi si applica
A tutte le aziende: nelle realtà con almeno 15 lavoratori il RLS è eletto internamente, nelle altre interviene il RLST.
Rapporti con il medico competente
- Partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
- Riceve dati aggregati e anonimi sulla sorveglianza sanitaria (art. 50, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/08).
- È consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, inclusi i rischi psicosociali ex art. 28 D.Lgs. 81/08 (stress lavoro-correlato).
- Può partecipare al sopralluogo del medico competente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08.
Cosa fa l’azienda
Garantisce l’informazione del RLS, lo consulta nei casi previsti e gli fornisce la documentazione richiesta.
Sanzioni / conseguenze
Ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. b) D.Lgs. 81/2008, la mancata consultazione del RLS nei casi previsti dagli artt. 50 e 35 comporta per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata partecipazione del medico competente alla riunione periodica è sanzionata ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su consultazione obbligatoria del RLS consulta ildatabase sentenze Cassazione.