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Normativa

RLS / RLST e Medico Competente

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o territoriale (RLST), previsto dagli artt. 47–50 del D.Lgs. 81/08, è il referente dei lavoratori per le tematiche di salute e sicurezza. Si relaziona con il medico competente in occasione della riunione periodica e nelle fasi di consultazione su DVR, protocollo sanitario e misure di prevenzione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

Gli artt. 47–50 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplinano elezione, attribuzioni e tutele del RLS. In particolare:

  • Art. 47, c. 1 — il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello di azienda o di unità produttiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 47.
  • Art. 47, c. 2 — nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST, art. 48).
  • Art. 50, c. 1, lett. b) — il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.
  • Art. 50, c. 1, lett. e) — riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e i provvedimenti adottati, incluso il protocollo sanitario elaborato dal medico competente ex art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.
  • Art. 50, c. 1, lett. l) — partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008, sede principale di consultazione tra RLS, medico competente, RSPP e datore di lavoro.

A chi si applica

A tutte le aziende: nelle realtà con almeno 15 lavoratori il RLS è eletto internamente, nelle altre interviene il RLST.

Rapporti con il medico competente

Cosa fa l’azienda

Garantisce l’informazione del RLS, lo consulta nei casi previsti e gli fornisce la documentazione richiesta.

Sanzioni / conseguenze

Ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. b) D.Lgs. 81/2008, la mancata consultazione del RLS nei casi previsti dagli artt. 50 e 35 comporta per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata partecipazione del medico competente alla riunione periodica è sanzionata ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su consultazione obbligatoria del RLS consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Il RLS ha accesso alle cartelle sanitarie?
No. Riceve esclusivamente dati aggregati ed anonimi sulla sorveglianza sanitaria, mai dati clinici individuali, nel rispetto del GDPR e dell'art. 50, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/08.
Il RLS partecipa al sopralluogo?
Il RLS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e può partecipare al sopralluogo del medico competente su richiesta o per iniziativa del medico.
Cosa fa il RLST?
Il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) svolge le funzioni del RLS nelle aziende prive di RLS interno, su base territoriale o settoriale, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 81/08.
Quando è obbligatorio eleggere il RLS interno?
Nelle aziende con 15 o più lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori ai sensi dell'art. 47, c. 2, D.Lgs. 81/08. Nelle aziende fino a 14 lavoratori le funzioni sono svolte dal RLST salvo elezione interna.
Il RLS può consultare il protocollo sanitario aziendale?
Sì: ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/08, il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e i provvedimenti adottati in materia di sicurezza. Il protocollo sanitario, redatto dal medico competente ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08, rientra tra i documenti accessibili al RLS in forma anonima e aggregata.
Quale sanzione si applica per la mancata consultazione del RLS?
Ai sensi dell'art. 55, c. 5, lett. b) D.Lgs. 81/2008, la mancata consultazione del RLS nei casi previsti dagli artt. 50 e 35 comporta per il datore di lavoro l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda. La mancata partecipazione del medico competente alla riunione periodica è sanzionata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/2008.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 47–50 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 — RLS — Organizzazioni datoriali e sindacali — accordo istitutivo del RLS
  3. INAIL — Guida al sistema di prevenzione aziendale — inail.it — Portale istituzionale

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