Cosa dice la norma
L’art. 28, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione nel DVR, con obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
Il principale riferimento metodologico sono le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 17 novembre 2010(pubblicate in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010 — S.O. n. 268), che articolano la valutazione in una fase preliminare (analisi di indicatori oggettivi: infortuni, assenze, turn-over, procedimenti disciplinari) e, se necessario, una valutazione approfondita con strumenti soggettivi (questionari, focus group). Le linee guida INAIL aggiornano e integrano tale metodologia. L’art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008 impone l’aggiornamento della valutazione in caso di modifiche significative del processo produttivo.
A chi si applica
A tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dal settore e dalla dimensione.
Obblighi pratici
- Effettuare la valutazione preliminare (indicatori oggettivi).
- Se necessario, condurre la valutazione approfondita (questionari, focus group).
- Definire e attuare piani di miglioramento.
- Aggiornare la valutazione periodicamente o in caso di cambiamenti.
Cosa fa il medico competente
Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. In particolare:
- Fornisce indicazioni metodologiche e analizza i dati aggregati della sorveglianza sanitaria per rilevare indicatori di rischio psicosociale.
- Segnala al datore di lavoro situazioni di potenziale rischio emerse durante il sopralluogo annuale o le visite.
- Propone misure preventive e correttive da inserire nel DVR e nel piano di miglioramento.
- Attiva la sorveglianza sanitaria mirata ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08, quando i risultati della valutazione approfondita evidenziano rischi per la salute individuale che la giustifichino.
- Comunica i risultati aggregati al RLS/RLST in sede di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel DVR è sanzionata ai sensi dell’art. 55, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda, in quanto il DVR risulta carente di un rischio a valutazione obbligatoria ex art. 28, c. 1 dello stesso decreto. In caso di infortunio o malattia professionale correlata all’omessa valutazione, possono emergere profili di responsabilità penale ulteriori a carico del datore di lavoro. Vedi sanzioni mancato aggiornamento DVR.
Sanzioni correlate
- Mancato aggiornamento del DVR — assenza di valutazione stress.
- Mancata sorveglianza sanitaria — quando dovuta per stress.
- Mancata nomina del medico competente — quando la sorveglianza sanitaria per stress è obbligatoria.
Sentenze rilevanti
Per casi su mobbing, burnout e stress lavoro-correlato consulta ildatabase sentenze Cassazione.