Contesto normativo
L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi, incluso lo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (indicazioni approvate il 18 novembre 2010). La Cass. Pen., Sez. IV, n. 15444/2022 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 28 e 55 D.Lgs. 81/08 per omessa valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel DVR, precisando che anche l’assenza di danni concreti accertati non esclude la rilevanza penale della condotta omissiva (testo integrale su italgiure.giustizia.it).
Novità principali al 2026
Secondo il quadro vigente al 2026 la metodologia di riferimento resta quella INAIL. La valutazione si articola in fase preliminare (indicatori oggettivi sentinella) e, se necessario, fase approfondita con coinvolgimento diretto dei lavoratori tramite strumenti validati. Il D.Lgs. 19/2024 (recepimento della Direttiva UE 2022/431 sulle sostanze cancerogene e mutagene), pur non modificando direttamente l’art. 28 D.Lgs. 81/08, ha rafforzato l’approccio integrato alla valutazione dei rischi, rendendo opportuno verificare la coerenza tra la sezione SLC del DVR e gli aggiornamenti normativi intervenuti. Per le aziende con lavoratori in modalità agile, le linee guida INAIL 2023 hanno chiarito che la valutazione SLC deve includere il rischio psicosociale connesso all’isolamento da smart working. Si suggerisce di verificare l’ultima versione della piattaforma e dei manuali pubblicati su inail.it.
Adempimenti richiesti
- Inserire la valutazione SLC nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con cadenza aggiornata.
- Costituire il gruppo di gestione della valutazione: datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.
- Documentare le azioni correttive con indicatori misurabili e scadenze.
- Comunicare gli esiti ai lavoratori tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Impatto pratico per le aziende
- Aggiornare la valutazione SLC nel DVR ad ogni riorganizzazione significativa o su indicazione del medico competente.
- Coinvolgere RSPP, medico competente e RLS in tutte le fasi del processo.
- Pianificare il monitoraggio periodico dei risultati delle azioni correttive adottate.
Fonti
D.Lgs. 81/08, art. 28; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Commissione consultiva — indicazioni 18 novembre 2010; metodologia INAIL. Verificare presso fonte ufficiale: inail.it.