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Aggiornamento 2026: Stress Lavoro-Correlato

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Secondo il quadro vigente al 2026, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è obbligatoria ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, secondo la metodologia INAIL e l'Accordo Europeo dell'8/10/2004. Si suggerisce di verificare l'ultima versione delle linee guida INAIL e la coerenza con il DVR aziendale.

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Contesto normativo

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi, incluso lo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (indicazioni approvate il 18 novembre 2010). La Cass. Pen., Sez. IV, n. 15444/2022 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 28 e 55 D.Lgs. 81/08 per omessa valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel DVR, precisando che anche l’assenza di danni concreti accertati non esclude la rilevanza penale della condotta omissiva (testo integrale su italgiure.giustizia.it).

Novità principali al 2026

Secondo il quadro vigente al 2026 la metodologia di riferimento resta quella INAIL. La valutazione si articola in fase preliminare (indicatori oggettivi sentinella) e, se necessario, fase approfondita con coinvolgimento diretto dei lavoratori tramite strumenti validati. Il D.Lgs. 19/2024 (recepimento della Direttiva UE 2022/431 sulle sostanze cancerogene e mutagene), pur non modificando direttamente l’art. 28 D.Lgs. 81/08, ha rafforzato l’approccio integrato alla valutazione dei rischi, rendendo opportuno verificare la coerenza tra la sezione SLC del DVR e gli aggiornamenti normativi intervenuti. Per le aziende con lavoratori in modalità agile, le linee guida INAIL 2023 hanno chiarito che la valutazione SLC deve includere il rischio psicosociale connesso all’isolamento da smart working. Si suggerisce di verificare l’ultima versione della piattaforma e dei manuali pubblicati su inail.it.

Adempimenti richiesti

  • Inserire la valutazione SLC nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con cadenza aggiornata.
  • Costituire il gruppo di gestione della valutazione: datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.
  • Documentare le azioni correttive con indicatori misurabili e scadenze.
  • Comunicare gli esiti ai lavoratori tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Impatto pratico per le aziende

  • Aggiornare la valutazione SLC nel DVR ad ogni riorganizzazione significativa o su indicazione del medico competente.
  • Coinvolgere RSPP, medico competente e RLS in tutte le fasi del processo.
  • Pianificare il monitoraggio periodico dei risultati delle azioni correttive adottate.

Fonti

D.Lgs. 81/08, art. 28; Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Commissione consultiva — indicazioni 18 novembre 2010; metodologia INAIL. Verificare presso fonte ufficiale: inail.it.

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Domande frequenti

La valutazione SLC è obbligatoria?
Sì, per tutte le aziende ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore produttivo.
Va aggiornata periodicamente?
Sì, in caso di mutamenti organizzativi significativi, fusioni, ristrutturazioni o su indicazione del medico competente, oltre che alla scadenza del ciclo di valutazione definito nel DVR.
Quali sanzioni si applicano per inadempimento?
La mancata valutazione del rischio SLC rientra nell'omissione dell'obbligo di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/08, sanzionabile a carico del datore di lavoro con arresto o ammenda ai sensi dell'art. 55. Verificare l'importo aggiornato presso le fonti ufficiali.
Cosa cambia con gli aggiornamenti 2026 per la valutazione dello stress lavoro-correlato?
Al 2026 la metodologia INAIL di riferimento e le indicazioni della Commissione consultiva del 18 novembre 2010 restano il riferimento principale. Il D.Lgs. 19/2024, che recepisce la Direttiva UE 2022/431, rafforza l'approccio integrato alla valutazione dei rischi e rende opportuno verificare la coerenza del DVR. Le linee guida INAIL 2023 hanno inoltre chiarito l'applicazione della valutazione SLC nei contesti di smart working. Si suggerisce di verificare la versione aggiornata della piattaforma INAIL su inail.it.
Dal quando è obbligatoria la valutazione del rischio stress lavoro-correlato?
L'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 è stato reso operativo con le indicazioni della Commissione consultiva permanente del 18 novembre 2010, divenute immediatamente applicabili. La metodologia INAIL è pubblicata sul portale inail.it ed è lo strumento di riferimento riconosciuto a livello nazionale.
Il medico competente partecipa obbligatoriamente alla valutazione SLC?
Sì. Ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora alla valutazione di tutti i rischi, incluso lo stress lavoro-correlato. La sua partecipazione al gruppo di gestione della valutazione SLC (insieme al datore di lavoro, RSPP e RLS) è prevista dalla metodologia INAIL approvata in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente del 18 novembre 2010. L'omessa collaborazione può integrare una violazione degli obblighi ex art. 25 D.Lgs. 81/08.
Come si raccordano la valutazione SLC e il Documento di Valutazione dei Rischi?
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere parte integrante del DVR, in coerenza con l'art. 28 D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti i rischi. La metodologia INAIL prevede che gli esiti della valutazione SLC (fase preliminare e, se necessario, fase approfondita) siano documentati nel DVR con le azioni correttive adottate, le scadenze e gli indicatori di monitoraggio. Il DVR privo della sezione SLC o con valutazione non aggiornata espone il datore di lavoro alle sanzioni di cui all'art. 55 D.Lgs. 81/08.
La normativa sulla valutazione SLC si applica a tutti i datori di lavoro?
Sì. L'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato ex art. 28 D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore produttivo e dalle dimensioni aziendali. Non è prevista alcuna soglia di esenzione per le microimprese o per le aziende a basso rischio generico. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 15444/2022 ha confermato che l'omissione integra responsabilità penale anche in assenza di danni concreti. Per le modalità operative verificare la metodologia INAIL disponibile su inail.it e gli atti della Commissione consultiva permanente del 18 novembre 2010.
Come cambia la normativa sulla valutazione SLC con gli aggiornamenti 2026?
Al 2026 l'obbligo ex art. 28 D.Lgs. 81/08 resta invariato nella sua struttura. Le principali evoluzioni riguardano: le linee guida INAIL 2023 sull'estensione della valutazione SLC ai contesti di smart working (rischio da isolamento psicosociale); l'approccio integrato alla valutazione dei rischi rafforzato dal D.Lgs. 19/2024 (recepimento Direttiva UE 2022/431, cancerogeni/mutageni); e la giurisprudenza della Cass. Pen., Sez. IV, che ha esteso la responsabilità datoriale anche ai rischi psicosociali nei contratti atipici (D.L. 48/2023, conv. L. 85/2023). Si suggerisce di verificare la versione aggiornata della piattaforma INAIL su inail.it.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, artt. 28 e 55 — valutazione rischi e sanzioni — Verificare ultima versione consolidata
  2. INAIL — Metodologia per la valutazione del rischio SLC — Piattaforma e manuali operativi aggiornati
  3. Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato, 8 ottobre 2004 — Verificare recepimento e successive interpretazioni
  4. Commissione consultiva permanente — indicazioni metodologiche 18 novembre 2010
  5. D.Lgs. 105/2022 — recepimento Direttiva UE 2019/1158 (work-life balance) — Rilevante per la valutazione SLC in contesti di smart working e lavoro flessibile
  6. D.L. 48/2023 (conv. L. 85/2023) — lavoro a termine e sicurezza — Gazzetta Ufficiale — impatti sul DVR e sulla sorveglianza sanitaria in contesti di lavoro atipico
  7. D.Lgs. 19/2024 — recepimento Direttiva UE 2022/431 (cancerogeni/mutageni), rilevante per approccio integrato alla valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 — Gazzetta Ufficiale — verificare coordinamento con la valutazione SLC nel DVR
  8. Nota INL n. 3257/2021 — obblighi sorveglianza sanitaria
  9. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 15444/2022 — omessa valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel DVR: responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 28 e 55 D.Lgs. 81/08 — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it

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