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Aggiornamento 2026: Normativa Videoterminali

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Secondo il quadro vigente al 2026, l'uso dei videoterminali è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179). I lavoratori che operano almeno 20 ore settimanali al VDT sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Si suggerisce di verificare prassi e indicazioni più recenti su INAIL e Ministero della Salute.

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Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto normativo

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179 e Allegato XXXIV) disciplina i requisiti dell’attrezzatura, gli obblighi del datore di lavoro, l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che usano il VDT in modo sistematico o abituale.

Novità principali al 2026

Secondo il quadro vigente al 2026 l’impianto del Titolo VII (artt. 172-179 D.Lgs. 81/08) è confermato. Restano centrali la valutazione del rischio posturale e visivo, gli effetti dello smart working sulla valutazione ergonomica della postazione domestica e l’adeguamento alle norme tecniche ergonomiche (EN ISO 9241). Il D.Lgs. 19/2024 (attuazione della Direttiva UE 2022/431) rafforza l’approccio integrato alla valutazione dei rischi e rende opportuno un coordinamento tra la sezione VDT del DVR e gli aggiornamenti normativi intervenuti. Ai sensi del D.Lgs. 105/2022 (work-life balance), le aziende devono tenere conto delle nuove forme di flessibilità lavorativa nell’individuazione dei lavoratori videoterminalisti in smart working ai fini della sorveglianza sanitaria. Si suggerisce di verificare le linee guida più recenti di INAIL e Ministero della Salute.

Adempimenti richiesti

  • Identificare e censire i lavoratori videoterminalisti (≥ 20 ore/settimana) anche in modalità smart working.
  • Valutare il rischio posturale, visivo e da affaticamento mentale nel DVR.
  • Pianificare la sorveglianza sanitaria con il medico competente e definirne la periodicità.
  • Garantire pause adeguate (20 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuo) e fornire occhiali correttivi su prescrizione del medico competente.

Impatto pratico per le aziende

  • Mappare i lavoratori videoterminalisti (≥ 20 ore/settimana) compresi quelli in lavoro agile.
  • Definire visite mediche e periodicità con il medico competente in base al profilo di rischio.
  • Curare l’ergonomia delle postazioni fisiche e, su base documentata, anche di quelle in smart working.

Fonti

D.Lgs. 81/08, Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV; norme EN ISO 9241. Verificare presso fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale.

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Domande frequenti

Da quante ore scatta la sorveglianza sanitaria?
Per chi utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni previste (art. 173 D.Lgs. 81/08).
Lo smart working modifica gli obblighi?
Il quadro normativo del Titolo VII resta applicabile; cambiano le modalità di valutazione del rischio ergonomico domestico. Verificare le indicazioni più recenti del Ministero della Salute e di INAIL.
Quando il datore di lavoro deve fornire occhiali correttivi?
Quando il medico competente, a seguito della visita di sorveglianza sanitaria, prescrive dispositivi ottici specifici non coperta dalla normale correzione visiva. I costi sono a carico del datore di lavoro (art. 177, co. 2 D.Lgs. 81/08).
Cosa cambia con gli aggiornamenti 2026 per i videoterminali?
Al 2026 il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) è confermato nel suo impianto. Le principali evoluzioni riguardano le prassi di valutazione ergonomica per le postazioni in smart working e le linee guida INAIL sull'ergonomia digitale. Si suggerisce di verificare le indicazioni aggiornate su inail.it e le eventuali circolari del Ministero della Salute.
Dal quando è in vigore l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti?
L'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori videoterminalisti è in vigore dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008), che ha recepito la Direttiva 90/270/CEE. Il Titolo VII (artt. 172-179) è rimasto sostanzialmente invariato; verificare l'ultima versione consolidata su Gazzetta Ufficiale.
Il D.Lgs. 19/2024 ha impatti sulla normativa videoterminali?
Il D.Lgs. 19/2024, che recepisce la Direttiva UE 2022/431 sulle sostanze cancerogene e mutagene, non modifica direttamente il Titolo VII del D.Lgs. 81/08. Tuttavia rafforza l'approccio integrato alla valutazione dei rischi, rendendo opportuno verificare la coerenza tra la sezione VDT del DVR e gli aggiornamenti normativi recenti. Si suggerisce di consultare le circolari INL aggiornate su ispettorato.gov.it.
La Cassazione ha emesso pronunce rilevanti sulla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti?
Sì. La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, in coerenza con il Titolo VII del D.Lgs. 81/08, ha confermato che l'omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori videoterminalisti che superano la soglia di 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/08 integra una responsabilità penale del datore di lavoro ex art. 55. Il medico competente ha l'obbligo di definire la periodicità delle visite in relazione al profilo di rischio posturale e visivo. Per le massime aggiornate verificare la banca dati italgiure.giustizia.it (Sez. IV Penale). Approfondimento nella sezione /aggiornamenti/sentenze-cassazione-medico-competente/.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV — videoterminali — Verificare ultima versione consolidata
  2. INAIL — VDT ed ergonomia digitale — Linee guida e indicazioni operative per postazioni smart working
  3. Ministero della Salute — indicazioni su rischio VDT e smart working — Verificare circolari aggiornate
  4. Norme EN ISO 9241 — ergonomia dei sistemi uomo-sistema — Verificare edizione vigente presso UNI
  5. Direttiva 90/270/CEE — videoterminali (recepita dal D.Lgs. 81/08) — Verificare recepimento nel Titolo VII del D.Lgs. 81/08
  6. Nota INL n. 3257/2021 — obblighi sorveglianza sanitaria
  7. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale — banca dati italgiure — Pronunce su sorveglianza sanitaria VDT e responsabilità
  8. D.Lgs. 19/2024 — recepimento Direttiva UE 2022/431 (cancerogeni/mutageni), rilevante per approccio integrato alla valutazione dei rischi e coordinamento con sezione VDT del DVR — Gazzetta Ufficiale — verificare ultima versione consolidata
  9. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6347/2023 — omessa sorveglianza sanitaria per lavoratori videoterminalisti: responsabilità del datore di lavoro ex art. 55 D.Lgs. 81/08 per mancato rispetto della soglia delle 20 ore settimanali — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it

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