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Normativa

Articolo 38 — Titoli e Requisiti del Medico Competente

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L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 individua i titoli necessari per svolgere l'attività di medico competente: specializzazione in medicina del lavoro o equipollenti, oppure altri requisiti transitori indicati dalla norma. Prevede inoltre l'iscrizione all'elenco nazionale presso il Ministero della Salute e l'obbligo di formazione continua in medicina del lavoro.

Copertura nazionale

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Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

L’art. 38, c. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elenca tassativamente i titoli abilitanti. In particolare:

  • Lett. a) — specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia e igiene del lavoro, o in clinica del lavoro.
  • Lett. b) — docenza o libera docenza in medicina del lavoro o discipline equipollenti.
  • Lett. c) e lett. d) — titoli transitori (medici già autorizzati prima del D.Lgs. 626/1994 o con esperienza documentata di almeno quattro anni in medicina del lavoro alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).

L’art. 38, c. 2 D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva possa svolgere la funzione a condizione che abbia seguito uno specifico percorso formativo. L’art. 38, c. 3 impone partecipazione ai programmi ECM in medicina del lavoro. L’art. 38, c. 4 prevede l’iscrizione all’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016(Rep. Atti n. 102/CSR) ha definito criteri e contenuti minimi dei programmi di formazione e aggiornamento professionale del medico competente ex art. 38, c. 3 D.Lgs. 81/2008.

A chi si applica

A chiunque intenda svolgere le funzioni di medico competente ai sensi del Testo Unico, sia come libero professionista, dipendente di struttura pubblica o privata, sia come medico interno dell’azienda.

Obblighi pratici

  • Possedere uno dei titoli previsti dall’art. 38.
  • Essere iscritto all’elenco nazionale del Ministero della Salute.
  • Adempiere agli obblighi di formazione continua (ECM in medicina del lavoro).

Cosa fa l’azienda

Verifica i titoli e l’iscrizione del medico prima di formalizzare la nomina. La verifica tutela la validità degli atti e dei giudizi di idoneità.

Sanzioni / conseguenze

Il datore di lavoro che nomina come medico competente un soggetto privo dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 risponde delle sanzioni previste per omessa o irregolare sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o ammenda): la nomina è invalida e gli atti compiuti sono privi di efficacia giuridica. Il professionista che esercita senza i requisiti incorre in responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale. Vedi sanzioni mancata nomina medico competente.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su requisiti e validità degli atti del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Dove si verifica l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti?
Ai sensi dell'art. 38 comma 4 D.Lgs. 81/2008, il Ministero della Salute istituisce e aggiorna l'elenco nazionale dei medici competenti. La verifica può essere effettuata richiedendo l'estratto dell'elenco al Ministero della Salute o consultando il portale istituzionale.
È sufficiente la laurea in Medicina per fare il medico competente?
No: ai sensi dell'art. 38 comma 1 D.Lgs. 81/2008, il medico competente deve possedere la specializzazione in medicina del lavoro o equivalente, oppure uno dei titoli indicati nell'art. 38 comma 1 lett. a)–d). La sola laurea in Medicina non è sufficiente.
Il medico competente ha obbligo di aggiornamento professionale?
Sì: ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.Lgs. 81/2008, il medico competente deve partecipare ai programmi di aggiornamento continuo in medicina del lavoro (ECM). L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 102/CSR) ne ha definito i criteri e i contenuti minimi.
Cosa succede se il medico competente non ha i titoli previsti dall'art. 38?
L'incarico conferito a un soggetto privo dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 è invalido. Il datore di lavoro che nomina un medico privo dei titoli risponde delle sanzioni previste dagli artt. 55 e ss. D.Lgs. 81/08 per omessa o irregolare sorveglianza sanitaria.
Uno specialista in igiene può svolgere il ruolo di medico competente?
Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008, anche i medici specialisti in igiene e medicina preventiva (con particolari percorsi formativi documentati) e, per un periodo transitorio regolato dall'art. 38 comma 2, i medici con esperienza documentata di almeno quattro anni in medicina del lavoro possono svolgere il ruolo.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 38 cc. 1–4 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. Ministero della Salute — Elenco nazionale medici competenti — salute.gov.it — Portale istituzionale Ministero della Salute
  3. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Formazione e aggiornamento medico competente (Rep. Atti n. 102/CSR) — Conferenza Stato-Regioni

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