Cosa dice la norma
L’art. 38, c. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elenca tassativamente i titoli abilitanti. In particolare:
- Lett. a) — specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia e igiene del lavoro, o in clinica del lavoro.
- Lett. b) — docenza o libera docenza in medicina del lavoro o discipline equipollenti.
- Lett. c) e lett. d) — titoli transitori (medici già autorizzati prima del D.Lgs. 626/1994 o con esperienza documentata di almeno quattro anni in medicina del lavoro alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).
L’art. 38, c. 2 D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva possa svolgere la funzione a condizione che abbia seguito uno specifico percorso formativo. L’art. 38, c. 3 impone partecipazione ai programmi ECM in medicina del lavoro. L’art. 38, c. 4 prevede l’iscrizione all’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute.
L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016(Rep. Atti n. 102/CSR) ha definito criteri e contenuti minimi dei programmi di formazione e aggiornamento professionale del medico competente ex art. 38, c. 3 D.Lgs. 81/2008.
A chi si applica
A chiunque intenda svolgere le funzioni di medico competente ai sensi del Testo Unico, sia come libero professionista, dipendente di struttura pubblica o privata, sia come medico interno dell’azienda.
Obblighi pratici
- Possedere uno dei titoli previsti dall’art. 38.
- Essere iscritto all’elenco nazionale del Ministero della Salute.
- Adempiere agli obblighi di formazione continua (ECM in medicina del lavoro).
Cosa fa l’azienda
Verifica i titoli e l’iscrizione del medico prima di formalizzare la nomina. La verifica tutela la validità degli atti e dei giudizi di idoneità.
Sanzioni / conseguenze
Il datore di lavoro che nomina come medico competente un soggetto privo dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 risponde delle sanzioni previste per omessa o irregolare sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o ammenda): la nomina è invalida e gli atti compiuti sono privi di efficacia giuridica. Il professionista che esercita senza i requisiti incorre in responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale. Vedi sanzioni mancata nomina medico competente.
Sanzioni correlate
- Mancata nomina del medico competente — nomina priva di requisiti equivalente a omissione.
Sentenze rilevanti
Per pronunce su requisiti e validità degli atti del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione.