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Test Tossicologici per Mansioni a Rischio

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Gli accertamenti per l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sono previsti soltanto per le mansioni a rischio individuate dalla normativa (D.P.R. 309/90 e provvedimenti attuativi). Non si tratta di un esame esteso a tutti i lavoratori, ma di un controllo mirato per ruoli con specifiche implicazioni di sicurezza.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa sono

Sono test di primo livello, e in caso di positività di secondo livello presso strutture specialistiche, finalizzati a verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope nei lavoratori con mansioni a rischio.

Quando servono

Per le mansioni individuate dalla normativa (per esempio guida di determinati veicoli, alcune attività sanitarie e altre mansioni con rischi di sicurezza per sé e per terzi). La verifica del caso specifico viene effettuata dal medico competente.

Normativa di riferimento

D.P.R. 309/1990, Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18/9/2008, oltre all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Come li organizza 123 Medico Competente

Identifichiamo le mansioni che rientrano nell'elenco normativo, pianifichiamo i test di primo livello e, in caso di positività, indirizziamo al secondo livello presso strutture pubbliche competenti.

Esami e procedura

Test su matrice urinaria o altra matrice secondo procedura, con catena di custodia e tutela della riservatezza. Comunicazione al datore di lavoro limitata al giudizio di idoneità.

Periodicità del test

Per le mansioni a rischio individuate dalla normativa: in fase preassuntiva, alla ripresa dopo sospensione cautelare e con cadenza periodica definita dal medico competente (in genere annuale) all'interno della visita periodica, oltre a controlli a campione e per ragionevole dubbio, in coerenza con l'art. 41 D.Lgs. 81/08.

Quali strumenti usa il medico competente

Kit di prelievo urinario, contenitori sigillati con catena di custodia, test immunoenzimatici di primo livello e, in caso di positività, invio a laboratorio di secondo livello con tecniche di conferma (gas-cromatografia/spettrometria di massa). Per il rischio correlato vedi alcol e sostanze stupefacenti.

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Domande frequenti

Tutti i lavoratori devono fare i test tossicologici?
No. Riguardano solo le mansioni a rischio elencate dalla normativa. Estenderli a tutti senza base normativa non è corretto.
Cosa succede in caso di positività al primo livello?
Si attiva l'accertamento di secondo livello presso strutture sanitarie pubbliche competenti, secondo le procedure normative.
Chi conosce l'esito?
I dati sanitari restano al medico competente. Al datore di lavoro è comunicato solo il giudizio di idoneità, nel rispetto del GDPR.
Quali mansioni rientrano nell'elenco?
L'Allegato 1 del Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18/9/2008 elenca le mansioni a rischio: ad esempio guida di mezzi pesanti, autobus, treni, conduzione di gru, attività in cantieri edili, lavorazioni con esplosivi e altre mansioni con specifiche implicazioni di sicurezza.
Un lavoratore può rifiutare il test tossicologico?
Per le mansioni a rischio individuate dal Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18/9/2008, il rifiuto a sottoporsi al test può comportare la sospensione cautelativa dalla mansione a rischio da parte del datore di lavoro. Il medico competente, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, adotta le misure del caso comunicando al datore di lavoro il solo giudizio di idoneità, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
Qual è la differenza tra test tossicologici e alcol test?
I test tossicologici accertano l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ex D.P.R. 309/90 e Intesa Stato-Regioni 30/10/2007; l'alcol test verifica l'eventuale assunzione di alcol ai sensi della Legge 125/2001 e dell'Intesa Stato-Regioni 16/3/2006. Le mansioni a rischio per i due tipi di accertamento possono in parte coincidere, ma i quadri normativi e le procedure sono distinti. Entrambi rientrano nella sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.P.R. 309/1990 – Testo Unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope
  2. Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 – Accertamento assenza tossicodipendenza nei lavoratori
  3. Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18/9/2008 – Procedure per gli accertamenti su tossicodipendenza
  4. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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