Cos'è la visita preventiva
È l'accertamento sanitario svolto prima dell'avvio della mansione per verificare l'assenza di controindicazioni. Si conclude con un giudizio di idoneità, idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità.
Quando serve
Quando la mansione comporta rischi che, secondo la valutazione dei rischi e il protocollo del medico competente, richiedono sorveglianza sanitaria. Può essere svolta anche in fase preassuntiva nei casi previsti dalla normativa.
Normativa di riferimento
Art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
Come la organizza 123 Medico Competente
Riceviamo l'elenco del nuovo personale, verifichiamo la mansione e i rischi associati, pianifichiamo la visita in studio o con clinica mobile, e trasmettiamo il giudizio di idoneità nei tempi necessari all'assegnazione.
Esami e accertamenti coinvolti
Anamnesi, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo, esami strumentali (es. audiometria, spirometria, visiotest) o accertamenti specifici per mansioni a rischio.
Quali strumenti usa il medico competente
Durante la visita preventiva il medico competente utilizza scheda anamnestica strutturata, sfigmomanometro, fonendoscopio e, in base al protocollo, strumenti per valutazioni mirate ai rischi della mansione (audiometro, spirometro, visiotest, elettrocardiografo). Tutti gli accertamenti sono coerenti con i rischi indicati nel DVR ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Periodicità della visita preventiva
La visita preventiva è un atto unico, da svolgere prima dell'assegnazione alla mansione. La successiva sorveglianza è garantita dalla visita periodica, con cadenza definita nel protocollo sanitario. Per gli esposti a rischi specifici (es. rumore, videoterminali, agenti chimici) la cadenza è di norma annuale o biennale.
Giudizio di idoneità alla mansione
Al termine della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, c. 6 e art. 42 D.Lgs. 81/08: idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, non idoneità temporanea o permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore; quest'ultimo può ricorrere entro 30 giorni. La corretta gestione del giudizio è critica in settori come edilizia, logistica e metalmeccanica.