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Visita Medica Preventiva

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La visita medica preventiva, prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, viene effettuata dal medico competente prima dell'assegnazione alla mansione, oppure in fase preassuntiva nei casi consentiti. Serve a verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica in relazione ai rischi valutati dall'azienda e a esprimere il giudizio di idoneità.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è la visita preventiva

È l'accertamento sanitario svolto prima dell'avvio della mansione per verificare l'assenza di controindicazioni. Si conclude con un giudizio di idoneità, idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità.

Quando serve

Quando la mansione comporta rischi che, secondo la valutazione dei rischi e il protocollo del medico competente, richiedono sorveglianza sanitaria. Può essere svolta anche in fase preassuntiva nei casi previsti dalla normativa.

Normativa di riferimento

Art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Come la organizza 123 Medico Competente

Riceviamo l'elenco del nuovo personale, verifichiamo la mansione e i rischi associati, pianifichiamo la visita in studio o con clinica mobile, e trasmettiamo il giudizio di idoneità nei tempi necessari all'assegnazione.

Esami e accertamenti coinvolti

Anamnesi, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo, esami strumentali (es. audiometria, spirometria, visiotest) o accertamenti specifici per mansioni a rischio.

Quali strumenti usa il medico competente

Durante la visita preventiva il medico competente utilizza scheda anamnestica strutturata, sfigmomanometro, fonendoscopio e, in base al protocollo, strumenti per valutazioni mirate ai rischi della mansione (audiometro, spirometro, visiotest, elettrocardiografo). Tutti gli accertamenti sono coerenti con i rischi indicati nel DVR ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.

Periodicità della visita preventiva

La visita preventiva è un atto unico, da svolgere prima dell'assegnazione alla mansione. La successiva sorveglianza è garantita dalla visita periodica, con cadenza definita nel protocollo sanitario. Per gli esposti a rischi specifici (es. rumore, videoterminali, agenti chimici) la cadenza è di norma annuale o biennale.

Giudizio di idoneità alla mansione

Al termine della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, c. 6 e art. 42 D.Lgs. 81/08: idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, non idoneità temporanea o permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore; quest'ultimo può ricorrere entro 30 giorni. La corretta gestione del giudizio è critica in settori come edilizia, logistica e metalmeccanica.

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Domande frequenti

La visita preventiva è sempre obbligatoria?
È obbligatoria quando la mansione rientra fra quelle soggette a sorveglianza sanitaria secondo il D.Lgs. 81/08 e la valutazione dei rischi.
Si può fare in fase preassuntiva?
Sì, nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, con consenso e secondo le modalità definite dal medico competente.
Chi paga la visita preventiva?
Gli oneri della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessun costo può essere addebitato al lavoratore.
Quanto vale il giudizio di idoneità?
Vale per la mansione specifica per cui è stato espresso, alle condizioni indicate dal medico competente, fino alla successiva visita prevista dal protocollo.
La visita preventiva può essere effettuata anche da remoto?
No. La visita preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a) D.Lgs. 81/08 richiede la presenza fisica del lavoratore e un esame obiettivo diretto da parte del medico competente. Può essere organizzata in studio o in azienda con clinica mobile, ma non può essere sostituita da una valutazione a distanza.
Il giudizio di idoneità emesso in fase preventiva è definitivo?
No. Il giudizio di idoneità espresso al termine della visita preventiva vale per la mansione specifica nelle condizioni rilevate; può essere rivisto dal medico competente in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 41, c. 3 D.Lgs. 81/08, qualora sopravvengano condizioni cliniche o lavorative rilevanti. La sorveglianza continua è garantita dalle successive visite periodiche.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, comma 2, lett. a) D.Lgs. 81/08 – Visita medica preventiva
  2. Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08 – Giudizio di idoneità e tipologie
  3. Art. 42 D.Lgs. 81/08 – Provvedimenti conseguenti al giudizio di idoneità
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. Art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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