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Visita di Rientro da Malattia

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La visita di rientro è prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 quando il lavoratore, soggetto a sorveglianza sanitaria, rientra dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Serve a verificare la persistenza dell'idoneità alla mansione specifica prima della ripresa effettiva del lavoro.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è

È l'accertamento sanitario svolto al rientro dopo una lunga assenza per malattia, con l'obiettivo di confermare l\'idoneità alla mansione o individuare eventuali limitazioni o prescrizioni.

Quando serve

Per lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria che siano stati assenti per motivi di salute per oltre 60 giorni continuativi. Va effettuata prima della ripresa effettiva della mansione.

Normativa di riferimento

Art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08.

Come la organizza 123 Medico Competente

Su segnalazione dell'azienda, programmiamo la visita in tempi rapidi prima della riammissione al lavoro e formuliamo il giudizio di idoneità, valutando eventuali limitazioni temporanee o permanenti.

Esami e accertamenti coinvolti

Visita medica con anamnesi mirata all'evento di malattia e, se necessario, esami integrativi previsti dal protocollo sanitario o valutazioni specialistiche.

Periodicità della visita

È una visita occasionale, da svolgere prima della ripresa effettiva della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/08. Dopo il rientro, la sorveglianza riprende secondo la cadenza della visita periodica; in caso di patologie correlate, il medico competente può anticipare la successiva scadenza.

Quali strumenti usa il medico competente

Anamnesi clinica mirata all'evento di malattia, esame obiettivo, documentazione sanitaria fornita dal lavoratore e, se necessario, esami strumentali coerenti con i rischi della mansione (es. ECG per disturbi cardiovascolari, spirometria dopo patologie respiratorie, valutazioni per esposti a agenti chimici o biologici).

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Domande frequenti

Vale anche per infortuni?
La norma fa riferimento ad assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi. La valutazione del caso specifico spetta al medico competente.
Il lavoratore può rientrare prima della visita?
No, la visita deve precedere la ripresa della mansione per i casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.
Chi attiva la visita?
Il datore di lavoro, attraverso il medico competente, sulla base della segnalazione dell'assenza prolungata.
Il giudizio può prevedere limitazioni o prescrizioni?
Sì. Il medico competente, nell'ambito del giudizio di idoneità previsto dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, può indicare limitazioni temporanee o permanenti, prescrizioni o non idoneità, in coerenza con lo stato di salute residuo e i rischi della mansione.
Vale il limite di 60 giorni anche per assenze frazionate?
No. L'art. 41, comma 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 fa riferimento a un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Assenze brevi ripetute non integrano la fattispecie, anche se il medico competente può effettuare la visita su richiesta del lavoratore se la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
Il lavoratore può richiedere la visita di rientro in autonomia?
Il lavoratore può chiedere al medico competente una visita medica quando ritiene che la propria salute possa essere correlata ai rischi lavorativi, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-bis) D.Lgs. 81/08. La visita di rientro da malattia (art. 41, comma 2, lett. e-ter) è però distinta: l'obbligo di attivarla nasce dal superamento dei 60 giorni di assenza continuativa e compete al datore di lavoro, che deve provvedervi prima della ripresa effettiva della mansione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, comma 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 – Visita di rientro da malattia
  2. Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08 – Giudizio di idoneità e tipologie
  3. Art. 42 D.Lgs. 81/08 – Provvedimenti conseguenti al giudizio di idoneità
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. Art. 18 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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