Cos'è la visita periodica
È l'accertamento sanitario ripetuto nel tempo per verificare la persistenza dell'idoneità alla mansione specifica, alla luce dei rischi e di eventuali esposizioni lavorative.
Quando serve
Quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. La frequenza standard è annuale, salvo diversa periodicità motivata dal medico competente nel protocollo.
Normativa di riferimento
Art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08.
Come la organizza 123 Medico Competente
Manteniamo lo scadenzario delle visite, inviamo promemoria, pianifichiamo le sedute in studio o in azienda con clinica mobile e gestiamo i giudizi di idoneità nel rispetto del GDPR.
Esami e accertamenti coinvolti
Visita medica con anamnesi mirata ed esami strumentali o di laboratorio coerenti con i rischi (es. rumore, polveri, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi). Per i lavoratori esposti a rumore occupazionale il protocollo sanitario include la audiometria periodica ai sensi dell'art. 196 D.Lgs. 81/08; per gli esposti a videoterminali la visita oculistica con visiotest ex art. 176 D.Lgs. 81/08.
Periodicità della visita periodica
Di norma la cadenza è annuale (art. 41, comma 2, lett. b D.Lgs. 81/08). Periodicità diverse devono essere motivate dal medico competente nel protocollo. Tipici scenari: biennale per esposizioni a basso rischio, semestrale per particolari condizioni cliniche o esposizioni elevate (es. agenti cancerogeni, amianto).
Quali strumenti usa il medico competente
Anamnesi mirata, esame obiettivo con sfigmomanometro e fonendoscopio, e in base al protocollo: audiometro, spirometro, visiotest, elettrocardiografo, kit per prelievi ematici. Per i lavoratori esposti a rumore, videoterminali o MMC si utilizzano strumenti dedicati al rischio.
Visita periodica e visita preventiva: differenze
La visita preventiva (art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08) è svolta prima dell'assegnazione alla mansione; la visita periodica (art. 41, c. 2, lett. b) è ripetuta nel tempo con cadenza definita dal medico competente nel protocollo. Entrambe si concludono con un giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08. Sono complementari e non sostituibili l'una con l'altra.