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Visita Medica Periodica

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La visita periodica, prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, controlla nel tempo lo stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione e ai rischi. La periodicità è di norma annuale, ma può essere diversa quando il medico competente lo motiva nel protocollo sanitario in funzione dei rischi e della normativa applicabile.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è la visita periodica

È l'accertamento sanitario ripetuto nel tempo per verificare la persistenza dell'idoneità alla mansione specifica, alla luce dei rischi e di eventuali esposizioni lavorative.

Quando serve

Quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. La frequenza standard è annuale, salvo diversa periodicità motivata dal medico competente nel protocollo.

Normativa di riferimento

Art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08.

Come la organizza 123 Medico Competente

Manteniamo lo scadenzario delle visite, inviamo promemoria, pianifichiamo le sedute in studio o in azienda con clinica mobile e gestiamo i giudizi di idoneità nel rispetto del GDPR.

Esami e accertamenti coinvolti

Visita medica con anamnesi mirata ed esami strumentali o di laboratorio coerenti con i rischi (es. rumore, polveri, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi). Per i lavoratori esposti a rumore occupazionale il protocollo sanitario include la audiometria periodica ai sensi dell'art. 196 D.Lgs. 81/08; per gli esposti a videoterminali la visita oculistica con visiotest ex art. 176 D.Lgs. 81/08.

Periodicità della visita periodica

Di norma la cadenza è annuale (art. 41, comma 2, lett. b D.Lgs. 81/08). Periodicità diverse devono essere motivate dal medico competente nel protocollo. Tipici scenari: biennale per esposizioni a basso rischio, semestrale per particolari condizioni cliniche o esposizioni elevate (es. agenti cancerogeni, amianto).

Quali strumenti usa il medico competente

Anamnesi mirata, esame obiettivo con sfigmomanometro e fonendoscopio, e in base al protocollo: audiometro, spirometro, visiotest, elettrocardiografo, kit per prelievi ematici. Per i lavoratori esposti a rumore, videoterminali o MMC si utilizzano strumenti dedicati al rischio.

Visita periodica e visita preventiva: differenze

La visita preventiva (art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08) è svolta prima dell'assegnazione alla mansione; la visita periodica (art. 41, c. 2, lett. b) è ripetuta nel tempo con cadenza definita dal medico competente nel protocollo. Entrambe si concludono con un giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08. Sono complementari e non sostituibili l'una con l'altra.

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Domande frequenti

Ogni quanto si fa la visita periodica?
Di norma una volta l'anno; il medico competente può prevedere una periodicità diversa, motivata in funzione dei rischi e della normativa applicabile.
Tutti i lavoratori devono fare la visita periodica?
No. Sono soggetti a visita i lavoratori inseriti in mansioni con sorveglianza sanitaria, come definito dal D.Lgs. 81/08 e dal protocollo.
Cosa succede se non si effettua nei tempi?
Il giudizio di idoneità può non essere più valido e possono configurarsi responsabilità per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08. Per la verifica del caso specifico contatta il medico competente.
La visita periodica include sempre gli esami strumentali?
No: gli esami strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ECG) sono inseriti nella visita periodica solo quando il protocollo del medico competente li prevede in funzione dei rischi della mansione, in coerenza con l'art. 41 del D.Lgs. 81/08.
Chi sostiene i costi della visita periodica?
I costi della sorveglianza sanitaria, compresa la visita periodica e gli eventuali esami strumentali, sono integralmente a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessun onere può essere addebitato al lavoratore.
La visita periodica può avvenire in azienda?
Sì. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.Lgs. 81/08, il medico competente svolge la propria attività anche presso i luoghi di lavoro. 123 Medico Competente organizza le sedute periodiche in azienda tramite clinica mobile attrezzata, riducendo i tempi di trasferta del personale.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, comma 2, lett. b) D.Lgs. 81/08 – Visita medica periodica
  2. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  3. Art. 39, comma 1, D.Lgs. 81/08 – Svolgimento dell'attività del medico competente nei luoghi di lavoro
  4. Art. 55 D.Lgs. 81/08 – Sanzioni a carico del datore di lavoro
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro
  6. INAIL – Rapporto annuale 2023: attività di vigilanza e principali irregolarità rilevate

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