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Visita Medica per Cambio Mansione

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La visita per cambio mansione, prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, viene effettuata quando un lavoratore viene assegnato a una nuova mansione che modifica i rischi a cui è esposto. Serve a verificare l'idoneità rispetto ai nuovi rischi e si svolge prima dell'avvio della nuova attività, secondo il protocollo definito dal medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è

È l'accertamento sanitario che verifica l\'idoneità del lavoratore in occasione di un cambio di mansione, quando questo comporta un'esposizione a rischi differenti rispetto alla mansione precedente.

Quando serve

Quando il cambio mansione modifica i rischi rilevanti per la salute (es. passaggio a mansione con rumore, agenti chimici, movimentazione carichi, lavoro notturno, ecc.). La valutazione spetta al medico competente in coordinamento con il datore di lavoro.

Normativa di riferimento

Art. 41, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 81/08 (visita per cambio mansione); art. 41, comma 6 (giudizio di idoneità e sue tipologie: idoneo, idoneo con prescrizioni, inidoneo temporaneo, inidoneo permanente); art. 42 (provvedimenti conseguenti al giudizio di inidoneità: obbligo di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile); art. 25, comma 1, lett. b) (obblighi del medico competente nella redazione e aggiornamento del protocollo sanitario); art. 18, comma 1, lett. g) (oneri della sorveglianza a carico del datore di lavoro).

Come la organizza 123 Medico Competente

Raccogliamo informazioni su nuova mansione e rischi associati, pianifichiamo la visita prima dell'assegnazione effettiva e trasmettiamo il giudizio di idoneità coerente con la nuova posizione lavorativa.

Esami e accertamenti coinvolti

Visita medica e, se previsto dal protocollo aggiornato per la nuova mansione, esami strumentali o di laboratorio coerenti con i nuovi rischi.

Periodicità della visita

La visita per cambio mansione è un atto occasionale, da svolgere prima dell'avvio della nuova attività ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08. Non sostituisce la visita periodica, che resta dovuta secondo la cadenza prevista per la nuova mansione.

Quali strumenti usa il medico competente

Anamnesi mirata alla nuova mansione, esame obiettivo e strumentazione coerente con i nuovi rischi: audiometro per esposizione a rumore, spirometro per polveri o agenti chimici, visiotest per videoterminali, ECG per lavori in quota.

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Domande frequenti

Serve sempre la visita per ogni cambio mansione?
Solo quando la nuova mansione comporta variazioni rilevanti dei rischi. La verifica viene effettuata dal medico competente in base al protocollo.
Va fatta prima o dopo l'assegnazione?
Va effettuata prima dell'avvio della nuova mansione, così da disporre del giudizio di idoneità in tempo utile.
Chi richiede la visita?
È il datore di lavoro che la attiva tramite il medico competente, in coerenza con il protocollo sanitario.
Il giudizio precedente resta valido?
No, il precedente giudizio di idoneità è riferito alla mansione svolta. Per la nuova mansione l'art. 41 D.Lgs. 81/08 richiede un nuovo accertamento e un nuovo giudizio di idoneità coerente con i nuovi rischi.
Il cambio mansione aggiorna lo scadenzario sanitario?
Sì. La visita per cambio mansione (art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08) ridefinisce il punto di partenza per la sorveglianza periodica: la successiva visita sarà calcolata dalla data di questa visita, secondo la periodicità prevista dal protocollo sanitario per la nuova mansione.
Cosa succede se il lavoratore risulta inidoneo alla nuova mansione?
Il medico competente emette un giudizio di inidoneità (temporanea o permanente) alla nuova mansione ai sensi dell'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto, ex art. 42, ad adibire il lavoratore a una mansione compatibile con il suo stato di salute, sentito il medico competente. Se non esistono mansioni adatte, si procede ai sensi delle norme di tutela del rapporto di lavoro. Il lavoratore può presentare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza dell'ASL territorialmente competente.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08 – Visita medica per cambio mansione
  2. Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08 – Giudizio di idoneità e tipologie
  3. Art. 42 D.Lgs. 81/08 – Provvedimenti conseguenti al giudizio di idoneità
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. Art. 18 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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