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Visita Medica di Fine Rapporto

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La visita di fine rapporto, richiamata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, è prevista nei casi indicati dalla normativa speciale, ad esempio in caso di esposizione ad agenti per i quali la legge richiede un accertamento sanitario alla cessazione del rapporto. Serve a documentare lo stato di salute del lavoratore al termine dell'attività.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è

È l'accertamento sanitario eseguito alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa, finalizzato a documentare lo stato di salute del lavoratore in relazione alle esposizioni occorse.

Quando serve

Quando la normativa specifica relativa a determinati rischi (per esempio agenti cancerogeni, mutageni, biologici o particolari sostanze) la prevede espressamente. La valutazione del caso spetta al medico competente.

Normativa di riferimento

Art. 41, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 81/08 e norme speciali per specifiche tipologie di rischio: Titolo IX Capo II artt. 238-245 (agenti cancerogeni e mutageni), art. 259 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria post-lavorativa per amianto) e disposizioni dei Titoli specifici per altri agenti chimici e biologici.

Come la organizza 123 Medico Competente

Verifichiamo se la mansione cessata rientra fra i casi che richiedono visita di fine rapporto, programmiamo l'accertamento e curiamo la conservazione della documentazione, anche ai fini della cartella sanitaria e di rischio.

Esami e accertamenti coinvolti

Visita medica conclusiva ed eventuali esami specifici previsti dalla normativa per l'agente di rischio considerato.

Periodicità della visita

È una visita unica, da svolgere al momento della cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa speciale (art. 41 D.Lgs. 81/08 e norme di settore). Per gli esposti a agenti cancerogeni e mutageni o ad amianto la sorveglianza prosegue anche dopo la cessazione tramite la cartella sanitaria e di rischio.

Quali strumenti usa il medico competente

Anamnesi conclusiva sulla storia espositiva del lavoratore, esame obiettivo e, se previsti dalla normativa specifica, esami strumentali o di laboratorio (es. spirometria, test biologici, esami di monitoraggio). La cartella sanitaria e di rischio viene aggiornata e conservata secondo i tempi previsti.

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Domande frequenti

Tutti i lavoratori fanno la visita di fine rapporto?
No. È prevista solo nei casi indicati dalla normativa, generalmente legati a specifiche esposizioni a rischio.
Chi conserva la cartella sanitaria dopo la cessazione?
La cartella sanitaria e di rischio va conservata per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/08), elevata ad almeno 40 anni per esposizioni a cancerogeni, mutageni e amianto (art. 243 D.Lgs. 81/08). Al termine del periodo il medico competente consegna la cartella al datore di lavoro e ne trasmette copia al lavoratore, nel rispetto del GDPR.
È a carico del datore di lavoro?
Sì. Gli oneri della sorveglianza sanitaria, compresa la visita di fine rapporto nei casi previsti dalla normativa, sono integralmente a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessun costo può essere addebitato al lavoratore.
Per quali rischi è obbligatoria?
È espressamente prevista per esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08), amianto (Titolo IX Capo III) e in altri casi previsti dalla normativa speciale per specifici agenti chimici o biologici.
La sorveglianza si può proseguire dopo la cessazione del rapporto?
Sì. Per gli ex esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e ad amianto la normativa prevede la sorveglianza sanitaria post-lavorativa (art. 259 D.Lgs. 81/08 per amianto; analoghe disposizioni per cancerogeni). Il medico competente, in accordo con l'INAIL o con strutture sanitarie pubbliche, può seguire il lavoratore nel tempo per la rilevazione precoce di patologie a lunga latenza.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, comma 2, lett. e) D.Lgs. 81/08 – Visita medica di fine rapporto
  2. Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 – Agenti cancerogeni e mutageni (sorveglianza post-lavorativa)
  3. Art. 259 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria dopo esposizione ad amianto
  4. Art. 42 D.Lgs. 81/08 – Provvedimenti conseguenti al giudizio di idoneità
  5. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  6. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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