Cos'è il giudizio di idoneità
È l'atto medico-legale con cui il medico competente attesta se il lavoratore è idoneo alla mansione assegnata, considerando i rischi lavorativi e lo stato di salute. Viene emesso al termine di ogni visita nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo sanitario.
Tipologie
- Idoneità piena: nessuna limitazione
- Idoneità con prescrizioni: rispetto di indicazioni operative (es. uso DPI)
- Idoneità con limitazioni: esclusione di alcune attività della mansione
- Inidoneità temporanea: per un periodo definito
- Inidoneità permanente: alla specifica mansione
Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ai sensi dell'art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/2008. Copia viene allegata alla cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.
Obblighi del datore dopo il giudizio
Il datore di lavoro deve dare attuazione al giudizio adottando le misure indicate, ai sensi dell'art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/2008. In caso di idoneità con prescrizioni o limitazioni, deve adeguare di conseguenza le condizioni di lavoro. In caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, va valutata la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. La mancata attuazione del giudizio espone il datore alle sanzioni di cui all'art. 55, c. 5 D.Lgs. 81/2008.
Ricorso
Ai sensi dell'art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008, lavoratore o datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente, che decide con provvedimento definitivo. Approfondisci sul ricorso al giudizio di idoneità.
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