Cosa dice la norma
L’art. 41, c. 6 elenca i giudizi di idoneità possibili. L’art. 42 disciplina i provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica e prevede l’adibizione a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con tutela retributiva.
A chi si applica
A tutti i lavoratori che ricevono un giudizio non pienamente idoneo. La gestione spetta al datore di lavoro in collaborazione con il medico competente e, ove presente, il RLS.
Obblighi pratici
- Acquisire il giudizio scritto del medico competente.
- Adottare le misure necessarie per rispettare limitazioni/prescrizioni.
- Valutare la ricollocazione in mansione compatibile (art. 42).
- Documentare le misure adottate.
Cosa fa il medico competente
Specifica limitazioni e prescrizioni in modo operativo (es. peso massimo sollevabile, turni, uso di DPI). Supporta l’azienda nelle scelte organizzative.
Sanzioni / conseguenze
Il mancato rispetto del giudizio espone il datore di lavoro a sanzioni del Testo Unico e a responsabilità in caso di infortunio. Vedi anchericorso.