Domande e risposte
Cos'è il giudizio di idoneità alla mansione?
È l'atto medico-legale con cui il medico competente, ai sensi dell'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08, esprime per iscritto la valutazione sull'idoneità del lavoratore allo svolgimento della specifica mansione, tenendo conto dei rischi individuati nel DVR e delle condizioni di salute del lavoratore. Il giudizio è comunicato al datore di lavoro e al lavoratore.
Quali sono i possibili giudizi di idoneità?
L'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 prevede cinque esiti possibili: idoneità piena; idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni; idoneità parziale temporanea con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Il giudizio deve sempre specificare, in caso di parzialità, le condizioni e i limiti.
Cosa significa idoneità con prescrizioni?
Il lavoratore può svolgere la mansione a condizione di rispettare le misure indicate dal medico competente (es. rotazione delle attività, pause obbligatorie, ausili ergonomici, limitazione dei carichi). Le prescrizioni vincolano sia il lavoratore che il datore di lavoro, il quale è tenuto ad attuarle ai sensi dell'art. 18 c. 1 D.Lgs. 81/08.
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di inidoneità?
Ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08, il datore deve adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in subordine, inferiori compatibili con le sue condizioni, conservando il trattamento economico. Solo se non esistono posizioni adeguate in azienda si può valutare la risoluzione del rapporto di lavoro nei termini previsti dalla normativa giuslavoristica. La mancata attuazione del giudizio espone il datore a responsabilità penale e civile.
È previsto un ricorso contro il giudizio di idoneità?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08, lavoratore e datore di lavoro possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). L'organo svolge gli accertamenti del caso e può confermare, modificare o revocare il giudizio, senza pregiudicare il ricorso in sede giurisdizionale.
Il giudizio di idoneità è vincolante?
Sì, il giudizio emesso dal medico competente ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 è vincolante per entrambe le parti: il datore di lavoro deve attuare le prescrizioni e limitazioni, il lavoratore deve rispettarle nello svolgimento della mansione. L'inosservanza espone datore e lavoratore alle rispettive sanzioni previste dagli artt. 55 e 59 D.Lgs. 81/08.
Il giudizio di idoneità contiene la diagnosi?
No. Il giudizio di idoneità riporta esclusivamente l'esito (idoneo, idoneo con prescrizioni/limitazioni, non idoneo temporaneo, non idoneo permanente) e le eventuali condizioni, ma non la diagnosi né i dati clinici, che sono coperti dal segreto professionale e contenuti nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico competente (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08).
Quanto dura un giudizio di idoneità?
Un giudizio di idoneità vale fino alla successiva visita medica periodica o sino all'insorgenza di nuove condizioni di salute rilevanti. Se la mansione o i rischi cambiano, è necessaria una visita di cambio mansione (art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08) con relativo nuovo giudizio. Il medico competente può sempre revocare o aggiornare il giudizio in caso di nuovi elementi.
Se cambia la mansione serve un nuovo giudizio di idoneità?
Sì. L'art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08 prevede espressamente la visita medica in caso di cambio della mansione al fine di verificare l'idoneità alla nuova attività. Il lavoratore non può essere adibito alla nuova mansione soggetta a sorveglianza sanitaria prima del rilascio del nuovo giudizio.
Il lavoratore può iniziare a lavorare prima del giudizio?
Per la visita preventiva (art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08) no: il giudizio deve precedere l'avvio della mansione soggetta a sorveglianza. Per le visite periodiche successive, il lavoratore già in forza mantiene il giudizio precedente fino alla nuova valutazione, a meno che emergano condizioni di salute che richiedano una rivalutazione anticipata.
Come si gestisce il reinserimento lavorativo dopo un'inidoneità temporanea?
Il datore di lavoro deve individuare, ove possibile, una mansione alternativa compatibile con le limitazioni indicate dal medico competente (art. 42 D.Lgs. 81/08), evitando il licenziamento se esistono posizioni adeguate. Il medico competente può definire un piano di monitoraggio con visite di controllo per verificare il recupero. Se la limitazione deriva da malattia professionale, si attiva anche il percorso INAIL. La collaborazione tra datore, RLS e medico competente è fondamentale per garantire il rientro sicuro del lavoratore.
Chi riceve il giudizio di idoneità?
Ai sensi dell'art. 41 c. 6 bis D.Lgs. 81/08, il medico competente consegna una copia del giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. Per i lavoratori minori, la copia è consegnata anche agli esercenti la potestà genitoriale. Il giudizio deve essere conservato dal datore tra la documentazione aziendale di sicurezza.
Domande correlate
Approfondimenti
Come si impugna il giudizio di idoneità
Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08, lavoratore e datore di lavoro possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). L'organo di vigilanza, effettuati gli accertamenti del caso, conferma, modifica o revoca il giudizio contestato. Il procedimento è distinto da quello giurisdizionale e consente una revisione rapida in sede amministrativa.
Obblighi del datore in caso di inidoneità
In caso di giudizio di inidoneità permanente o temporanea, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le sue condizioni (art. 42 D.Lgs. 81/08), mantenendo il trattamento economico delle mansioni di provenienza ove possibile. Solo se non esistono posizioni adeguate si valuta la soluzione del rapporto di lavoro nei termini previsti dalla normativa giuslavoristica. La mancata attuazione del giudizio espone il datore a responsabilità penale e civile.