Domande e risposte
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
È l’atto medico-legale con cui il medico competente attesta l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della specifica mansione.
Quali sono i possibili giudizi?
Idoneità piena, idoneità parziale (permanente o temporanea, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente.
Cosa significa idoneità con prescrizioni?
Il lavoratore può svolgere la mansione rispettando misure indicate dal medico (es. pause, ausili, limitazione pesi).
Cosa fa il datore in caso di inidoneità?
Deve valutare se è possibile adibire il lavoratore a mansione compatibile o equivalente.
È previsto un ricorso?
Sì, entro 30 giorni dalla comunicazione, presso l’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL).
Il giudizio di idoneità è vincolante?
Sì, per datore e lavoratore. Le prescrizioni devono essere attuate.
Il giudizio di idoneità contiene la diagnosi?
No, riporta solo l’esito (idoneo/non idoneo) ed eventuali limitazioni; la diagnosi è coperta da segreto.
Quanto dura un giudizio di idoneità?
Fino alla successiva visita periodica o fino a modifica delle condizioni di salute o di mansione.
Se cambia mansione serve un nuovo giudizio?
Sì, è necessaria visita di cambio mansione con nuovo giudizio specifico.
Il lavoratore può lavorare in attesa del giudizio?
Per la visita preventiva no: il giudizio deve precedere l’avvio della mansione. Per le visite periodiche restano validi i giudizi precedenti.