Definizione normativa
Ai sensi dell'art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08, il medico competente, sulla base delle risultanze della visita medica, «esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea con indicazione dei limiti temporali; d) inidoneità permanente». Il giudizio è comunicato «per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore» (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) e non contiene informazioni sulle condizioni di salute individuali, tutelate dal segreto professionale e custodite nella cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08). Il giudizio è espresso nell'esercizio dell'autonomia tecnico-professionale del medico competente (art. 39 co. 1 D.Lgs. 81/08) e non può essere condizionato da indicazioni organizzative o economiche del datore di lavoro.
Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 c. 6 (categorie di giudizio e consegna), c. 7 (obbligo del datore di attuare le prescrizioni e di informare il lavoratore del diritto di ricorso), c. 9 (ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni). La tutela del segreto professionale sulla diagnosi è garantita dall'art. 41 c. 6 ultimo periodo.
Categorie di giudizio (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08)
- Idoneità piena — nessuna limitazione alla mansione specifica
- Idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee — il lavoratore può svolgere la mansione con misure aggiuntive per un periodo definito
- Idoneità con prescrizioni o limitazioni permanenti — misure strutturali nell'organizzazione del lavoro
- Inidoneità temporanea — il lavoratore è momentaneamente inidoneo, con revisione a termine
- Inidoneità permanente — il lavoratore non può svolgere la mansione in alcuna condizione
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve attuare integralmente le prescrizioni indicate nel giudizio (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08). In caso di inidoneità temporanea o permanente deve valutare il ricollocamento a una mansione compatibile; se non è possibile, può ricorrere alle tutele previste dal CCNL e dalla normativa sul lavoro. Il mancato rispetto del giudizio configura una violazione di legge con possibile responsabilità penale e civile.
Impugnazione e ricorso (art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08)
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/AUSL o SPRESAL). L'organo di vigilanza, dopo eventuale visita collegiale, emette la decisione definitiva che sostituisce il giudizio del medico competente.
Effetti sul rapporto di lavoro (art. 42 D.Lgs. 81/08)
In caso di giudizio di inidoneità (temporanea o permanente) il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 42 co. 1 D.Lgs. 81/08, ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il mantenimento del lavoratore nella mansione per la quale è stato dichiarato inidoneo configura reato ai sensi dell'art. 55 co. 5 lett. d) D.Lgs. 81/08. La cartella sanitaria e di rischio conserva traccia di tutti i giudizi espressi nel tempo.