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Giudizio di idoneità

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Il giudizio di idoneità è l'atto medico-legale con cui il medico competente, al termine della visita medica del lavoro, attesta se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Le possibili categorie sono: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti), inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Va consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro; non riporta diagnosi cliniche, tutelate dal segreto professionale. È impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente.

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Definizione normativa

Ai sensi dell'art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08, il medico competente, sulla base delle risultanze della visita medica, «esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea con indicazione dei limiti temporali; d) inidoneità permanente». Il giudizio è comunicato «per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore» (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) e non contiene informazioni sulle condizioni di salute individuali, tutelate dal segreto professionale e custodite nella cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08). Il giudizio è espresso nell'esercizio dell'autonomia tecnico-professionale del medico competente (art. 39 co. 1 D.Lgs. 81/08) e non può essere condizionato da indicazioni organizzative o economiche del datore di lavoro.

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 c. 6 (categorie di giudizio e consegna), c. 7 (obbligo del datore di attuare le prescrizioni e di informare il lavoratore del diritto di ricorso), c. 9 (ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni). La tutela del segreto professionale sulla diagnosi è garantita dall'art. 41 c. 6 ultimo periodo.

Categorie di giudizio (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08)

  • Idoneità piena — nessuna limitazione alla mansione specifica
  • Idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee — il lavoratore può svolgere la mansione con misure aggiuntive per un periodo definito
  • Idoneità con prescrizioni o limitazioni permanenti — misure strutturali nell'organizzazione del lavoro
  • Inidoneità temporanea — il lavoratore è momentaneamente inidoneo, con revisione a termine
  • Inidoneità permanente — il lavoratore non può svolgere la mansione in alcuna condizione

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve attuare integralmente le prescrizioni indicate nel giudizio (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08). In caso di inidoneità temporanea o permanente deve valutare il ricollocamento a una mansione compatibile; se non è possibile, può ricorrere alle tutele previste dal CCNL e dalla normativa sul lavoro. Il mancato rispetto del giudizio configura una violazione di legge con possibile responsabilità penale e civile.

Impugnazione e ricorso (art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08)

Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/AUSL o SPRESAL). L'organo di vigilanza, dopo eventuale visita collegiale, emette la decisione definitiva che sostituisce il giudizio del medico competente.

Effetti sul rapporto di lavoro (art. 42 D.Lgs. 81/08)

In caso di giudizio di inidoneità (temporanea o permanente) il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 42 co. 1 D.Lgs. 81/08, ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il mantenimento del lavoratore nella mansione per la quale è stato dichiarato inidoneo configura reato ai sensi dell'art. 55 co. 5 lett. d) D.Lgs. 81/08. La cartella sanitaria e di rischio conserva traccia di tutti i giudizi espressi nel tempo.

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Domande frequenti

Cosa significa 'idoneità alla mansione'?
L'idoneità alla mansione è il giudizio espresso dal medico competente al termine della visita medica del lavoro (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) che attesta la compatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e i rischi specifici della mansione assegnata. Non riguarda lo stato di salute generale, ma esclusivamente la capacità di svolgere quel ruolo in sicurezza. Può essere piena, con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti), oppure di inidoneità (temporanea o permanente).
Quante categorie di giudizio di idoneità esistono?
L'art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08 prevede cinque categorie: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee, idoneità con prescrizioni o limitazioni permanenti, inidoneità temporanea e inidoneità permanente. Ogni giudizio è riferito alla mansione specifica del lavoratore, non allo stato di salute in generale.
Il giudizio di idoneità riporta la diagnosi medica del lavoratore?
No. Il giudizio di idoneità non contiene diagnosi cliniche, che sono coperte dal segreto professionale e custodite nella cartella sanitaria e di rischio. Il documento consegnato al datore di lavoro indica solo il giudizio (idoneo, inidoneo, con prescrizioni) e le eventuali limitazioni operative, senza rivelare informazioni sanitarie riservate.
Entro quanto tempo si può impugnare un giudizio di idoneità?
Il ricorso avverso il giudizio di idoneità deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio stesso, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/AUSL/SPRESAL), ai sensi dell'art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08. Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso.
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di inidoneità permanente?
In caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, il datore di lavoro deve valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore a una mansione compatibile con le sue condizioni di salute (art. 42 D.Lgs. 81/08). Se il reimpiego non è possibile, si applica la normativa del CCNL applicabile e quella in materia di tutela dei lavoratori con ridotta capacità lavorativa. Il mantenimento del lavoratore nella mansione inadeguata costituisce reato.
Qual è la differenza tra giudizio di idoneità e idoneità con prescrizioni?
Il giudizio di idoneità è l'atto medico-legale complessivo espresso dal medico competente al termine di ogni visita medica del lavoro (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08): può assumere cinque forme — idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee, idoneità con prescrizioni o limitazioni permanenti, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. L'idoneità con prescrizioni è dunque una categoria specifica del giudizio di idoneità: riconosce che il lavoratore può svolgere la mansione specifica, ma soltanto a condizione che vengano rispettate determinate misure operative (limitazioni di peso, uso di DPI particolari, divieto di certi turni, pause aggiuntive). Tutte le categorie di giudizio, compresa l'idoneità con prescrizioni, sono vincolanti per il datore di lavoro e per il lavoratore.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 6 (categorie del giudizio di idoneità)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 9 (ricorso avverso il giudizio all'organo di vigilanza)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 42 (provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 25 co. 1 lett. c) (segreto professionale sulla diagnosi)

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