Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Glossario

Visita preventiva

Risposta rapida

Lettura ~1 min
La visita preventiva è la visita medica del lavoro effettuata prima dell'adibizione del lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria. Ha lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni e di esprimere un giudizio di idoneità che precede l'inizio dell'attività. È prevista anche in occasione del cambio mansione, quando questa comporta nuovi rischi. La sua mancata esecuzione configura una violazione degli obblighi del datore di lavoro e impedisce il regolare avvio della mansione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 co. 2 lett. a): visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, prima dell'adibizione alla mansione; art. 41 co. 2 lett. e-bis): visita in occasione di cambio mansione comportante esposizione a rischi diversi o superiori; art. 41 co. 2 lett. e-ter): visita medica precedente la ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, su richiesta del lavoratore. Art. 18 co. 1 lett. c): obbligo non delegabile del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali, ivi comprese le visite preventive. Art. 55 co. 5 lett. c): sanzione penale per il datore che adibisce il lavoratore alla mansione senza la preventiva visita medica. Art. 25 co. 1 lett. f): obbligo del medico competente di segnalare per iscritto al datore le inadempienze in materia di sorveglianza sanitaria.

Quando è obbligatoria

  • Prima dell'adibizione alla mansione — per ogni lavoratore che inizia una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 co. 2 lett. a)
  • In occasione di cambio mansione — quando la nuova attività comporta rischi diversi o superiori (art. 41 co. 2 lett. e-bis)
  • Prima della ripresa lavorativa — dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi per malattia, su richiesta del lavoratore

Contenuto della visita preventiva

Il medico competente raccoglie l'anamnesi lavorativa e personale, effettua l'esame obiettivo, prescrive gli accertamenti strumentali e di laboratorio previsti dal protocollo sanitario per il rischio specifico della mansione (es. audiometria per esposizione a rumore, visita oftalmologica per videoterminalisti) e infine esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore prima dell'avvio dell'attività lavorativa.

Contesto pratico

Pianificata dall'azienda all'atto dell'assunzione o del cambio mansione, prima dell'avvio operativo. La mancata esecuzione prima dell'adibizione alla mansione costituisce violazione degli obblighi del datore di lavoro (art. 18 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08) ed espone a sanzioni penali.

Sanzioni per omissione (art. 18 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza che sia stata preventivamente effettuata la visita preventiva viola l'art. 18 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 ed è esposto a sanzione penale (arresto o ammenda ai sensi dell'art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs. 81/08). L'onere è in capo al datore di lavoro, non al medico competente, il quale tuttavia ha l'obbligo di segnalare al datore le inadempienze riscontrate (art. 25 co. 1 lett. f D.Lgs. 81/08).

Termini correlati

Normativa specifica

Esplora tutti i contenuti correlati

Voci correlate del glossario

Esplora tutti i contenuti correlati

Servizi e approfondimenti

Domande frequenti

La visita preventiva è obbligatoria anche per lavoratori a tempo determinato o part-time?
L'obbligo di visita preventiva non dipende dalla tipologia contrattuale ma dall'effettiva esposizione ai rischi della mansione. Anche i lavoratori a tempo determinato, in somministrazione o part-time devono essere sottoposti alla visita preventiva prima di essere adibiti a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria (art. 41 co. 2 lett. a D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro ne è responsabile indipendentemente dalla durata del contratto.
La visita preventiva deve avvenire prima o dopo l'inizio del lavoro?
La visita preventiva deve essere effettuata prima dell'adibizione del lavoratore alla mansione soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 co. 2 lett. a D.Lgs. 81/08). Il lavoratore non può iniziare la mansione a rischio senza il giudizio di idoneità del medico competente. La mancata esecuzione preventiva è una violazione del datore di lavoro punita con sanzioni penali.
La visita preventiva si ripete anche in caso di cambio mansione?
Sì. Quando un lavoratore è adibito a una nuova mansione che comporta rischi diversi o superiori rispetto alla precedente, il medico competente deve effettuare una nuova visita preventiva (art. 41 co. 2 lett. e-bis D.Lgs. 81/08) e aggiornare il giudizio di idoneità riferito alla nuova mansione specifica.
Chi paga la visita preventiva?
La visita preventiva è interamente a carico del datore di lavoro (art. 41 co. 3 D.Lgs. 81/08). Si svolge durante l'orario di lavoro o, nel caso di neo-assunti, prima dell'avvio dell'attività. Il lavoratore non sostiene alcun costo.
Cosa succede se il medico esprime inidoneità alla visita preventiva?
Se il medico competente esprime un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il lavoratore non può essere adibito a quella mansione. Il datore di lavoro deve valutare la possibilità di reimpiegarlo in una mansione diversa compatibile con le sue condizioni di salute (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere impugnato entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza territoriale.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 2 lett. a (visita medica preventiva)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 2 lett. e-bis (visita in occasione di cambio mansione)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 18 co. 1 lett. c (obbligo del datore di richiedere la visita)
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 42 (provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali