Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 co. 2 lett. a): visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, prima dell'adibizione alla mansione; art. 41 co. 2 lett. e-bis): visita in occasione di cambio mansione comportante esposizione a rischi diversi o superiori; art. 41 co. 2 lett. e-ter): visita medica precedente la ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, su richiesta del lavoratore. Art. 18 co. 1 lett. c): obbligo non delegabile del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali, ivi comprese le visite preventive. Art. 55 co. 5 lett. c): sanzione penale per il datore che adibisce il lavoratore alla mansione senza la preventiva visita medica. Art. 25 co. 1 lett. f): obbligo del medico competente di segnalare per iscritto al datore le inadempienze in materia di sorveglianza sanitaria.
Quando è obbligatoria
- Prima dell'adibizione alla mansione — per ogni lavoratore che inizia una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 co. 2 lett. a)
- In occasione di cambio mansione — quando la nuova attività comporta rischi diversi o superiori (art. 41 co. 2 lett. e-bis)
- Prima della ripresa lavorativa — dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi per malattia, su richiesta del lavoratore
Contenuto della visita preventiva
Il medico competente raccoglie l'anamnesi lavorativa e personale, effettua l'esame obiettivo, prescrive gli accertamenti strumentali e di laboratorio previsti dal protocollo sanitario per il rischio specifico della mansione (es. audiometria per esposizione a rumore, visita oftalmologica per videoterminalisti) e infine esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore prima dell'avvio dell'attività lavorativa.
Contesto pratico
Pianificata dall'azienda all'atto dell'assunzione o del cambio mansione, prima dell'avvio operativo. La mancata esecuzione prima dell'adibizione alla mansione costituisce violazione degli obblighi del datore di lavoro (art. 18 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08) ed espone a sanzioni penali.
Sanzioni per omissione (art. 18 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza che sia stata preventivamente effettuata la visita preventiva viola l'art. 18 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 ed è esposto a sanzione penale (arresto o ammenda ai sensi dell'art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs. 81/08). L'onere è in capo al datore di lavoro, non al medico competente, il quale tuttavia ha l'obbligo di segnalare al datore le inadempienze riscontrate (art. 25 co. 1 lett. f D.Lgs. 81/08).