Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Glossario

Visita periodica

Risposta rapida

Lettura ~1 min
La visita periodica è la visita medica del lavoro effettuata con la cadenza prevista dal protocollo sanitario in base ai rischi della mansione. Di norma è annuale, ma può avere periodicità diversa (es. biennale per i lavoratori notturni, quinquennale per i videoterminalisti). Serve a verificare nel tempo l'assenza di controindicazioni e a monitorare l'evoluzione di eventuali condizioni cliniche correlate al lavoro. Si conclude con un giudizio di idoneità.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 c. 2 lett. b) (periodicità stabilita dal protocollo sanitario o, in assenza di indicazione, annuale). Periodicità specifiche: biennale per i lavoratori notturni (art. 41 c. 3 e D.Lgs. 66/2003, art. 14); quinquennale o biennale per i videoterminalisti in base all'età e alle prescrizioni oculistiche (art. 176 D.Lgs. 81/08); periodicità ridotte per esposizioni a cancerogeni, biologici, rumore, vibrazioni secondo i Titoli specifici.

Periodicità e flessibilità

La periodicità di norma è annuale, salvo indicazione diversa del medico competente nel protocollo sanitario (art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08). Per i lavoratori addetti a videoterminali la periodicità è quinquennale (biennale per chi ha compiuto 50 anni o ha prescrizioni ottiche). Per i lavoratori notturni è biennale. Il medico competente può anticipare la visita periodica in qualsiasi momento qualora emergano condizioni di salute rilevanti correlate ai rischi lavorativi.

Contenuto della visita

  • Anamnesi lavorativa aggiornata e raccolta di eventuali disturbi correlati ai rischi
  • Esame obiettivo generale e specifico per il rischio monitorato
  • Esami strumentali e di laboratorio previsti dal protocollo sanitario (es. audiometria, spirometria, emocromo)
  • Valutazione degli aggiornamenti della cartella sanitaria e di rischio
  • Espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica aggiornato

Contesto pratico

Programmata dall'azienda d'intesa con il medico competente; può svolgersi in studio o on-site. Le visite avvengono durante l'orario di lavoro e a carico del datore di lavoro. La mancata convocazione nei termini previsti dal protocollo costituisce inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Termini correlati

Normativa specifica

Esplora tutti i contenuti correlati

Voci correlate del glossario

Esplora tutti i contenuti correlati

Servizi e approfondimenti

Domande frequenti

Cosa succede se il datore di lavoro non convoca il lavoratore per la visita periodica?
Il mancato rispetto delle scadenze del protocollo sanitario costituisce inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 18 co. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08 (obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste). Il datore di lavoro che non organizza le visite periodiche è esposto a sanzione penale (art. 55 D.Lgs. 81/08). Eventuali infortuni o malattie professionali sopravvenuti in assenza di sorveglianza regolare aggravano significativamente la sua responsabilità civile e penale.
Con quale frequenza va effettuata la visita periodica?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del tipo e del livello di rischio. In assenza di indicazione specifica è annuale (art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08). Per i videoterminalisti è quinquennale (biennale per over 50 o con prescrizioni); per i lavoratori notturni è biennale. Il medico può anticipare la visita se emergono condizioni di salute rilevanti.
La visita periodica può essere effettuata in azienda?
Sì. La visita periodica può svolgersi presso lo studio del medico competente o direttamente in azienda (on-site), in locali idonei messi a disposizione dal datore di lavoro. In entrambi i casi avviene durante l'orario di lavoro e a spese aziendali, senza oneri per il lavoratore.
Il lavoratore può rifiutarsi di partecipare alla visita periodica?
No. Il lavoratore è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal protocollo sanitario (art. 20 co. 2 lett. i D.Lgs. 81/08). Il rifiuto ingiustificato costituisce inadempimento degli obblighi di sicurezza e può influire sul giudizio di idoneità, con possibili conseguenze sul rapporto di lavoro.
Chi convoca il lavoratore per la visita periodica?
Il datore di lavoro è responsabile di organizzare le visite periodiche, in coordinamento con il medico competente e nel rispetto delle scadenze del protocollo sanitario. In pratica, la convocazione viene spesso curata direttamente dal medico competente per conto dell'azienda, ma la responsabilità dell'adempimento rimane in capo al datore di lavoro.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 2 lett. b (visita medica periodica)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 176 (sorveglianza sanitaria per lavoratori VDT)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 20 co. 2 lett. i (obblighi del lavoratore)
  4. D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532 e D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – art. 14 (sorveglianza sanitaria lavoratori notturni)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali