Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 c. 2 lett. b) (periodicità stabilita dal protocollo sanitario o, in assenza di indicazione, annuale). Periodicità specifiche: biennale per i lavoratori notturni (art. 41 c. 3 e D.Lgs. 66/2003, art. 14); quinquennale o biennale per i videoterminalisti in base all'età e alle prescrizioni oculistiche (art. 176 D.Lgs. 81/08); periodicità ridotte per esposizioni a cancerogeni, biologici, rumore, vibrazioni secondo i Titoli specifici.
Periodicità e flessibilità
La periodicità di norma è annuale, salvo indicazione diversa del medico competente nel protocollo sanitario (art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08). Per i lavoratori addetti a videoterminali la periodicità è quinquennale (biennale per chi ha compiuto 50 anni o ha prescrizioni ottiche). Per i lavoratori notturni è biennale. Il medico competente può anticipare la visita periodica in qualsiasi momento qualora emergano condizioni di salute rilevanti correlate ai rischi lavorativi.
Contenuto della visita
- Anamnesi lavorativa aggiornata e raccolta di eventuali disturbi correlati ai rischi
- Esame obiettivo generale e specifico per il rischio monitorato
- Esami strumentali e di laboratorio previsti dal protocollo sanitario (es. audiometria, spirometria, emocromo)
- Valutazione degli aggiornamenti della cartella sanitaria e di rischio
- Espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica aggiornato
Contesto pratico
Programmata dall'azienda d'intesa con il medico competente; può svolgersi in studio o on-site. Le visite avvengono durante l'orario di lavoro e a carico del datore di lavoro. La mancata convocazione nei termini previsti dal protocollo costituisce inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sorveglianza sanitaria.