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Cartella sanitaria e di rischio

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La cartella sanitaria e di rischio è il documento individuale che il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. Contiene anamnesi, esami eseguiti, giudizi di idoneità, dati di esposizione ai rischi della mansione e informazioni rilevanti per la salute lavorativa. È coperta da segreto professionale e non è accessibile al datore di lavoro; può essere informatizzata nel rispetto delle norme privacy e di sicurezza informatica.

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Definizione normativa

L'art. 25 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 obbliga il medico competente a «istituire, anche tramite l'uso di sistemi informativi, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria». La struttura della cartella è disciplinata dall'Allegato 3A del medesimo decreto.

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: art. 25 c. 1 lett. c) (obbligo del medico competente di istituire e aggiornare la cartella), Allegato 3A (struttura e contenuto della cartella). Il trattamento dei dati sanitari è soggetto al GDPR (Reg. UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il periodo di conservazione obbligatorio dopo la cessazione del rapporto di lavoro è di almeno 10 anni, salvo rischi cancerogeni (40 anni, art. 243 c. 1 D.Lgs. 81/08).

Contenuto obbligatorio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08)

  • Dati identificativi del lavoratore e dati aziendali
  • Anamnesi lavorativa: mansioni svolte e rischi professionali presenti e passati
  • Anamnesi personale e familiare, abitudini voluttuarie
  • Risultati degli esami strumentali e di laboratorio (audiometria, spirometria, emocromo, ecc.)
  • Giudizi di idoneità espressi dal medico competente nel tempo
  • Dati di esposizione ai rischi lavorativi (livelli di rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.)
  • Note cliniche rilevanti per la salute lavorativa (nel rispetto del segreto professionale)

Chi è coinvolto

  • Medico competente: istituisce, aggiorna e custodisce la cartella (art. 25 co. 1 lett. c); la consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto
  • Lavoratore: ha diritto di accedere ai propri dati (art. 15 GDPR; art. 25 co. 1 lett. d D.Lgs. 81/08) e riceve copia alla cessazione
  • Datore di lavoro: non ha accesso ai dati sanitari individuali; conserva solo il giudizio di idoneità
  • INAIL: in caso di malattia professionale o alla scadenza del periodo di conservazione, la cartella è inviata all'INAIL (art. 25 co. 1 lett. c, ultimo periodo D.Lgs. 81/08)

Contesto pratico

Custodita presso lo studio del medico o l'unità produttiva con misure adeguate di sicurezza fisica e informatica; in caso di subentro del medico competente va consegnata al medico subentrante. Può essere in formato cartaceo o digitale (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). In caso di cessazione dell'impresa il medico competente consegna le cartelle all'INAIL per la conservazione.

Esempi pratici

  • Lavoratore esposto a rumore per 15 anni: la cartella documenta i risultati audiometrici annuali, la progressione dell'udito nel tempo e i giudizi di idoneità successivi; è prova documentale fondamentale in caso di richiesta di malattia professionale all'INAIL.
  • Cessazione del rapporto di lavoro: il medico competente consegna al lavoratore la copia della cartella e, per esposizioni a cancerogeni, la conserva per 40 anni prima di trasmetterla all'INAIL (art. 243 co. 1 D.Lgs. 81/08).
  • Cambio del medico competente: la cartella va trasferita al medico subentrante; il datore di lavoro facilita il trasferimento ma non ne conosce il contenuto clinico.

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Domande frequenti

Cosa succede alla cartella sanitaria quando il lavoratore cambia datore di lavoro?
Quando il rapporto di lavoro cessa, il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08). La cartella originale resta in custodia al medico competente per il periodo minimo di 10 anni (40 anni per esposizioni a cancerogeni, art. 243 D.Lgs. 81/08). Il nuovo datore di lavoro, se nomina un medico competente, può richiedere al lavoratore di condividere le informazioni rilevanti per continuare la sorveglianza sanitaria, ma non ha diritto di accedere direttamente alla cartella del precedente medico competente.
Qual è la differenza tra cartella sanitaria e giudizio di idoneità?
La cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08) è il documento integrale e riservato, custodito dal medico competente, che contiene anamnesi, risultati degli esami, dati di esposizione e note cliniche: è coperta da segreto professionale e non è accessibile al datore di lavoro. Il giudizio di idoneità (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) è invece l'atto formale che il medico estrae dalla valutazione clinica: non contiene diagnosi, è consegnato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro e indica solo l'idoneità alla mansione specifica con eventuali prescrizioni.
Il datore di lavoro può accedere alla cartella sanitaria del lavoratore?
No. La cartella sanitaria e di rischio è coperta dal segreto professionale del medico competente (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro non ha accesso ai dati sanitari individuali dei lavoratori. Può ricevere solo il giudizio di idoneità alla mansione, che non riporta diagnosi cliniche.
Per quanto tempo va conservata la cartella sanitaria?
Il D.Lgs. 81/08 prevede una conservazione minima di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25 c. 1 lett. c). Per i lavoratori esposti a cancerogeni o mutageni il termine si allunga a 40 anni (art. 243 c. 1). Al termine, la cartella deve essere consegnata all'INAIL.
Il lavoratore può consultare la propria cartella sanitaria?
Sì. Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati sanitari contenuti nella cartella (diritto di accesso ex art. 15 GDPR; art. 25 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/08). Il medico competente è tenuto a fornirne copia su richiesta.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 25 co. 1 lett. c) e d) (cartella sanitaria)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Allegato 3A (contenuto cartella sanitaria)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 243 co. 1 (conservazione 40 anni per cancerogeni)
  4. Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, art. 15 (diritto di accesso dell'interessato)

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