Definizione normativa
L'art. 25 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 obbliga il medico competente a «istituire, anche tramite l'uso di sistemi informativi, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria». La struttura della cartella è disciplinata dall'Allegato 3A del medesimo decreto.
Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: art. 25 c. 1 lett. c) (obbligo del medico competente di istituire e aggiornare la cartella), Allegato 3A (struttura e contenuto della cartella). Il trattamento dei dati sanitari è soggetto al GDPR (Reg. UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il periodo di conservazione obbligatorio dopo la cessazione del rapporto di lavoro è di almeno 10 anni, salvo rischi cancerogeni (40 anni, art. 243 c. 1 D.Lgs. 81/08).
Contenuto obbligatorio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08)
- Dati identificativi del lavoratore e dati aziendali
- Anamnesi lavorativa: mansioni svolte e rischi professionali presenti e passati
- Anamnesi personale e familiare, abitudini voluttuarie
- Risultati degli esami strumentali e di laboratorio (audiometria, spirometria, emocromo, ecc.)
- Giudizi di idoneità espressi dal medico competente nel tempo
- Dati di esposizione ai rischi lavorativi (livelli di rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.)
- Note cliniche rilevanti per la salute lavorativa (nel rispetto del segreto professionale)
Chi è coinvolto
- Medico competente: istituisce, aggiorna e custodisce la cartella (art. 25 co. 1 lett. c); la consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto
- Lavoratore: ha diritto di accedere ai propri dati (art. 15 GDPR; art. 25 co. 1 lett. d D.Lgs. 81/08) e riceve copia alla cessazione
- Datore di lavoro: non ha accesso ai dati sanitari individuali; conserva solo il giudizio di idoneità
- INAIL: in caso di malattia professionale o alla scadenza del periodo di conservazione, la cartella è inviata all'INAIL (art. 25 co. 1 lett. c, ultimo periodo D.Lgs. 81/08)
Contesto pratico
Custodita presso lo studio del medico o l'unità produttiva con misure adeguate di sicurezza fisica e informatica; in caso di subentro del medico competente va consegnata al medico subentrante. Può essere in formato cartaceo o digitale (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). In caso di cessazione dell'impresa il medico competente consegna le cartelle all'INAIL per la conservazione.
Esempi pratici
- Lavoratore esposto a rumore per 15 anni: la cartella documenta i risultati audiometrici annuali, la progressione dell'udito nel tempo e i giudizi di idoneità successivi; è prova documentale fondamentale in caso di richiesta di malattia professionale all'INAIL.
- Cessazione del rapporto di lavoro: il medico competente consegna al lavoratore la copia della cartella e, per esposizioni a cancerogeni, la conserva per 40 anni prima di trasmetterla all'INAIL (art. 243 co. 1 D.Lgs. 81/08).
- Cambio del medico competente: la cartella va trasferita al medico subentrante; il datore di lavoro facilita il trasferimento ma non ne conosce il contenuto clinico.