Definizione normativa
L'art. 41 D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria senza fornirne una definizione lessicale esplicita al co. 1, ma ne individua le componenti: essa comprende «la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica» e le successive tipologie di visita elencate al co. 2. L'art. 2 co. 1 lett. m) D.Lgs. 81/08 definisce la «prevenzione» come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno»; la sorveglianza sanitaria ne è strumento specifico in capo al medico competente.
Norma di riferimento
D.Lgs. 81/08, art. 41 (disciplina completa della sorveglianza sanitaria e tipologie di visita); art. 25 co. 1 lett. b) (obbligo del medico competente di programmare la sorveglianza tramite protocollo sanitario); art. 18 co. 1 lett. g) (obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori alle visite nelle scadenze previste); art. 20 co. 2 lett. i) (obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari). Norme speciali per rischi specifici: rumore (art. 185 – Titolo VIII Capo II), vibrazioni (art. 202 – Capo III), agenti chimici (art. 229 – Titolo IX Capo I), cancerogeni e mutageni (art. 242 – Capo II), amianto (art. 259 – Capo III), agenti biologici (art. 279 – Titolo X), videoterminali (art. 176 – Titolo VII), lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, art. 14).
Tipologie di visita medica (art. 41 co. 2 D.Lgs. 81/08)
- Visita preventiva — prima dell'adibizione alla mansione a rischio
- Visita periodica — a cadenza stabilita dal protocollo sanitario (di norma annuale o biennale)
- Visita su richiesta — su richiesta del lavoratore, se correlata a rischi professionali
- Visita in occasione di cambio mansione — prima della nuova adibizione
- Visita alla cessazione del rapporto — per i lavoratori esposti a rischi particolari
- Visita dopo assenza — dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
- Visita precedente la ripresa — per verificare l'idoneità al rientro
Contesto pratico
Attivata dal datore di lavoro su indicazione del medico competente; le visite si svolgono in orario di lavoro e a carico aziendale. Il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo; il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari e influire sul giudizio di idoneità.
Rischi che attivano l'obbligo
L'obbligo di sorveglianza sanitaria è collegato a rischi specifici individuati dal DVR: esposizione a rumore (Titolo VIII Capo II), vibrazioni (Capo III), campi elettromagnetici (Capo IV), radiazioni ottiche artificiali (Capo V), agenti chimici pericolosi (Titolo IX Capo I), agenti cancerogeni e mutageni (Capo II), amianto (Capo III), agenti biologici (Titolo X), lavoro notturno, uso prolungato di videoterminali (art. 176) e altri rischi indicati negli Allegati del decreto.
Esito: il giudizio di idoneità
Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 co. 6): idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.
Esempi pratici
- Lavoratore addetto a macchine rumorose (LEX,8h > 85 dB): il datore di lavoro nomina il medico competente; quest'ultimo predispone un protocollo sanitario che prevede visita preventiva prima dell'adibizione e visite periodiche annuali con audiometria tonale (Titolo VIII, Capo II, D.Lgs. 81/08).
- Impiegato videoterminale > 20 h/settimana (art. 176 D.Lgs. 81/08):sorveglianza sanitaria biennale (o quinquennale per lavoratori over 50) con esame oftalmologico; il medico può prescrivere occhiali correttivi a carico del datore di lavoro.
- Lavoratore assente per malattia oltre 60 giorni: prima del rientro il datore di lavoro deve far effettuare la visita di idoneità (art. 41 co. 2 lett. e-ter), anche se il lavoratore non è soggetto ad altri tipi di sorveglianza ordinaria.