Definizione normativa
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce una definizione esplicita in un unico articolo, ma la figura emerge dagli artt. 2 co. 1 lett. h), 25, 38, 39 e 40: il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi previsti dall'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. L'art. 2 co. 1 lett. h) lo definisce come «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».
Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 2 co. 1 lett. h), 25, 38, 39, 40, 41, Allegati 3A e 3B.
Requisiti e titoli (art. 38 D.Lgs. 81/08)
Il medico competente deve possedere una delle seguenti specializzazioni: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro; autorizzazione di cui all'art. 55 D.Lgs. 277/91. Deve aggiornarsi continuamente e risultare nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Salute (art. 38 co. 4 D.Lgs. 81/08).
Obblighi e funzioni (art. 25 D.Lgs. 81/08)
- Collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41)
- Istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
- Consegnare copia della cartella al lavoratore e al datore di lavoro alla cessazione
- Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi connessi alla mansione
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione (art. 35)
- Trasmettere i dati sanitari aggregati all'INAIL tramite Allegato 3B
Contesto pratico
È nominato dal datore di lavoro nei casi in cui dalla valutazione dei rischi emerga obbligo di sorveglianza sanitaria. Può operare come libero professionista, dipendente aziendale o convenzionato con struttura sanitaria. La nomina deve essere comunicata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Autonomia tecnico-professionale
Il medico competente opera in piena autonomia tecnico-professionale (art. 39 co. 1 D.Lgs. 81/08): i giudizi di idoneità, i protocolli sanitari e le indicazioni preventive non possono essere condizionati da scelte organizzative o economiche del datore di lavoro. Eventuali pressioni indebite configurano illeciti disciplinari e penali.
Esempi pratici
- Azienda manifatturiera con esposizione a rumore: il medico competente, dopo aver letto il DVR, predispone un protocollo sanitario che include audiometria annuale per i lavoratori che superano 80 dB(A) di LEX,8h; esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e li comunica per iscritto al datore di lavoro.
- Ufficio con videoterminali: il medico competente valuta se i lavoratori superano le 20 ore settimanali di uso di VDT (art. 176 D.Lgs. 81/08); se sì, attiva visite biennali con esame oftalmologico incluso nel protocollo sanitario.
- Riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08): il medico competente presenta i dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, propone eventuali variazioni al protocollo e segnala le misure preventive da adottare.