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Medico competente

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Il medico competente è il professionista sanitario, in possesso dei titoli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, predispone il protocollo sanitario, effettua le visite mediche del lavoro ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica. Opera in piena autonomia tecnico-professionale, custodisce le cartelle sanitarie e di rischio, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e trasmette annualmente all'INAIL i dati aggregati (Allegato 3B). Deve essere iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero della Salute e mantenere la formazione continua in medicina del lavoro.

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Definizione normativa

Il D.Lgs. 81/08 non fornisce una definizione esplicita in un unico articolo, ma la figura emerge dagli artt. 2 co. 1 lett. h), 25, 38, 39 e 40: il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi previsti dall'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. L'art. 2 co. 1 lett. h) lo definisce come «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 2 co. 1 lett. h), 25, 38, 39, 40, 41, Allegati 3A e 3B.

Requisiti e titoli (art. 38 D.Lgs. 81/08)

Il medico competente deve possedere una delle seguenti specializzazioni: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro; autorizzazione di cui all'art. 55 D.Lgs. 277/91. Deve aggiornarsi continuamente e risultare nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Salute (art. 38 co. 4 D.Lgs. 81/08).

Obblighi e funzioni (art. 25 D.Lgs. 81/08)

  • Collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41)
  • Istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
  • Consegnare copia della cartella al lavoratore e al datore di lavoro alla cessazione
  • Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi connessi alla mansione
  • Partecipare alla riunione periodica di prevenzione (art. 35)
  • Trasmettere i dati sanitari aggregati all'INAIL tramite Allegato 3B

Contesto pratico

È nominato dal datore di lavoro nei casi in cui dalla valutazione dei rischi emerga obbligo di sorveglianza sanitaria. Può operare come libero professionista, dipendente aziendale o convenzionato con struttura sanitaria. La nomina deve essere comunicata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Autonomia tecnico-professionale

Il medico competente opera in piena autonomia tecnico-professionale (art. 39 co. 1 D.Lgs. 81/08): i giudizi di idoneità, i protocolli sanitari e le indicazioni preventive non possono essere condizionati da scelte organizzative o economiche del datore di lavoro. Eventuali pressioni indebite configurano illeciti disciplinari e penali.

Esempi pratici

  • Azienda manifatturiera con esposizione a rumore: il medico competente, dopo aver letto il DVR, predispone un protocollo sanitario che include audiometria annuale per i lavoratori che superano 80 dB(A) di LEX,8h; esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e li comunica per iscritto al datore di lavoro.
  • Ufficio con videoterminali: il medico competente valuta se i lavoratori superano le 20 ore settimanali di uso di VDT (art. 176 D.Lgs. 81/08); se sì, attiva visite biennali con esame oftalmologico incluso nel protocollo sanitario.
  • Riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08): il medico competente presenta i dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, propone eventuali variazioni al protocollo e segnala le misure preventive da adottare.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra medico competente e medico del lavoro?
Il "medico del lavoro" è la specializzazione accademica (Specialità in Medicina del Lavoro), mentre il "medico competente" è il ruolo funzionale previsto dal D.Lgs. 81/08. Quasi sempre il medico competente è un medico del lavoro specializzato, ma per legge (art. 38 D.Lgs. 81/08) può accedere alla funzione anche chi possiede altri titoli equipollenti (docenza in medicina del lavoro, autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91). Il medico del lavoro può esercitare in ambito clinico, assicurativo o accademico senza essere necessariamente "medico competente" aziendale.
Chi può svolgere l'attività di medico competente?
Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, possono svolgere la funzione di medico competente: i medici specializzati in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; i medici con docenza in medicina del lavoro o materie equipollenti; i medici autorizzati ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 277/91; i medici in possesso del diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva con specifici requisiti aggiuntivi. In tutti i casi è richiesta l'iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Salute (art. 38 co. 4).
Quando il datore di lavoro è obbligato a nominare un medico competente?
L'obbligo di nominare il medico competente sorge ogni volta che dalla valutazione dei rischi (DVR) emerge la necessità di sorveglianza sanitaria, ovvero quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici: agenti chimici pericolosi, rumore oltre i valori di azione, vibrazioni, agenti biologici, amianto, lavoro notturno, uso prolungato di videoterminali e altri rischi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dai suoi Titoli specifici.
Il medico competente può rifiutarsi di esprimere un giudizio di idoneità su indicazione del datore di lavoro?
Sì. L'art. 39 co. 1 D.Lgs. 81/08 garantisce l'autonomia tecnico-professionale del medico competente: i giudizi di idoneità devono basarsi esclusivamente su criteri medico-scientifici e non su indicazioni del datore di lavoro. Qualsiasi pressione indebita configura una violazione di legge.
Quali titoli deve avere il medico competente?
Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, il medico competente deve possedere la specializzazione in medicina del lavoro (o equivalente riconosciuta), oppure la docenza in tale materia, o l'autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91. Deve essere iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero della Salute e aggiornarsi continuamente.
Il medico competente può lavorare per più aziende?
Sì. Il medico competente può svolgere la propria attività come libero professionista per più aziende, come dipendente di una struttura sanitaria convenzionata o come lavoratore dipendente aziendale. In tutti i casi mantiene piena autonomia tecnico-professionale e deve rispettare gli obblighi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 2 co. 1 lett. h), artt. 25, 38, 39, 40, 41
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 35 (riunione periodica di prevenzione)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 40 co. 1 (comunicazione annuale dati sanitari aggregati all'INAIL – Allegato 3B)
  4. D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 – art. 55 (titoli equipollenti medico competente)
  5. Ministero della Salute – Elenco nazionale medici competenti

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