Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 40 (comunicazione del medico competente all'INAIL) e Allegato 3B (schema del modello). La trasmissione è telematica tramite portale INAIL; il termine di invio indicato dall'INAIL è generalmente il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'omessa o tardiva trasmissione è sanzionata ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.
Contesto pratico
Trasmesso telematicamente tramite portale INAIL dal medico competente, distinto per ciascuna posizione assicurativa INAIL (PAT) dell'azienda assistita. I dati sono aggregati e anonimi: non riportano informazioni individuali sui lavoratori. Vengono utilizzati dall'INAIL per monitorare la prevalenza di patologie professionali e pianificare attività ispettive.
Contenuto del modello Allegato 3B
- Dati identificativi del medico competente e dell'azienda (PAT INAIL, codice ATECO)
- Numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel periodo di riferimento
- Rischi per cui è stata effettuata la sorveglianza (agenti fisici, chimici, biologici, ecc.)
- Tipologia e numero delle visite effettuate (preventive, periodiche, su richiesta)
- Esiti dei giudizi di idoneità (idonei, idonei con prescrizioni, temporaneamente inidonei, permanentemente inidonei)
- Numero di ricorsi presentati avverso i giudizi di idoneità
- Malattie professionali accertate o sospette segnalate nell'anno
Finalità epidemiologica e vigilanza
I dati aggregati trasmessi tramite Allegato 3B consentono a INAIL e alle autorità di vigilanza (ASL/AUSL, SPRESAL) di monitorare la prevalenza delle patologie correlate al lavoro a livello nazionale e di settore. Questi dati alimentano le statistiche nazionali sulle malattie professionali, orientano le attività ispettive e informano i piani pluriennali di prevenzione. La qualità e completezza dei dati trasmessi dipende dalla corretta tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio (Allegato 3A) e dall'aggiornamento del protocollo sanitario.