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Allegato 3B

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L'Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 è il modello attraverso cui il medico competente trasmette annualmente all'INAIL, in forma aggregata e anonima, i dati relativi alle attività di sorveglianza sanitaria svolte presso ciascuna azienda nell'anno solare precedente. La trasmissione avviene per via telematica tipicamente entro il primo trimestre dell'anno successivo e contribuisce al monitoraggio epidemiologico nazionale dei rischi professionali e delle malattie correlate al lavoro. È un adempimento autonomo del medico competente, non sostituito né duplicato da altri obblighi a carico del datore di lavoro: l'omessa o tardiva trasmissione è sanzionata amministrativamente. I dati riportati includono numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza, tipologia di rischio, esiti dei giudizi di idoneità e ricorsi presentati.

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Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 40 (comunicazione del medico competente all'INAIL) e Allegato 3B (schema del modello). La trasmissione è telematica tramite portale INAIL; il termine di invio indicato dall'INAIL è generalmente il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'omessa o tardiva trasmissione è sanzionata ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.

Contesto pratico

Trasmesso telematicamente tramite portale INAIL dal medico competente, distinto per ciascuna posizione assicurativa INAIL (PAT) dell'azienda assistita. I dati sono aggregati e anonimi: non riportano informazioni individuali sui lavoratori. Vengono utilizzati dall'INAIL per monitorare la prevalenza di patologie professionali e pianificare attività ispettive.

Contenuto del modello Allegato 3B

  • Dati identificativi del medico competente e dell'azienda (PAT INAIL, codice ATECO)
  • Numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel periodo di riferimento
  • Rischi per cui è stata effettuata la sorveglianza (agenti fisici, chimici, biologici, ecc.)
  • Tipologia e numero delle visite effettuate (preventive, periodiche, su richiesta)
  • Esiti dei giudizi di idoneità (idonei, idonei con prescrizioni, temporaneamente inidonei, permanentemente inidonei)
  • Numero di ricorsi presentati avverso i giudizi di idoneità
  • Malattie professionali accertate o sospette segnalate nell'anno

Finalità epidemiologica e vigilanza

I dati aggregati trasmessi tramite Allegato 3B consentono a INAIL e alle autorità di vigilanza (ASL/AUSL, SPRESAL) di monitorare la prevalenza delle patologie correlate al lavoro a livello nazionale e di settore. Questi dati alimentano le statistiche nazionali sulle malattie professionali, orientano le attività ispettive e informano i piani pluriennali di prevenzione. La qualità e completezza dei dati trasmessi dipende dalla corretta tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio (Allegato 3A) e dall'aggiornamento del protocollo sanitario.

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Domande frequenti

Entro quando va trasmesso l'Allegato 3B?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 40) prevede la trasmissione annuale all'INAIL. In base alle indicazioni operative INAIL, il termine è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. I dati si riferiscono alle attività di sorveglianza sanitaria svolte nell'anno solare precedente.
Chi è responsabile della trasmissione dell'Allegato 3B?
La responsabilità della trasmissione è del medico competente, non del datore di lavoro. È un adempimento autonomo del medico previsto dall'art. 40 D.Lgs. 81/08. L'omessa trasmissione espone il medico competente a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto.
I dati dell'Allegato 3B sono riservati?
Sì. I dati trasmessi tramite Allegato 3B sono aggregati e anonimi: non consentono l'identificazione dei singoli lavoratori. Non vi è accesso del datore di lavoro ai dati sanitari individuali, che restano coperti dal segreto professionale del medico competente (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/08).
Qual è la differenza tra Allegato 3A e Allegato 3B?
L'Allegato 3A (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08) è la cartella sanitaria e di rischio del singolo lavoratore: documento individuale e riservato, custodito dal medico competente, che contiene anamnesi, esami clinici, giudizi di idoneità e dati di esposizione professionale. L'Allegato 3B è il modello aggregato e anonimo che il medico competente trasmette annualmente all'INAIL (art. 40 D.Lgs. 81/08): riepiloga a livello aziendale il numero di lavoratori sorvegliati, le tipologie di rischio, gli esiti dei giudizi e le malattie segnalate, senza riportare dati identificativi individuali.
L'Allegato 3B si applica a qualsiasi azienda con medico competente?
L'Allegato 3B è trasmesso dal medico competente per ogni azienda in cui svolge attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'obbligo riguarda tutte le aziende in cui è stata nominata la figura del medico competente, indipendentemente dal settore o dalla dimensione. Se il medico competente cessa il rapporto con l'azienda nel corso dell'anno, trasmette l'Allegato 3B per il periodo di effettivo incarico.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 40 (comunicazione MC all'INAIL)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Allegato 3B (schema modello trasmissione dati)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 58 co. 1 lett. a) (sanzioni per omessa trasmissione)

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