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Mansione a rischio

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Una mansione si definisce a rischio quando, sulla base della valutazione dei rischi documentata nel DVR, espone il lavoratore a fattori di rischio (chimici, fisici, biologici, organizzativi, ergonomici, posturali o psicosociali) tali da richiedere specifiche misure di prevenzione, formazione mirata, addestramento, fornitura di DPI e attivazione della sorveglianza sanitaria. La presenza di una o più mansioni a rischio è uno dei presupposti normativi per la nomina obbligatoria del medico competente e per la definizione di un protocollo sanitario personalizzato sui rischi effettivamente presenti. La qualifica di mansione a rischio è sempre riferita all'attività concretamente svolta, non solo alla denominazione contrattuale, e va riesaminata ad ogni modifica organizzativa o tecnologica.

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Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi nel DVR), art. 41 c. 1 (obbligo di sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio). Norme speciali per i rischi specifici: Titolo VI (MMC, artt. 167–171), Titolo VII (VDT, artt. 172–179), Titolo VIII (agenti fisici: rumore art. 185, vibrazioni art. 202, campi EM art. 211, radiazioni ottiche art. 218), Titolo IX (chimici art. 229, cancerogeni art. 242, biologici art. 279), Titolo X (biologici artt. 279–286).

Contesto pratico

Esempi: mulettista (rischio investimento, postura, rumore), operatore VDT oltre 20 h/settimana, addetto MMC, lavoratore notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 14), esposto a rumore oltre 80 dB(A), vibrazioni mano-braccio o corpo intero, agenti chimici pericolosi, cancerogeni, agenti biologici gruppo 2–4. La qualifica di mansione a rischio va sempre rapportata ai dati di esposizione effettiva, non solo alla denominazione contrattuale.

Criteri per identificare una mansione a rischio

  • Esposizione a rischi fisici — rumore LEX,8h > 80 dB(A), vibrazioni mano-braccio A(8) > 2,5 m/s², corpo intero > 0,5 m/s² (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
  • Esposizione a agenti chimici pericolosi — concentrazioni superiori ai VLEP dell'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08
  • Esposizione a agenti cancerogeni o mutageni — qualsiasi esposizione non eliminabile, Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08
  • Esposizione a agenti biologici gruppo 2-4 — Titolo X D.Lgs. 81/08
  • Movimentazione manuale dei carichi — superamento dei valori indicativi del Titolo VI e indice NIOSH
  • Uso di videoterminali — oltre 20 ore settimanali nette (art. 173 D.Lgs. 81/08)
  • Lavoro notturno — secondo la definizione dell'art. 1 D.Lgs. 66/2003

Implicazioni per il protocollo sanitario

La presenza di mansioni a rischio nel DVR obbliga il medico competente a predisporre un protocollo sanitario personalizzato (art. 25 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08), che declina per ciascuna mansione le tipologie di visita (preventiva, periodica, su richiesta) e gli accertamenti strumentali e di laboratorio correlati al rischio specifico. Il protocollo sanitario e la classificazione delle mansioni a rischio devono essere riesaminati ad ogni aggiornamento del DVR (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08) e discussi annualmente nella riunione periodica di prevenzione (art. 35 D.Lgs. 81/08).

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Domande frequenti

La qualifica di mansione a rischio cambia se il lavoratore cambia sede o contratto?
La qualifica di mansione a rischio è determinata dall'esposizione effettiva ai rischi lavorativi, non dalla denominazione contrattuale o dalla sede. Se un lavoratore si trasferisce in una sede diversa o cambia contratto ma continua a svolgere la stessa attività con gli stessi rischi, la mansione rimane a rischio e la sorveglianza sanitaria prosegue senza interruzione. Viceversa, se cambia mansione e la nuova attività non espone a rischi che attivano la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (art. 29 D.Lgs. 81/08) e il medico competente adeguare il protocollo sanitario.
Qual è la differenza tra mansione a rischio e mansione pericolosa?
La "mansione a rischio" è un concetto normativo del D.Lgs. 81/08: indica la mansione che, sulla base del DVR (art. 28), espone il lavoratore a rischi specifici per la salute tali da attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41) e richiedere la nomina del medico competente. Una "mansione pericolosa" è una locuzione generica che può indicare qualsiasi attività con rischi di infortuni o danni; non tutte le mansioni pericolose generano obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rischio di caduta dall'alto non attiva di per sé la sorveglianza, a meno che non vi siano rischi sanitari specifici correlati).
Come si stabilisce se una mansione è a rischio?
La qualifica di mansione a rischio emerge dalla valutazione dei rischi documentata nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro, con la collaborazione di RSPP e medico competente, analizza le attività svolte, i fattori di esposizione e li confronta con i valori limite o le soglie di obbligo previste dalla normativa specifica (es. 80 dB(A) per il rumore, 20 ore/settimana per i VDT).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte le mansioni a rischio?
Sì, per le mansioni per cui la normativa prevede espressamente la sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/08), e su richiesta del lavoratore per quelle per cui la sorveglianza è correlata ai rischi professionali valutati (art. 41 c. 1 lett. b). Non tutte le mansioni a rischio generano automaticamente obbligo di sorveglianza: dipende dalla norma specifica applicabile.
La nomina del medico competente è obbligatoria se c'è almeno una mansione a rischio?
Sì. Quando il DVR evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria per almeno un lavoratore, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente (art. 18 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/08). L'obbligo non è legato al numero di dipendenti, ma alla presenza di rischi che richiedono sorveglianza.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 28 (valutazione di tutti i rischi)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 41 co. 1 (sorveglianza sanitaria per mansioni a rischio)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Titolo VIII (agenti fisici), Titolo IX (agenti chimici), Titolo X (agenti biologici)

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