Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VII (artt. 172–179) e Allegato XXXIV. L'art. 173 definisce "videoterminalista"; l'art. 176 disciplina la sorveglianza sanitaria con le periodicità specifiche. Le pause obbligatorie sono previste dall'art. 175. La soglia delle 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni, è il discrimine per l'applicazione dell'intero titolo.
Contesto pratico
Si applica anche allo smart working e al telelavoro quando ricorrono le condizioni di esposizione (circolare INL e Ministero del Lavoro sul lavoro agile). La valutazione della postazione deve considerare schermo, tastiera, mouse, sedia, piano di lavoro, illuminazione e riflessi, secondo i requisiti minimi dell'Allegato XXXIV.
Requisiti della postazione VDT (Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08)
- Schermo: caratteri ben definiti, senza sfarfallio, orientabile e inclinabile; distanza visiva consigliata 50–70 cm
- Tastiera: separata dallo schermo, inclinabile, con superficie opaca per evitare riflessi
- Piano di lavoro: dimensioni sufficienti, superficie poco riflettente, altezza regolabile o adeguata alla statura
- Sedile: stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile; poggiapiedi su richiesta del lavoratore
- Illuminazione: contrasto adeguato tra schermo e ambiente; assenza di riflessi abbaglianti; luce artificiale non in asse con lo schermo
- Pause: 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT (art. 175 D.Lgs. 81/08)
Sorveglianza sanitaria specifica (art. 176 D.Lgs. 81/08)
Il medico competente effettua la visita medica comprensiva di valutazione della funzione visiva e, se necessario, prescrive occhiali correttivi specifici per la distanza videoterminale (a carico del datore di lavoro). La periodicità è quinquennale per i lavoratori senza problemi, biennale per over 50 o con prescrizioni oculistiche (art. 176 co. 3 D.Lgs. 81/08). Il lavoratore può richiedere una visita in qualsiasi momento in caso di disturbi visivi o muscolo-scheletrici correlati al lavoro.