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Videoterminalista

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È videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Rientra nella sorveglianza sanitaria del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, con visita medica comprensiva di valutazione della funzione visiva. La periodicità è quinquennale e biennale per i soggetti sopra i 50 anni o con prescrizioni. Sono previste pause obbligatorie (15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo).

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Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VII (artt. 172–179) e Allegato XXXIV. L'art. 173 definisce "videoterminalista"; l'art. 176 disciplina la sorveglianza sanitaria con le periodicità specifiche. Le pause obbligatorie sono previste dall'art. 175. La soglia delle 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni, è il discrimine per l'applicazione dell'intero titolo.

Contesto pratico

Si applica anche allo smart working e al telelavoro quando ricorrono le condizioni di esposizione (circolare INL e Ministero del Lavoro sul lavoro agile). La valutazione della postazione deve considerare schermo, tastiera, mouse, sedia, piano di lavoro, illuminazione e riflessi, secondo i requisiti minimi dell'Allegato XXXIV.

Requisiti della postazione VDT (Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08)

  • Schermo: caratteri ben definiti, senza sfarfallio, orientabile e inclinabile; distanza visiva consigliata 50–70 cm
  • Tastiera: separata dallo schermo, inclinabile, con superficie opaca per evitare riflessi
  • Piano di lavoro: dimensioni sufficienti, superficie poco riflettente, altezza regolabile o adeguata alla statura
  • Sedile: stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile; poggiapiedi su richiesta del lavoratore
  • Illuminazione: contrasto adeguato tra schermo e ambiente; assenza di riflessi abbaglianti; luce artificiale non in asse con lo schermo
  • Pause: 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT (art. 175 D.Lgs. 81/08)

Sorveglianza sanitaria specifica (art. 176 D.Lgs. 81/08)

Il medico competente effettua la visita medica comprensiva di valutazione della funzione visiva e, se necessario, prescrive occhiali correttivi specifici per la distanza videoterminale (a carico del datore di lavoro). La periodicità è quinquennale per i lavoratori senza problemi, biennale per over 50 o con prescrizioni oculistiche (art. 176 co. 3 D.Lgs. 81/08). Il lavoratore può richiedere una visita in qualsiasi momento in caso di disturbi visivi o muscolo-scheletrici correlati al lavoro.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro deve valutare la postazione VDT del lavoratore in smart working?
Sì. Le disposizioni del Titolo VII D.Lgs. 81/08 si applicano anche ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile o in telelavoro quando ricorrono le condizioni di esposizione (uso sistematico di VDT per almeno 20 ore/settimana). Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le informazioni sui requisiti minimi della postazione (Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08) e garantire la sorveglianza sanitaria. In mancanza di un'ispezione diretta della postazione remota, è prassi consolidata utilizzare checklist di autovalutazione condivise con il lavoratore e il medico competente.
Un lavoratore che usa il PC meno di 20 ore la settimana è videoterminalista?
No. La normativa (art. 173 D.Lgs. 81/08) qualifica come videoterminalista solo chi utilizza il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali nette, dedotte le pause. Chi lavora al PC per meno tempo non è soggetto alla sorveglianza sanitaria specifica del Titolo VII, anche se può essere sottoposto a sorveglianza per altri rischi presenti nella mansione.
Con quale frequenza il videoterminalista è soggetto a visita medica?
La periodicità è quinquennale per i lavoratori senza particolari problemi, biennale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni o che presentino prescrizioni oculistiche (art. 176 c. 3 D.Lgs. 81/08). Il medico competente può stabilire una periodicità diversa in base alle condizioni individuali.
Lo smart worker è considerato videoterminalista?
Sì, se lavora al videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali nette, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione. Gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 si applicano anche al lavoro agile e al telelavoro.
Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali da PC al videoterminalista?
Sì, ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 81/08, se la visita del medico competente accerta la necessità di correzione visiva specifica per il lavoro al VDT, il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi di correzione speciali (occhiali) a proprie spese. Il lavoratore non deve sostenere alcun costo per gli occhiali prescritti ai fini della sorveglianza sanitaria.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Titolo VII, artt. 172–179 (lavoratori ai videoterminali)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 173 (definizione videoterminalista – soglia 20 h/settimana)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 176 (sorveglianza sanitaria e periodicità VDT)
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 177 (dispositivi di correzione visiva speciali a carico del datore di lavoro)
  5. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Allegato XXXIV (requisiti minimi postazione VDT)

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