Cosa dice la norma
Il Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i videoterminali. In particolare:
- Art. 172 — campo di applicazione ed esclusioni.
- Art. 173, c. 1 lett. c) — definizione di videoterminalista: chi utilizza VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali nette di lavoro.
- Art. 174 — obblighi del datore di lavoro (valutazione dei rischi, requisiti postazione).
- Art. 175, c. 1 — diritto a pausa di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi al VDT, non cumulabile a inizio o fine turno.
- Art. 176 — sorveglianza sanitaria: visita preventiva e periodica (quinquennale fino a 50 anni; biennale oltre i 50 anni o in presenza di prescrizioni).
- Art. 177, c. 2 — fornitura di ausili visivi specifici a carico del datore di lavoro quando prescritti dal medico competente.
- Art. 178–179 — informazione, formazione e consultazione.
A chi si applica
Ai lavoratori che superano la soglia delle 20 ore settimanali medie al VDT. Non si applica a chi utilizza il VDT solo occasionalmente.
Obblighi pratici
- Valutazione ergonomica della postazione.
- Pause di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo.
- Sorveglianza sanitaria periodica (di norma quinquennale, biennale sopra i 50 anni o con prescrizioni).
- Eventuale fornitura di ausili visivi specifici (lenti) se necessari per la mansione.
Cosa fa il medico competente
Esegue visita medica e oftalmologica, esprime il giudizio di idoneità e prescrive eventuali ausili visivi specifici per la mansione.
Sanzioni / conseguenze
Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 prevede un regime sanzionatorio specifico per i videoterminali:
- Art. 68, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500 per violazione degli obblighi di valutazione del rischio (art. 174), delle pause (art. 175) e della fornitura di ausili visivi (art. 177).
- Art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 — arresto da tre a sei mesi o ammenda per omessa sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti soggetti all’obbligo ex art. 176.
Sanzioni correlate
- Mancata sorveglianza sanitaria — videoterminalisti non sottoposti.
- Mancata visita medica del lavoratore
Sentenze rilevanti
Per pronunce su soglia 20 ore, smart working e ausili visivi consulta ildatabase sentenze Cassazione.