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Normativa

Videoterminali (VDT)

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Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 disciplina l'uso dei videoterminali. È considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza il VDT per almeno 20 ore settimanali medie. Per tali lavoratori è prevista sorveglianza sanitaria, con periodicità definita dal medico competente e possibile prescrizione di lenti correttive specifiche.

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Cosa dice la norma

Il Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i videoterminali. In particolare:

  • Art. 172 — campo di applicazione ed esclusioni.
  • Art. 173, c. 1 lett. c) — definizione di videoterminalista: chi utilizza VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali nette di lavoro.
  • Art. 174 — obblighi del datore di lavoro (valutazione dei rischi, requisiti postazione).
  • Art. 175, c. 1 — diritto a pausa di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi al VDT, non cumulabile a inizio o fine turno.
  • Art. 176 — sorveglianza sanitaria: visita preventiva e periodica (quinquennale fino a 50 anni; biennale oltre i 50 anni o in presenza di prescrizioni).
  • Art. 177, c. 2 — fornitura di ausili visivi specifici a carico del datore di lavoro quando prescritti dal medico competente.
  • Art. 178–179 — informazione, formazione e consultazione.

A chi si applica

Ai lavoratori che superano la soglia delle 20 ore settimanali medie al VDT. Non si applica a chi utilizza il VDT solo occasionalmente.

Obblighi pratici

  • Valutazione ergonomica della postazione.
  • Pause di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo.
  • Sorveglianza sanitaria periodica (di norma quinquennale, biennale sopra i 50 anni o con prescrizioni).
  • Eventuale fornitura di ausili visivi specifici (lenti) se necessari per la mansione.

Cosa fa il medico competente

Esegue visita medica e oftalmologica, esprime il giudizio di idoneità e prescrive eventuali ausili visivi specifici per la mansione.

Sanzioni / conseguenze

Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 prevede un regime sanzionatorio specifico per i videoterminali:

  • Art. 68, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500 per violazione degli obblighi di valutazione del rischio (art. 174), delle pause (art. 175) e della fornitura di ausili visivi (art. 177).
  • Art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 — arresto da tre a sei mesi o ammenda per omessa sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti soggetti all’obbligo ex art. 176.

Vedi sanzioni mancata sorveglianza sanitaria.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su soglia 20 ore, smart working e ausili visivi consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Le lenti sono a carico dell'azienda?
Sì: ai sensi dell'art. 177 comma 2 D.Lgs. 81/2008, quando il medico competente prescrive ausili visivi specifici per la mansione al VDT (lenti correttive), la fornitura è a carico del datore di lavoro.
Anche lo smart working rientra nella sorveglianza VDT?
Sì: le ore svolte in lavoro agile al videoterminale concorrono al computo della soglia delle 20 ore settimanali. Le tutele del Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172–179) restano applicabili indipendentemente dalla sede di lavoro.
Le pause sono cumulabili a inizio o fine turno?
No: ai sensi dell'art. 175 comma 1 D.Lgs. 81/2008, la pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore continuative al VDT deve essere effettiva e non può essere cumulata a inizio o fine turno né sostituita da altra interruzione.
Con quale periodicità va effettuata la visita per videoterminalisti?
Ai sensi dell'art. 176 comma 3 D.Lgs. 81/2008, la visita è quinquennale per i lavoratori fino a 50 anni e biennale per chi ha superato i 50 anni o ha prescrizioni. Il medico competente può modificare la periodicità nel protocollo sanitario in base al rischio specifico.
Chi è considerato videoterminalista ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Ai sensi dell'art. 173 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, è videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste.
Il rischio ergonomico da videoterminale va incluso nel DVR?
Sì: ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei videoterminalisti, compresi quelli ergonomici, posturali e visivi, e inserirli nel DVR con le misure di prevenzione adottate. Il medico competente collabora a questa valutazione nell'ambito degli obblighi ex art. 25 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo VII (artt. 172–179) — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. INAIL — Videoterminali e sorveglianza sanitaria — Portale istituzionale INAIL
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Sicurezza sul lavoro — Circolari e linee guida ministeriali
  4. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo D.Lgs. 81/08 — Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009

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