Cosa dice la norma
L’art. 41, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo II, Capo III) collega la sorveglianza sanitaria ai rischi individuati dal DVR e ai casi imposti dalla legge. Altri Titoli del Testo Unico specificano i contenuti per ciascun rischio: Titolo VI (artt. 167–171) movimentazione manuale carichi, Titolo VII (artt. 173–179) videoterminali, Titolo VIII (artt. 180–220) agenti fisici, Titolo IX (artt. 221–265) agenti chimici e cancerogeni, Titolo X (artt. 266–286) agenti biologici.
A chi si applica
Ai lavoratori esposti a rischi rilevanti per la salute. Non è un obbligo generalizzato per tutte le aziende: dipende da mansioni e rischi effettivi.
Esempi di mansioni soggette
- Videoterminalisti oltre soglia (Titolo VII).
- Movimentazione manuale carichi (Titolo VI).
- Esposti a rumore o vibrazioni oltre i livelli d’azione (Titolo VIII).
- Esposti ad agenti chimici, cancerogeni, biologici.
- Lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003).
- Mansioni a rischio per terzi: alcol ex Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 e droghe ex Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 (G.U. n. 236/2008).
Cosa fa l’azienda
Verifica il DVR, nomina il medico competente, definisce il protocollo sanitario ex art. 25, c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 e avvia le visite. Per la procedura operativa di attivazione vedi procedura di nomina.
Sanzioni / conseguenze
L’omissione della sorveglianza dovuta è sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza su quando scatta l’obbligo consulta il database sentenze Cassazione.
Cass. Sez. IV Pen. n. 18265/2023 ha ribadito che l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41, c. 1 D.Lgs. 81/08 sorge in presenza di rischio documentato nel DVR, indipendentemente dalle dimensioni aziendali: vedi Cass. n. 18265/2023.