Cosa dice la norma
Il protocollo sanitario trova il suo fondamento normativo nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare:
- Art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008 — il medico competente è obbligato a elaborare e aggiornare il protocollo sanitario sulla base dei rischi specifici individuati nel DVR (artt. 28–29), in collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP.
- Art. 41, c. 2 D.Lgs. 81/2008 — elenca le tipologie di visita che il protocollo può includere: preventiva (lett. a), periodica (lett. b), su richiesta del lavoratore (lett. c), precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni (lett. e-ter), in occasione di cambio mansione (lett. e-bis) e alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (lett. f).
- Art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008 — la periodicità delle visite è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire nell’ambito del protocollo una cadenza diversa, motivandola in base al rischio specifico e alle condizioni di salute del lavoratore.
- Art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008 — ogni aggiornamento del DVR conseguente a modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro comporta la revisione del protocollo sanitario, che deve rimanere coerente con la valutazione dei rischi vigente.
A chi si applica
A tutte le aziende soggette a sorveglianza sanitaria. Il protocollo è specifico per mansione e rischio: non esiste un «protocollo standard» generale.
Contenuti tipici
- Mansione e rischi associati.
- Visita medica generale e mirata al rischio.
- Esami strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ecc.).
- Esami di laboratorio dove indicati.
- Periodicità e criteri di aggiornamento.
Cosa fa l’azienda
Mette a disposizione DVR e ciclo produttivo, condivide con il medico le modifiche organizzative e rispetta le scadenze del protocollo. Per la procedura di nomina del medico competente vedi procedura di nomina.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa adozione del protocollo o l’inadempimento delle visite previste configura omissione di sorveglianza sanitaria, sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per casi su adeguatezza del protocollo e responsabilità del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione.