Cosa dice la norma
L’art. 25 attribuisce al medico competente la definizione e l’aggiornamento del protocollo sanitario, in collaborazione con il datore di lavoro. L’art. 41 ne è il riferimento per le tipologie di visita.
A chi si applica
A tutte le aziende soggette a sorveglianza sanitaria. Il protocollo è specifico per mansione e rischio: non esiste un «protocollo standard» generale.
Contenuti tipici
- Mansione e rischi associati.
- Visita medica generale e mirata al rischio.
- Esami strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ecc.).
- Esami di laboratorio dove indicati.
- Periodicità e criteri di aggiornamento.
Cosa fa l’azienda
Mette a disposizione DVR e ciclo produttivo, condivide con il medico le modifiche organizzative e rispetta le scadenze del protocollo.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa adozione del protocollo o l’inadempimento delle visite previste comporta le sanzioni della sorveglianza sanitaria omessa (artt. 55 e ss.).