Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Normativa

Protocollo Sanitario: Visite ed Esami per Mansione

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il protocollo sanitario è il documento, predisposto dal medico competente sulla base del DVR, che definisce per ciascuna mansione le visite mediche e gli esami strumentali necessari, con relative periodicità. È previsto dall'art. 25, c. 1 lett. b) e dall'art. 41, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed è strumento operativo della sorveglianza sanitaria in azienda.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

Il protocollo sanitario trova il suo fondamento normativo nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare:

  • Art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008 — il medico competente è obbligato a elaborare e aggiornare il protocollo sanitario sulla base dei rischi specifici individuati nel DVR (artt. 28–29), in collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP.
  • Art. 41, c. 2 D.Lgs. 81/2008 — elenca le tipologie di visita che il protocollo può includere: preventiva (lett. a), periodica (lett. b), su richiesta del lavoratore (lett. c), precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni (lett. e-ter), in occasione di cambio mansione (lett. e-bis) e alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti (lett. f).
  • Art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008 — la periodicità delle visite è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire nell’ambito del protocollo una cadenza diversa, motivandola in base al rischio specifico e alle condizioni di salute del lavoratore.
  • Art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008 — ogni aggiornamento del DVR conseguente a modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro comporta la revisione del protocollo sanitario, che deve rimanere coerente con la valutazione dei rischi vigente.

A chi si applica

A tutte le aziende soggette a sorveglianza sanitaria. Il protocollo è specifico per mansione e rischio: non esiste un «protocollo standard» generale.

Contenuti tipici

  • Mansione e rischi associati.
  • Visita medica generale e mirata al rischio.
  • Esami strumentali (audiometria, spirometria, visiotest, ecc.).
  • Esami di laboratorio dove indicati.
  • Periodicità e criteri di aggiornamento.

Cosa fa l’azienda

Mette a disposizione DVR e ciclo produttivo, condivide con il medico le modifiche organizzative e rispetta le scadenze del protocollo. Per la procedura di nomina del medico competente vedi procedura di nomina.

Sanzioni / conseguenze

L’omessa adozione del protocollo o l’inadempimento delle visite previste configura omissione di sorveglianza sanitaria, sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per casi su adeguatezza del protocollo e responsabilità del medico competente consulta ildatabase sentenze Cassazione.

Aggiornamenti recenti

Normativa di riferimento

Esplora tutti i contenuti correlati

Guide e risorse operative

Esplora tutti i contenuti correlati

Servizi e nomina

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Chi redige il protocollo sanitario ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Ai sensi dell'art. 25, c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008, il medico competente elabora il protocollo sanitario sulla base dei rischi specifici indicati nel DVR, in collaborazione con il datore di lavoro.
Il protocollo sanitario si aggiorna nel tempo?
Sì: il medico competente lo aggiorna ogni volta che cambiano mansioni, ciclo produttivo, rischi o organizzazione, in conformità all'art. 25, c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008.
Il protocollo vale per tutte le mansioni?
No: riguarda esclusivamente le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008. Le mansioni non esposte a rischi specifici non rientrano nel protocollo.
Con quale periodicità devono essere effettuate le visite?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo, in base al tipo e al livello di rischio. Ai sensi dell'art. 41, c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008, il medico può modificare la cadenza rispetto a quella standard, motivandolo.
Cosa succede se l'azienda non rispetta il protocollo sanitario?
L'inadempimento configura omissione di sorveglianza sanitaria, sanzionata ai sensi dell'art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda a carico del datore di lavoro.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 25 e 41 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo al D.Lgs. 81/2008 — Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009
  3. Circolare Ministero del Lavoro n. 34/1999 — sorveglianza sanitaria: criteri e struttura del protocollo — Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Direzione Generale Rapporti di Lavoro, 1999
  4. Ministero della Salute — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori: linee guida sul protocollo sanitario — Linee guida ministeriali su struttura e aggiornamento del protocollo sanitario
  5. INAIL — Protocollo sanitario e sorveglianza sanitaria — Portale istituzionale INAIL

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali