Definizione normativa
L'art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08 definisce l'oggetto della valutazione dei rischi: essa «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro». Il DVR è il documento scritto in cui tale valutazione è formalizzata, come prescritto dall'art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/08.
Riferimento normativo preciso
Art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DVR è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
Art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08: oggetto e portata della valutazione (tutti i rischi, incluso stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età).
Art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/08: contenuto obbligatorio del DVR (relazione, misure, programma di miglioramento, procedure, ruoli, firme).
Art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08: obbligo di aggiornamento entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche significative o infortuni rilevanti.
Art. 55 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: sanzione penale (arresto o ammenda) per omessa redazione o inadeguatezza del DVR.
Norma di riferimento
D.Lgs. 81/08, artt. 17, 28, 29.
Contenuto obbligatorio (art. 28 D.Lgs. 81/08)
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
- Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
- Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente
- Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
Obbligo non delegabile del datore di lavoro
La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17 co. 1 D.Lgs. 81/08). La delega di funzioni di cui all'art. 16 non si applica a questi adempimenti: il datore di lavoro ne risponde personalmente e penalmente in caso di omissione o inadeguatezza.
Contesto pratico
Redatto dal datore di lavoro con la collaborazione di RSPP e medico competente, sentito il RLS. Va custodito presso l'unità produttiva e aggiornato tempestivamente in occasione di modifiche organizzative, tecnologiche, infortuni rilevanti o su segnalazione del medico competente. L'omessa redazione o l'inadeguatezza del DVR costituisce reato contravvenzionale (art. 55 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08).
Relazione con la sorveglianza sanitaria
Il DVR è il documento fondamentale da cui il medico competente desume i rischi specifici di ciascuna mansione per costruire il protocollo sanitario. Senza un DVR aggiornato e adeguato, la sorveglianza sanitaria non può essere correttamente impostata. Le variazioni delle mansioni o dei livelli di rischio riportati nel DVR comportano la revisione del protocollo sanitario e l'eventuale ripetizione di visite mediche.
Esempi pratici
- Azienda artigiana con 3 dipendenti (falegnameria): obbligo di DVR completo che valuti almeno: esposizione a polveri di legno (rischio cancerogeno, Titolo IX Capo II), rumore, vibrazioni, rischi meccanici; il DVR attiva la sorveglianza sanitaria e il medico competente deve essere nominato.
- Studio professionale (2 dipendenti): DVR obbligatorio anche con un solo lavoratore subordinato; valuta stress lavoro-correlato, ergonomia VDT, microclima; se nessun rischio normato emerge, non è obbligatoria la nomina del medico competente.
- Aggiornamento dopo infortunio: un infortunio con assenza superiore a un giorno deve essere analizzato nel DVR; se emergono nuovi rischi, il DVR va aggiornato entro 30 giorni (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08) e il protocollo sanitario eventualmente rivisto dal medico competente.