Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Glossario

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l'elaborato obbligatorio in cui il datore di lavoro identifica, analizza e quantifica tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, definendo le misure di prevenzione e protezione, le procedure operative, i ruoli responsabili e il programma di miglioramento nel tempo. Costituisce il presupposto della sorveglianza sanitaria: dal DVR il medico competente desume i rischi specifici di ciascuna mansione e costruisce il protocollo sanitario. Va datato, sottoscritto e custodito presso l'unità produttiva, e aggiornato tempestivamente in occasione di modifiche organizzative, tecnologiche, di processo o di mansione, oltre che dopo infortuni significativi o segnalazioni del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Definizione normativa

L'art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08 definisce l'oggetto della valutazione dei rischi: essa «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro». Il DVR è il documento scritto in cui tale valutazione è formalizzata, come prescritto dall'art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/08.

Riferimento normativo preciso

Art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DVR è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
Art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08: oggetto e portata della valutazione (tutti i rischi, incluso stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età).
Art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/08: contenuto obbligatorio del DVR (relazione, misure, programma di miglioramento, procedure, ruoli, firme).
Art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08: obbligo di aggiornamento entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche significative o infortuni rilevanti.
Art. 55 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08: sanzione penale (arresto o ammenda) per omessa redazione o inadeguatezza del DVR.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08, artt. 17, 28, 29.

Contenuto obbligatorio (art. 28 D.Lgs. 81/08)

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
  • Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
  • Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente
  • Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

Obbligo non delegabile del datore di lavoro

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17 co. 1 D.Lgs. 81/08). La delega di funzioni di cui all'art. 16 non si applica a questi adempimenti: il datore di lavoro ne risponde personalmente e penalmente in caso di omissione o inadeguatezza.

Contesto pratico

Redatto dal datore di lavoro con la collaborazione di RSPP e medico competente, sentito il RLS. Va custodito presso l'unità produttiva e aggiornato tempestivamente in occasione di modifiche organizzative, tecnologiche, infortuni rilevanti o su segnalazione del medico competente. L'omessa redazione o l'inadeguatezza del DVR costituisce reato contravvenzionale (art. 55 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08).

Relazione con la sorveglianza sanitaria

Il DVR è il documento fondamentale da cui il medico competente desume i rischi specifici di ciascuna mansione per costruire il protocollo sanitario. Senza un DVR aggiornato e adeguato, la sorveglianza sanitaria non può essere correttamente impostata. Le variazioni delle mansioni o dei livelli di rischio riportati nel DVR comportano la revisione del protocollo sanitario e l'eventuale ripetizione di visite mediche.

Esempi pratici

  • Azienda artigiana con 3 dipendenti (falegnameria): obbligo di DVR completo che valuti almeno: esposizione a polveri di legno (rischio cancerogeno, Titolo IX Capo II), rumore, vibrazioni, rischi meccanici; il DVR attiva la sorveglianza sanitaria e il medico competente deve essere nominato.
  • Studio professionale (2 dipendenti): DVR obbligatorio anche con un solo lavoratore subordinato; valuta stress lavoro-correlato, ergonomia VDT, microclima; se nessun rischio normato emerge, non è obbligatoria la nomina del medico competente.
  • Aggiornamento dopo infortunio: un infortunio con assenza superiore a un giorno deve essere analizzato nel DVR; se emergono nuovi rischi, il DVR va aggiornato entro 30 giorni (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08) e il protocollo sanitario eventualmente rivisto dal medico competente.

Voci correlate

Normativa specifica

Voci correlate del glossario

Esplora tutti i contenuti correlati

Servizi e approfondimenti

Domande frequenti

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi, artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08) valuta i rischi propri dell'azienda per i propri lavoratori. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, art. 26 D.Lgs. 81/08) è invece redatto quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro (es. appalti): riguarda i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività delle diverse imprese presenti. Sono documenti distinti con scopi, presupposti e responsabili diversi.
Ogni azienda è obbligata ad avere il DVR?
Sì. Qualsiasi datore di lavoro che abbia almeno un lavoratore subordinato è obbligato a effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il DVR (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08). Per le micro-imprese con determinate caratteristiche era prevista la possibilità di autocertificazione, ma tale opzione è stata definitivamente soppressa: dal 1° giugno 2013 tutte le aziende devono redigere il DVR completo.
Con quale frequenza va aggiornato il DVR?
Il DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, dopo infortuni significativi, a seguito di esito della sorveglianza sanitaria, e ogniqualvolta i risultati della valutazione lo richiedano. L'aggiornamento deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08).
Chi firma il DVR?
Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, ove nominato, dal medico competente (art. 28 co. 2 D.Lgs. 81/08). La firma del RLS non è obbligatoria ma è buona prassi per attestarne la consultazione.
Il DVR deve essere consegnato all'ispettorato del lavoro?
No. Il DVR non va inviato agli enti di vigilanza, ma deve essere custodito presso l'unità produttiva ed esibito su richiesta agli organi di vigilanza (ASL/AUSL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, VV.FF.). La sua mancanza durante un'ispezione è reato contravvenzionale punito con arresto o ammenda.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 28 (oggetto e contenuto del DVR)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 29 (modalità di effettuazione e aggiornamento)
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 55 co. 1 lett. a) (sanzioni per omessa redazione)
  5. Commissione Consultiva Permanente – Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali