Cosa dice la norma
Gli artt. 17, 28 e 29 disciplinano la valutazione dei rischi e il DVR. L’art. 25, c. 1, lett. a) prevede la collaborazione del medico competente al processo valutativo e alla predisposizione delle misure di tutela.
A chi si applica
A tutte le aziende che hanno nominato il medico competente. Il contributo è obbligatorio e va documentato.
Cosa fa il medico competente
- Esamina rischi per la salute (chimici, fisici, biologici, ergonomici, psicosociali).
- Identifica mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
- Definisce e aggiorna il protocollo sanitario.
- Propone misure di prevenzione e protezione.
Cosa fa l’azienda
Coinvolge il medico nelle fasi di redazione e aggiornamento del DVR. Inserisce nel DVR riferimenti al protocollo sanitario e ai sopralluoghi effettuati.
Sanzioni / conseguenze
La mancata collaborazione è sanzionata dall’art. 58 del Testo Unico. La carenza nel DVR ricade sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 55 e ss.