Cosa dice la norma
L’art. 17, c. 1, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede la designazione del RSPP quale obbligo non delegabile del datore di lavoro, mentre l’art. 17, c. 1, lett. a) pone a carico del datore di lavoro — personalmente e in modo non delegabile — la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.
L’art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/2008 specifica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, inclusi quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e allo stress lavoro-correlato ex art. 28, c. 1. L’art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008 impone l’aggiornamento del DVR in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
L’art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
A chi si applica
A tutte le aziende che hanno nominato il medico competente. Il contributo è obbligatorio e va documentato.
Cosa fa il medico competente
- Esamina rischi per la salute (chimici, fisici, biologici, ergonomici, psicosociali).
- Identifica mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
- Definisce e aggiorna il protocollo sanitario.
- Propone misure di prevenzione e protezione.
Cosa fa l’azienda
Coinvolge il medico nelle fasi di redazione e aggiornamento del DVR, incluse le sezioni dedicate ai rischi da stress lavoro-correlato (art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/08) e alla tutela delle lavoratrici madri ex art. 11 D.Lgs. 151/2001. Inserisce nel DVR riferimenti al protocollo sanitario e ai verbali di sopralluogo effettuati, rendendo tracciabile il contributo del medico competente.
Sanzioni / conseguenze
La mancata collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. La carenza nella redazione o aggiornamento del DVR ricade sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 55, c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Un DVR redatto senza il contributo del medico competente può essere dichiarato inadeguato dall’organo di vigilanza in sede di ispezione.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su collaborazione del medico al DVR e responsabilità datoriale consulta ildatabase sentenze Cassazione.