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Normativa

Ruolo del Medico Competente nel DVR

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Il medico competente, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il suo contributo riguarda i rischi per la salute, l'identificazione delle mansioni soggette a sorveglianza sanitaria e la definizione del protocollo sanitario.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

L’art. 17, c. 1, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede la designazione del RSPP quale obbligo non delegabile del datore di lavoro, mentre l’art. 17, c. 1, lett. a) pone a carico del datore di lavoro — personalmente e in modo non delegabile — la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.

L’art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/2008 specifica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, inclusi quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e allo stress lavoro-correlato ex art. 28, c. 1. L’art. 29, c. 3 D.Lgs. 81/2008 impone l’aggiornamento del DVR in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

L’art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

A chi si applica

A tutte le aziende che hanno nominato il medico competente. Il contributo è obbligatorio e va documentato.

Cosa fa il medico competente

  • Esamina rischi per la salute (chimici, fisici, biologici, ergonomici, psicosociali).
  • Identifica mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
  • Definisce e aggiorna il protocollo sanitario.
  • Propone misure di prevenzione e protezione.

Cosa fa l’azienda

Coinvolge il medico nelle fasi di redazione e aggiornamento del DVR, incluse le sezioni dedicate ai rischi da stress lavoro-correlato (art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/08) e alla tutela delle lavoratrici madri ex art. 11 D.Lgs. 151/2001. Inserisce nel DVR riferimenti al protocollo sanitario e ai verbali di sopralluogo effettuati, rendendo tracciabile il contributo del medico competente.

Sanzioni / conseguenze

La mancata collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. La carenza nella redazione o aggiornamento del DVR ricade sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 55, c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Un DVR redatto senza il contributo del medico competente può essere dichiarato inadeguato dall’organo di vigilanza in sede di ispezione.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su collaborazione del medico al DVR e responsabilità datoriale consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Il medico competente firma il DVR?
Non è prevista la firma del medico competente sul DVR, ma deve esserci evidenza documentale della sua collaborazione alla valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. La collaborazione si documenta con verbali di riunione, pareri scritti e il protocollo sanitario.
Quando va coinvolto il medico competente nel DVR?
Sempre: l'art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi. Il coinvolgimento è obbligatorio in fase di prima redazione e di ogni aggiornamento, in particolare per i rischi sanitari (chimici, fisici, biologici, ergonomici, psicosociali).
Cosa serve fornire al medico competente per la collaborazione al DVR?
DVR vigente e versioni precedenti, ciclo produttivo, mansionari, dati sugli infortuni e le malattie professionali, risultati di misurazioni ambientali (rumore, polveri, ecc.), schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e ogni altra informazione utile alla valutazione dei rischi per la salute.
Cosa succede se il medico competente non viene coinvolto nel DVR?
La mancata collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi è sanzionata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il DVR redatto senza il coinvolgimento del medico può essere considerato inadeguato dagli organi di vigilanza.
Il medico competente può richiedere integrazioni al DVR?
Sì: ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008, il medico competente collabora attivamente e può segnalare al datore di lavoro la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi in caso di nuovi rischi emergenti dalla sorveglianza sanitaria o dal sopralluogo nei luoghi di lavoro.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 17, 25 c. 1 lett. a), 28, 29 e 58 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. INAIL — Valutazione dei rischi: guida operativa — inail.it — Portale istituzionale
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Sicurezza sul lavoro — Circolari e linee guida ministeriali

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