Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Normativa

Lavoratrici Madri — Tutele e Sorveglianza Sanitaria

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) tutela le lavoratrici in gravidanza, puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto) e allattamento. Vieta l'adibizione a lavori pericolosi/faticosi/insalubri (Allegati A e B), impone valutazione dei rischi specifica (art. 11) e prevede l'eventuale spostamento di mansione o astensione anticipata.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità, G.U. n. 96/2001 — S.O. n. 93) costituisce il riferimento normativo principale. In particolare:

  • Art. 6 — divieto di adibizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A e B, dall’inizio della gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto; per l’allattamento il divieto si estende ai rischi specificamente connessi (Allegato C).
  • Art. 11 — obbligo di valutazione specifica dei rischi per la maternità inserita nel DVR (ex art. 28 D.Lgs. 81/2008) e comunicazione dei risultati alla lavoratrice e al RLS.
  • Art. 12 — spostamento di mansione: se la mansione è incompatibile con la gravidanza o il puerperio, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice a mansione diversa, previa valutazione del medico competente.
  • Art. 17 — astensione anticipata: disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro su istanza della lavoratrice o d’ufficio quando le condizioni di lavoro pregiudicano la salute della donna o del nascituro.
  • Art. 22 — divieto di lavoro notturno dalla gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio.

A chi si applica

A tutte le lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio o allattamento, dipendenti o equiparate.

Obblighi pratici

  • Valutazione dei rischi specifica (art. 11 D.Lgs. 151/2001) inserita nel DVR.
  • Comunicazione del datore di lavoro alla lavoratrice e al RLS sui rischi.
  • Eventuale spostamento di mansione o astensione anticipata.
  • Tutela fino al compimento di 7 mesi del bambino (puerperio).

Cosa fa il medico competente

Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’art. 11 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il medico competente:

  • Collabora alla valutazione specifica dei rischi per la maternità (agenti fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale carichi, ergonomia) da inserire nel DVR ex art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/08.
  • Indica le misure di tutela adeguate e, se la mansione risulta incompatibile con la gravidanza o il puerperio, propone lo spostamento di mansione ex art. 12 D.Lgs. 151/2001 con emissione del relativo giudizio di idoneità.
  • Effettua le visite mediche periodiche e su richiesta della lavoratrice durante tutta la durata della gravidanza e del puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto ex art. 6, c. 1 D.Lgs. 151/2001), nel rispetto del protocollo sanitario.
  • Segnala all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove necessario, le condizioni che potrebbero richiedere l’astensione anticipata ex art. 17 D.Lgs. 151/2001.

Sanzioni / conseguenze

La violazione del divieto di adibizione a mansioni pericolose (art. 6 D.Lgs. 151/2001) è punita ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 151/2001 con arresto fino a sei mesi o ammenda. L’omessa valutazione specifica dei rischi per la maternità nel DVR (art. 11 D.Lgs. 151/2001) è riconducibile alla sanzione di cui all’art. 55, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per casi su spostamento mansione e astensione anticipata consulta ildatabase sentenze Cassazione.

Aggiornamenti recenti

Normativa e adempimenti

Esplora tutti i contenuti correlati

Guide e glossario

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Da quando scatta la tutela per la lavoratrice in gravidanza?
La tutela scatta dall'inizio della gravidanza. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 151/2001, dal momento in cui la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro scattano i divieti di adibizione a mansioni pericolose (Allegati A e B) e l'obbligo di valutazione specifica del rischio ex art. 11.
Chi dispone l'astensione anticipata dal lavoro?
Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 151/2001, l'astensione anticipata rispetto all'inizio del congedo di maternità è disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro su istanza della lavoratrice (o d'ufficio su segnalazione del medico aziendale) quando le condizioni di lavoro o ambientali pregiudicano la salute della donna o del nascituro.
Quanto dura la tutela del puerperio?
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 151/2001, il divieto di adibizione a lavori pericolosi/faticosi/insalubri si estende fino a 7 mesi dopo il parto. Per le lavoratrici in allattamento, la tutela si applica per i rischi specificamente connessi all'allattamento entro il primo anno di vita del bambino.
Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR in caso di gravidanza?
Sì: ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 151/2001 e dell'art. 28 comma 3 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro — anche in assenza di lavoratrici in stato di gravidanza — deve inserire nel DVR la valutazione specifica dei rischi per la maternità (agenti fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale carichi, ergonomia) e aggiornarla quando si verifica una gravidanza.
Il medico competente ha un ruolo specifico per le lavoratrici madri?
Sì: il medico competente collabora alla valutazione dei rischi per la maternità ex art. 11 D.Lgs. 151/2001, indica le misure di tutela adeguate e, ove necessario, può proporre al datore di lavoro lo spostamento di mansione o l'astensione. Sulla base delle sue indicazioni, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari.
Quali rischi devono essere valutati specificatamente per la maternità nel DVR?
Ai sensi dell'art. 11, c. 1 D.Lgs. 151/2001 e dell'Allegato C dello stesso decreto, il DVR deve includere la valutazione dei rischi fisici (es. lavoro su macchine vibranti, posture affaticanti), chimici (es. agenti cancerogeni ex art. 242 D.Lgs. 81/08, solventi, pesticidi), biologici (agenti classificati ex Titolo X D.Lgs. 81/08), ergonomici (es. movimentazione manuale carichi) e psicosociali (es. stress lavoro-correlato). I lavori elencati nell'Allegato A al D.Lgs. 151/2001 sono vietati in assoluto per le lavoratrici in gravidanza.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — artt. 6, 11, 12, 17, 22 e Allegati A e B — Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 — S.O. n. 93
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 28 e 41 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  3. Ministero del Lavoro — Circolare n. 43/1999 (tutela maternità) — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  4. EUR-Lex — Direttiva 92/85/CEE (sicurezza e salute lavoratrici gestanti) — Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 348 del 28 novembre 1992

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali