Cosa dice la norma
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità, G.U. n. 96/2001 — S.O. n. 93) costituisce il riferimento normativo principale. In particolare:
- Art. 6 — divieto di adibizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A e B, dall’inizio della gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto; per l’allattamento il divieto si estende ai rischi specificamente connessi (Allegato C).
- Art. 11 — obbligo di valutazione specifica dei rischi per la maternità inserita nel DVR (ex art. 28 D.Lgs. 81/2008) e comunicazione dei risultati alla lavoratrice e al RLS.
- Art. 12 — spostamento di mansione: se la mansione è incompatibile con la gravidanza o il puerperio, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice a mansione diversa, previa valutazione del medico competente.
- Art. 17 — astensione anticipata: disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro su istanza della lavoratrice o d’ufficio quando le condizioni di lavoro pregiudicano la salute della donna o del nascituro.
- Art. 22 — divieto di lavoro notturno dalla gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio.
A chi si applica
A tutte le lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio o allattamento, dipendenti o equiparate.
Obblighi pratici
- Valutazione dei rischi specifica (art. 11 D.Lgs. 151/2001) inserita nel DVR.
- Comunicazione del datore di lavoro alla lavoratrice e al RLS sui rischi.
- Eventuale spostamento di mansione o astensione anticipata.
- Tutela fino al compimento di 7 mesi del bambino (puerperio).
Cosa fa il medico competente
Ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’art. 11 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il medico competente:
- Collabora alla valutazione specifica dei rischi per la maternità (agenti fisici, chimici, biologici, movimentazione manuale carichi, ergonomia) da inserire nel DVR ex art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/08.
- Indica le misure di tutela adeguate e, se la mansione risulta incompatibile con la gravidanza o il puerperio, propone lo spostamento di mansione ex art. 12 D.Lgs. 151/2001 con emissione del relativo giudizio di idoneità.
- Effettua le visite mediche periodiche e su richiesta della lavoratrice durante tutta la durata della gravidanza e del puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto ex art. 6, c. 1 D.Lgs. 151/2001), nel rispetto del protocollo sanitario.
- Segnala all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove necessario, le condizioni che potrebbero richiedere l’astensione anticipata ex art. 17 D.Lgs. 151/2001.
Sanzioni / conseguenze
La violazione del divieto di adibizione a mansioni pericolose (art. 6 D.Lgs. 151/2001) è punita ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 151/2001 con arresto fino a sei mesi o ammenda. L’omessa valutazione specifica dei rischi per la maternità nel DVR (art. 11 D.Lgs. 151/2001) è riconducibile alla sanzione di cui all’art. 55, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
- Mancata sorveglianza sanitaria
- Mancato aggiornamento del DVR — valutazione rischi maternità non aggiornata.
Sentenze rilevanti
Per casi su spostamento mansione e astensione anticipata consulta ildatabase sentenze Cassazione.