Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi
L’art. 25 del D.Lgs. 81/08 individua tra gli obblighi del medico competente la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria. Si tratta di una collaborazione qualificata, che porta nel processo valutativo competenze cliniche e di igiene del lavoro indispensabili a leggere i rischi nella loro dimensione sanitaria. Il medico non sostituisce il datore di lavoro né il RSPP, ma ne integra le competenze.
Quando il medico interviene sul DVR
L’intervento del medico è dovuto fin dalla prima stesura del DVR per le aziende soggette a sorveglianza sanitaria, e va rinnovato a ogni revisione significativa: nuovi processi produttivi, nuove sostanze, riorganizzazioni, infortuni o quasi infortuni significativi, segnalazioni di disturbi correlati al lavoro. Anche un cambio di indirizzo o l’apertura di una nuova sede impongono di rivedere la valutazione, con il contributo del medico competente.
Sopralluoghi e conoscenza diretta degli ambienti
La collaborazione si basa sulla conoscenza diretta degli ambienti di lavoro, che il medico acquisisce attraverso il sopralluogo annuale e attraverso eventuali visite aggiuntive. Il sopralluogo non è una mera formalità: è il momento in cui il medico osserva le postazioni, parla con i lavoratori, raccoglie elementi che alimentano il giudizio professionale. Le risultanze del sopralluogo vanno verbalizzate e tenute a disposizione dei lavoratori e degli organi di vigilanza.
Riunione periodica e contributo annuale
Nelle aziende con più di 15 dipendenti la riunione periodica annuale, prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08, è il momento istituzionale in cui il medico presenta l’andamento della sorveglianza sanitaria, illustra le risultanze dei sopralluoghi e propone eventuali aggiornamenti del protocollo. Anche nelle aziende sotto soglia è utile mantenere un confronto strutturato almeno annuale tra datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.
Coerenza tra DVR e protocollo sanitario
Il protocollo sanitario discende dal DVR: a ogni rischio identificato che attiva la sorveglianza sanitaria deve corrispondere un programma di accertamenti coerente. L’assenza di tale coerenza è uno dei rilievi più frequenti nelle ispezioni: ad esempio un DVR che indica esposizione a rumore senza un programma audiometrico, o movimentazione manuale carichi senza valutazione del rachide. La collaborazione tra medico e RSPP serve proprio a evitare questo disallineamento.
Aggiornamenti e revisioni
Quando il medico rileva, nel corso dei sopralluoghi o delle visite, elementi che suggeriscono una modifica della valutazione dei rischi, ha il dovere di segnalarli al datore di lavoro e al RSPP. Possono essere problemi ergonomici di postazioni specifiche, rischi emergenti, esposizioni non considerate. La revisione del DVR che ne consegue può comportare aggiornamenti del protocollo sanitario, modifiche alle misure di prevenzione e nuove formazioni mirate.
Documentazione della collaborazione
È opportuno che la collaborazione sia tracciabile: nomina del medico richiamata nel DVR, indicazione delle date dei sopralluoghi, verbali della riunione periodica, protocollo sanitario allegato. Questa documentazione, oltre a essere utile in caso di ispezione, valorizza il lavoro svolto e costruisce nel tempo una memoria storica utile ai successivi aggiornamenti.