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Glossario

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona designata dal datore di lavoro per coordinare il SPP aziendale. Possiede titoli di studio e formazione specifica previsti dall'art. 32 D.Lgs. 81/08. Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, individua le misure di sicurezza, propone i programmi di formazione e partecipa alla riunione periodica. Può essere interno o esterno e in alcune piccole imprese può coincidere con il datore di lavoro (RSPP-DL).

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Definizione normativa

L'art. 2 co. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 definisce il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». L'art. 31 co. 1 D.Lgs. 81/08 stabilisce che in ogni azienda deve essere organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); il relativo responsabile è l'RSPP.

Norma di riferimento

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: art. 31 (organizzazione del servizio di prevenzione e protezione), art. 32 (capacità e requisiti professionali dell'RSPP), art. 33 (compiti del SPP), art. 34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro – RSPP-DL). I requisiti formativi specifici sono dettagliati nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 8/2012).

Chi è coinvolto

  • Datore di lavoro: designa l'RSPP e ne risponde per il suo operato (art. 31 D.Lgs. 81/08); può coincidere con l'RSPP (art. 34)
  • Medico competente: collabora con l'RSPP nella valutazione dei rischi (art. 29 co. 1 D.Lgs. 81/08) e nella redazione del protocollo sanitario
  • RLS: viene consultato dall'RSPP preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione delle misure preventive e sulla formazione (art. 50 co. 1 D.Lgs. 81/08)
  • ASPP: addetto/i al SPP che supportano l'RSPP (art. 33 D.Lgs. 81/08)

Contesto pratico

Coopera con il medico competente nella definizione del protocollo sanitario e nelle attività di prevenzione (art. 29 c. 1). Può essere interno o esterno all'azienda. Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP (art. 34) solo in aziende rientranti nei limiti dimensionali e di rischio previsti dall'Allegato II del D.Lgs. 81/08, previo percorso formativo specifico.

Esempi pratici

  • PMI manifatturiera (20 dipendenti, settore legno): il datore di lavoro designa un RSPP esterno professionista. L'RSPP collabora con il MC per predisporre il DVR e il protocollo sanitario; partecipa alla riunione periodica annuale e propone gli aggiornamenti formativi.
  • Studio professionale (3 dipendenti): il titolare, previo corso di formazione (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011), può assumere direttamente la funzione di RSPP-DL (art. 34 D.Lgs. 81/08) se l'attività rientra nell'Allegato II.
  • Grande azienda (>300 dipendenti): obbligatoria la designazione di un RSPP interno dipendente dell'azienda, con team di ASPP (art. 31 co. 6 D.Lgs. 81/08).

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Normativa specifica

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra RSPP e medico competente?
L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, artt. 31-32 D.Lgs. 81/08) gestisce il sistema di prevenzione aziendale nel suo complesso: valuta i rischi, coordina le misure di sicurezza, propone la formazione e organizza le emergenze. Il medico competente (artt. 25 e 38 D.Lgs. 81/08) ha competenza esclusivamente sanitaria: effettua le visite mediche, esprime i giudizi di idoneità e predispone il protocollo sanitario. Le due figure collaborano nella valutazione dei rischi (art. 29 co. 1 D.Lgs. 81/08) e nella riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08).
Qual è la differenza tra RSPP interno ed esterno?
L'RSPP interno è un dipendente dell'azienda designato dal datore di lavoro; l'RSPP esterno è un professionista o una società con apposito contratto di servizio. Entrambi devono possedere i requisiti formativi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Il datore stesso può coincidere con l'RSPP (art. 34) solo in determinate categorie aziendali.
L'RSPP è responsabile penalmente degli infortuni sul lavoro?
Di norma l'RSPP non assume posizione di garanzia autonoma in materia di sicurezza: è un consulente del datore. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV) ha riconosciuto responsabilità concorrente dell'RSPP quando abbia fornito valutazioni errate o incomplete che abbiano contribuito causalmente all'evento lesivo.
Qual è la formazione obbligatoria per l'RSPP?
Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il percorso formativo per l'RSPP si articola in tre moduli: modulo A (28 ore, comune a tutti i settori) dedicato al quadro normativo, modulo B (da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO) sulle misure tecniche di prevenzione e protezione, e modulo C (24 ore) per le competenze gestionali e relazionali. Sono previsti aggiornamenti periodici di almeno 40 ore nel quinquennio. Il datore di lavoro che svolge direttamente l'attività di RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08) segue un percorso semplificato commisurato alla classe di rischio aziendale.
Come avviene la designazione dell'RSPP?
L'RSPP è designato dal datore di lavoro tramite atto scritto (art. 31 co. 1 D.Lgs. 81/08). La designazione può riguardare un dipendente interno o un professionista esterno, purché in possesso dei requisiti formativi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Non è richiesta l'iscrizione ad albi professionali specifici per l'RSPP: è sufficiente il possesso dei titoli di studio previsti e il completamento dei moduli formativi obbligatori. La designazione deve essere comunicata all'RLS.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 31 (organizzazione SPP)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 32 (capacità e requisiti RSPP)
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 33 (compiti del SPP)
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro)
  5. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Requisiti formativi RSPP e ASPP

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