Cosa dice la norma
L’articolo 18 D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, distinguendoli dagli obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e nomina del RSPP). Il comma 1 contiene oltre venti lettere; le più rilevanti per la sorveglianza sanitaria sono la lett. a), la lett. b) e la lett. g).
Art. 18 lett. a) — Nomina del medico competente
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto». L’obbligo scatta non in automatico ma in presenza di rischi che la norma assoggetta a sorveglianza (es. rumore, agenti chimici, videoterminali oltre soglia, movimentazione manuale, cancerogeni). Vedi anche la pagina obbligo di sorveglianza sanitaria.
Art. 18 lett. b) — DVR e misure di prevenzione
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio» e più in generale assicura che le misure di prevenzione emergenti dal DVR siano attuate. Il DVR, redatto ai sensi dell’art. 28, è prerequisito per individuare i rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria e, quindi, la nomina del medico competente. Vedi la paginaruolo del medico competente nel DVR.
Art. 18 lett. g) — Invio alle visite mediche
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico». Si tratta di un obbligo attivo: il datore non può limitarsi a rendere disponibile la visita, ma deve assicurare la partecipazione del lavoratore nelle scadenze stabilite nelprotocollo sanitario.
A chi si applica
A tutti i datori di lavoro pubblici e privati, e per quanto compatibile ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite (art. 18, c. 1, ultimo capoverso).
Obblighi pratici per le aziende
- Nominare il medico competente (lett. a) quando la valutazione dei rischi lo richiede.
- Fornire DPI idonei e formare al loro uso (lett. d).
- Affidare le mansioni tenendo conto delle capacità e dello stato di salute (lett. c).
- Inviare i lavoratori alle visite mediche previste dal protocollo (lett. g).
- Comunicare tempestivamente all’INAIL gli infortuni (lett. r).
- Consultare il RLS nei casi previsti (lett. o).
Cosa fa il medico competente
Collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell’attuazione delle misure preventive, secondo gli obblighi dell’art. 25. In particolare, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6) che il datore di lavoro è tenuto a rispettare (art. 18, c. 1, lett. bb).
Sanzioni / conseguenze
La violazione degli obblighi di cui all’art. 18 è sanzionata secondo gli artt. 55 e seguenti del Testo Unico. La mancata nomina del medico competente (lett. a) comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. d) D.Lgs. 81/2008. Per importi aggiornati si rinvia al testo vigente e alla paginasanzioni mancata nomina.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza su delega di funzioni e responsabilità del datore consulta ildatabase sentenze Cassazione.