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Normativa

Articolo 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del Datore di Lavoro

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L'art. 18 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi non delegabili e delegabili del datore di lavoro e del dirigente. Tra questi: nominare il medico competente quando dovuto, fornire DPI, informare e formare i lavoratori, attuare le misure di prevenzione, vigilare e adempiere a comunicazioni obbligatorie verso enti di vigilanza, INAIL e organi pubblici.

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Cosa dice la norma

L’articolo 18 D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, distinguendoli dagli obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e nomina del RSPP). Il comma 1 contiene oltre venti lettere; le più rilevanti per la sorveglianza sanitaria sono la lett. a), la lett. b) e la lett. g).

Art. 18 lett. a) — Nomina del medico competente

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto». L’obbligo scatta non in automatico ma in presenza di rischi che la norma assoggetta a sorveglianza (es. rumore, agenti chimici, videoterminali oltre soglia, movimentazione manuale, cancerogeni). Vedi anche la pagina obbligo di sorveglianza sanitaria.

Art. 18 lett. b) — DVR e misure di prevenzione

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio» e più in generale assicura che le misure di prevenzione emergenti dal DVR siano attuate. Il DVR, redatto ai sensi dell’art. 28, è prerequisito per individuare i rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria e, quindi, la nomina del medico competente. Vedi la paginaruolo del medico competente nel DVR.

Art. 18 lett. g) — Invio alle visite mediche

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro «invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico». Si tratta di un obbligo attivo: il datore non può limitarsi a rendere disponibile la visita, ma deve assicurare la partecipazione del lavoratore nelle scadenze stabilite nelprotocollo sanitario.

A chi si applica

A tutti i datori di lavoro pubblici e privati, e per quanto compatibile ai dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite (art. 18, c. 1, ultimo capoverso).

Obblighi pratici per le aziende

  • Nominare il medico competente (lett. a) quando la valutazione dei rischi lo richiede.
  • Fornire DPI idonei e formare al loro uso (lett. d).
  • Affidare le mansioni tenendo conto delle capacità e dello stato di salute (lett. c).
  • Inviare i lavoratori alle visite mediche previste dal protocollo (lett. g).
  • Comunicare tempestivamente all’INAIL gli infortuni (lett. r).
  • Consultare il RLS nei casi previsti (lett. o).

Cosa fa il medico competente

Collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell’attuazione delle misure preventive, secondo gli obblighi dell’art. 25. In particolare, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6) che il datore di lavoro è tenuto a rispettare (art. 18, c. 1, lett. bb).

Sanzioni / conseguenze

La violazione degli obblighi di cui all’art. 18 è sanzionata secondo gli artt. 55 e seguenti del Testo Unico. La mancata nomina del medico competente (lett. a) comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. d) D.Lgs. 81/2008. Per importi aggiornati si rinvia al testo vigente e alla paginasanzioni mancata nomina.

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Sentenze rilevanti

Per la giurisprudenza su delega di funzioni e responsabilità del datore consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

La nomina del medico competente è delegabile?
Ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, la nomina del medico competente rientra tra gli obblighi del datore di lavoro e può essere oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'art. 16, a differenza della valutazione dei rischi (art. 17) che è non delegabile.
Cosa prevede l'art. 18 lett. g) sull'invio alle visite mediche?
Il datore di lavoro ha l'obbligo attivo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo sanitario (art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/2008), non limitandosi a rendere disponibile la visita ma assicurandone l'effettuazione.
Il dirigente ha gli stessi obblighi del datore di lavoro?
Sì, ai sensi dell'art. 18, c. 1, ultimo capoverso D.Lgs. 81/2008, gli obblighi si applicano ai dirigenti nei limiti delle attribuzioni e competenze conferite loro dal datore di lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non nomina il medico competente?
Ai sensi dell'art. 55, c. 5, lett. d) D.Lgs. 81/2008, la mancata nomina del medico competente, quando obbligatoria, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro. Gli importi sono soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 306 D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro che delega la nomina del medico resta responsabile?
In caso di delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che ha delegato la nomina conserva l'obbligo di vigilanza sull'adempimento (art. 16, c. 3). In assenza di idonea delega, la responsabilità rimane integralmente a suo carico ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 18
  2. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 — decreto correttivo (modifica artt. 18 e 55)
  3. INAIL — Salute e sicurezza sul lavoro — Portale istituzionale
  4. Ispettorato Nazionale del Lavoro — Circolari su vigilanza e adempimenti datoriali — ispettorato.gov.it — Circolari e note operative su obblighi art. 18 D.Lgs. 81/08

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