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Sanzioni

Sanzioni per Mancata Formazione sulla Sicurezza: Cosa Rischia l'Azienda

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L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti sono obblighi del datore di lavoro (artt. 36-37 D.Lgs. 81/08) secondo i contenuti e la periodicità degli Accordi Stato-Regioni. Ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la violazione di tali obblighi comporta l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 a carico del datore di lavoro o del dirigente. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini (di norma 60–90 giorni) è possibile estinguere la contravvenzione pagando € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale).

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

La norma di riferimento

Artt. 36, 37 e 55 D.Lgs. 81/08; Accordi Stato-Regioni in materia di formazione: in particolare l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti, GU n. 8/2012), l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (aggiornamento formatori e RSPP, GU n. 193/2016) e l’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2019 (formazione preposti, GU n. 7/2020), integrati dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) in materia di obblighi del preposto.

Importo della sanzione e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la violazione degli obblighi di informazione e formazione (artt. 36–37) comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 a carico del datore di lavoro o del dirigente. Con la prescrizione ex D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni), la contravvenzione si estingue pagando un quarto del massimo edittale (€ 1.644,00).

Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)

La sanzione è di natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta, evitando il processo penale ove la regolarizzazione avvenga nei termini.

Chi è il soggetto sanzionato

Il datore di lavoro e, per le rispettive attribuzioni, il dirigente. Sanzioni autonome possono colpire il preposto inadempiente.

Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)

Il procedimento si attiva su iniziativa degli organi di vigilanza competenti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 81/08: le ATS/ASL per i profili sanitari (inclusa la verifica dell’integrazione formazione–sorveglianza sanitaria) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anche tramite i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), per i profili lavoristici. Il procedimento può scaturire anche da ispezione a seguito di infortunio o da segnalazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’organo accertante imparte la prescrizione ex D.Lgs. 758/94, assegna il termine di regolarizzazione (di norma 60–90 giorni) e, in caso di inadempienza, trasmette la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Come prevenire la violazione

  • Mappare obblighi formativi per ruolo e rischio.
  • Pianificare corsi base, aggiornamenti e addestramenti.
  • Conservare attestati e registri presenza.

Tempi di reazione consigliati

  • Entro 24-48 ore: bloccare le mansioni a rischio per i lavoratori privi di formazione valida.
  • Entro 7-15 giorni: programmare corsi base / aggiornamento conformi agli Accordi Stato-Regioni.
  • Entro 60-90 giorni (termine prescrizione): erogare i corsi mancanti, raccogliere attestati e regolarizzare ex D.Lgs. 758/94.
  • A regime: scadenzario formativo per ruolo (lavoratori 5 anni, dirigenti/preposti/RSPP secondo le rispettive periodicità).

Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione

Pur essendo il nostro focus la sorveglianza sanitaria, supportiamo il coordinamento tra medico, RSPP e formatore per allineare visite, esiti e percorsi formativi (es. movimentazione manuale dei carichi, VDT).

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Domande frequenti

Ogni quanto va aggiornata la formazione?
Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (GU n. 8/2012): aggiornamento quinquennale per i lavoratori (6 ore); aggiornamento biennale per preposti (6 ore) e dirigenti (6 ore); aggiornamento quinquennale per RSPP con monte ore variabile in base al settore di rischio (14, 24 o 40 ore) secondo l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Chi paga la sanzione?
Il datore di lavoro e, per le sue attribuzioni, il dirigente; il preposto risponde autonomamente per le proprie mancanze ex art. 55 D.Lgs. 81/08.
Qual è l'importo della sanzione per mancata formazione?
Ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la sanzione è l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00. Con la prescrizione ex D.Lgs. 758/94 è possibile estinguerla pagando un quarto del massimo edittale (€ 1.644,00).
Posso estinguere la sanzione per mancata formazione?
Sì: per le contravvenzioni penali il D.Lgs. 758/94 prevede la prescrizione obbligatoria. Regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni) — erogando i corsi mancanti e raccogliendo gli attestati — e pagando € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale), il procedimento penale si estingue. La procedura non è applicabile in caso di recidiva nel biennio per la stessa violazione.
La formazione online è valida per adempiere all'obbligo?
Sì, la formazione erogata in modalità e-learning è ammessa dagli Accordi Stato-Regioni, purché rispetti i requisiti di durata, contenuti, verifica dell'apprendimento e registrazione delle presenze. L'attestato deve essere conservato come prova documentale in caso di ispezione.
Cosa rischia il datore di lavoro senza medico competente?
In assenza di medico competente, l'azienda non può effettuare sorveglianza sanitaria né ricevere indicazioni del MC sui percorsi formativi specifici per rischio (es. movimentazione manuale carichi, VDT). La doppia violazione — mancata nomina ex art. 55 c. 5 lett. a) e mancata formazione ex art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 — espone il datore di lavoro a sanzioni cumulative.
Chi controlla l'adempimento degli obblighi formativi?
L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e le ATS/ASL ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08 verificano la formazione in sede ispettiva. L'INL può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08, Allegato I) in caso di gravi violazioni, anche per mancata formazione reiterata.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 36, 37, 55 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 106/2009 — modifiche sanzionatorie
  3. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, preposti, dirigenti
  4. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — formatori e RSPP
  5. Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2019 — formazione preposti
  6. D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 — obblighi preposto — Riforma sicurezza sul lavoro
  7. D.Lgs. 19/2024 — verifica invarianza importi sanzionatori art. 55 lett. a) — GU n. 67/2024
  8. INL — ispettorato.gov.it

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