Disclaimer — rielaborazione divulgativa
Sintesi
La Corte conferma la condanna del dirigente per omessa erogazione della formazione obbligatoria ai lavoratori neoassunti, ribadendo che la posizione di garanzia del dirigente si estende a tutti gli obblighi formativi previsti dall art. 37.
- Sezione: Sez. IV Penale
- Numero: n. 31200/2022
- Data decisione: 2022-09-21
- Data deposito: 2022-10-18
- Parti: Dirigente di stabilimento c/ Procura della Repubblica
- Fonte: rassegna giuridica
Principio di diritto
Il dirigente risponde in proprio dell omessa formazione anche quando la responsabilita sia condivisa con il datore di lavoro: si tratta di obblighi cumulativi, non alternativi.
Normativa richiamata
- art. 18 D.Lgs. 81/08
- art. 37 D.Lgs. 81/08
Contesto
La pronuncia si colloca nel filone giurisprudenziale relativo a responsabilita dirigente per omessa formazione, tema centrale per il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/08. La sezione Sez. IV Penale ha consolidato in materia orientamenti che rilevano per la corretta organizzazione della sicurezza aziendale e per la gestione della sorveglianza sanitaria. Temi correlati: dirigente, formazione, art. 37.
Implicazioni pratiche per le aziende
- Verificare l adeguatezza delle procedure interne rispetto al principio enunciato.
- Aggiornare il DVR e i protocolli sanitari ove necessario, in collaborazione con il medico competente e il RSPP.
- Documentare formalmente gli adempimenti per garantire tracciabilita e prova in caso di verifica ispettiva.
- Pianificare attivita formative mirate per dirigenti, preposti e lavoratori sui temi coinvolti.
- Valutare con un legale di fiducia l impatto specifico sulla realta aziendale.
Come citare questa scheda
123 Medico Competente — Redazione legale, scheda divulgativa su Sez. IV Penale, n. 31200/2022, Responsabilita dirigente per omessa formazione. URL: https://www.123medicocompetente.com/sentenze/2022/31200-2022/. Ultimo aggiornamento: 2026-06-20.